Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9701 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 fe 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord il 15 marzo 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, riferito agli imposta 2014 e 2015.
Osservato che i due motivi di ricorso, con i quali la difesa, in termini sostanzialmen sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una alternativa rilettura delle f probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione dei giudic merito, i quali, implicitamente disattendendo gli esiti della pur richiamata consulenza tecnica parte, hanno valorizzato gli accertamenti compiuti dalla Polizia tributaria, da cui è emerso ch l’impresa fornitrice, tra il 2013 e il 2016, dunque prima e dopo gli anni contestati, esisteva s sulla carta, essendo altresì significativo il fatto che l’amministratore della società volta ricevuti i bonifici da parte dei clienti fittizi, ritirava le somme e le trasferiva immedia a società di comodo, che le facevano tornare al mittente, così da realizzare una frode iva a favore dei clienti fittizi, che in tal modo costituivano a proprio favore un indebito credito iva. A stato aggiunto, sul versante soggettivo, come sia poco credibile che un imprenditore del settore edilizio acquisti merce per importi così rilevanti, senza averne accertato l’effettiva esistenza.
Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso contrario all’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., il rilevante ammontare delle fatture false e il carattere apertamente fraudolento della vicenda.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.