Fuga dopo Incidente: Inammissibile il Ricorso Basato sui Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema della fuga dopo incidente stradale, chiarendo i limiti del ricorso nel giudizio di legittimità. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un automobilista ritenuto responsabile di aver causato un sinistro stradale. Nello specifico, l’imputato aveva invaso la corsia di marcia opposta, impattando contro un altro veicolo e provocando lesioni personali al conducente. Subito dopo l’urto, invece di fermarsi per prestare soccorso e adempiere agli obblighi di legge, si era allontanato dal luogo dell’incidente, disinteressandosi delle condizioni della vittima.
La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato previsto dal Codice della Strada. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel nostro ordinamento processuale: quella tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I giudici di primo grado e d’appello (giudici di merito) hanno il compito di ricostruire l’accaduto, valutare le prove (testimonianze, perizie, documenti) e accertare come si sono svolti i fatti. La Corte di Cassazione, invece, svolge un giudizio di legittimità: il suo ruolo non è quello di stabilire se i fatti siano andati in un modo o in un altro, ma di controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le motivazioni sulla fuga dopo incidente e i limiti del ricorso
Le censure mosse dal ricorrente riguardavano proprio la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’apprezzamento del materiale probatorio. Si trattava, quindi, di questioni di fatto, rimesse alla competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, senza “censure di manifesta illogicità” e basata su “corretti criteri di inferenza”.
La Corte ha specificato che i giudici di merito avevano correttamente accertato la sussistenza di tutti gli elementi del reato di fuga dopo incidente, sia sotto il profilo oggettivo (l’invasione di corsia, l’urto, le lesioni e l’allontanamento) sia soggettivo (la consapevolezza e volontà di allontanarsi senza prestare assistenza). Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo tali valutazioni immuni da vizi logici e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un’importante conferma dei limiti del ricorso in Cassazione. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti o per contestare l’apprezzamento delle prove fatto dai giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Per chi è coinvolto in un procedimento penale, ciò significa che le battaglie sulla ricostruzione dei fatti devono essere combattute efficacemente nei primi due gradi di giudizio. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, aspetti che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità.
La Corte ha ritenuto giustificata la condotta di fuga dopo l’incidente?
No, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accertato la sussistenza del reato di cui all’art. 189 del Codice della Strada, avendo l’imputato invaso l’opposta corsia, causato lesioni e omesso di fermarsi, allontanandosi dal luogo del sinistro.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, per contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi i ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all’art. 189 cod. strada, avendo insindacabilmente riscontrato che l’imputato aveva invaso l’opposta corsia di marcia, andando ad impattare il veicolo condotto dalla persona offesa (alla quale provocava lesioni personali), e successivamente non si era fermato, disinteressandosi delle sorti della vittima, allontanandosi dal posto. H inoltre, legittimamente escluso la ricorrenza dell’ipotesi del fatto di partico tenuità, tenuto conto della illecita condotta tenuta, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in questa sede. Infine, i giudici territoriali h ravvisato l’insussistenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento de attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sulla scorta di una valutazione non manifestamente illogica, come tale insindacabile in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
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