Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a La Spezia DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 2 aprile 2024 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero ricorre avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Genova che ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini
NOME
t .
preliminari del Tribunale di La Spezia dell’Il marzo 2024 con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, in ordine aidelitti di cui agli artt. 81, 48, 373 e 374 cod. pen., per insussistenza dei gravi indizi.
Il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione di legge.
Il ricorrente censura il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen. ritenendo che, illogicamente e senza una reale motivazione, sia stata rilevata l’insussistenza dei gravi indizi dei reati per cui era stata emessa la misura cautelare.
Sebbene il Tribunale abbia condiviso la ricostruzione dei fatti, nel senso della ingannevole omissione da parte del debitore esecutato per non avere riferito al perito estimatore dell’immobile pignorato la sua destinazione a locazione turistica, ha tuttavia escluso la configurabilità dei reati, trascurando di considerare che il pignoramento si estende anche ai frutti civili dell’immobile pignorato e che la falsa dichiarazione della destinazione dell’immobile a residenza per le vacanze estive aveva come sua finalità quella di sottrarre i redditi di detta attività a pignoramento, con la conseguenza che la collocazione di abiti e beni personali al suo interno costituiva una immutazione artificiosa dello stato dei luoghi.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Come pacificamente emerge dagli atti, l’immobile era libero al momento della stima del perito, la cui valutazione non è stata condizionata dall’omessa indicazione da parte del proprietario della sua destinazione a locazione turistica.
Essendo invariato il valore di stima dell’immobile, indifferente rispetto ai frutti civili correlati alla riscossione dei canoni della locazione turistica, la periz finalizzata alla vendita immobiliare non è risulta in alcun modo falsata.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di falsa perizia per induzione in errore (ex artt. 48, 373 cod. pen.).
Inoltre, NOME la NOME presenza COGNOME degli NOME effetti NOME personali COGNOME dell’indagato all’interno dell’abitazione, pur prescindendo dalle giustificazioni dal medesimo fornite, non
può costituire “immutazione” dello stato dei luoghi, trattandosi di immobile che era nella disponibilità dell’indagato al momento dell’accesso del perito.
Come correttamente argomentato dal Tribunale, pertanto, anche se la dichiarazione circa la destinazione a uso personale dell’immobile avesse avuto la finalità di sottrarre alla procedura i frutti civili, il reato configurabile sarebbe st quello previsto dall’art.388, comma 5, cod. pen. e sempre che si fosse concretizzata la sottrazione dei redditi della locazione turistica.
Il reato di frode processuale di cui all’art. 374 cod. pen. presuppone una immutazione artificiosa dello stato dei luoghi volta a trarre in inganno il perito in sede di esecuzione della perizia, che non può essere ravvisata in tale condotta per quanto osservato sulla irrilevanza di tale circostanza sulla valutazione dell’immobile.
Va solo aggiunto, alla già esaustiva motivazione dell’ordinanza impugnata, che l’art. 388, comma 8, cod. pen. punisce anche la condotta di chi, invitato dall’ufficiale giudiziario ad indicare le cose pignorabili, dichiari il falso.
Tale fattispecie presuppone una richiesta specifica dell’ufficiale giudiziario rivolta a conoscere i beni suscettibili di pignoramento, che nel caso di specie risulta peraltro mancante, e va, comunque, rilevato che itrattandosi di delitto punito con la pena alternativa della reclusione fino ad un anno o della multa fino a euro 516, detto reato non può costituire titolo per l’applicazione delle misure cautelari personali.
2. In conclusione, si tratta, di una ordinanza adeguatamente motivata che non presenta vizi logici e che risulta coerente con le emergenze processuali, con la conseguente manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigliery estensore
Il Presidente