Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste in data 31/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 31/10/2023 il Tribunale di Trieste rigettava l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trieste il 5/10/2023, relativamente alla somma euro 153.276,00, quale profitto del delitto di truffa di cui all’art. 640 ter c pen., consistita nel farsi accreditare, previa sottrazione dei dati personali di
soggetti infradiciottenni, quale fittizio fornitore di libri, la somma pari all’imp del bonus cultura rimborsati da RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 8 cod. proc. pen. .
2.1. Ritiene il ricorrente che il Tribunale abbia errato nel rigettare l’eccezione d incompetenza per territorio del Tribunale di Trieste, essendosi la truffa consumata in Nola luogo nel quale ha sede la ditta del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem cautelare essendo già intervenuto sul sequestro, il provvedimento del riesame in data 21/9/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.
I fatti per cui si procede non sono in contestazione. L’ordinanza impugnata condividendo la ricostruzione del GIP, ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di frode informatica di cui all’art. 640 ter cod. pen., e il periculum in mor avendo COGNOME NOME, quale fittizio fornitore di libri, attraverso la sottrazion fraudolenta dei dati personali e delle identità digitali delle persone offese e l’utilizzo di tali dati per ottenere i vaucher da spendere presso società o imprese accreditate, conseguito l’ingiusto profitto rappresentato dai bonifici che la RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito in favore della sua RAGIONE_SOCIALE individuale a titolo di rimborso dei vaucher spesi.
In relazione alla questione della competenza per territorio, il Tribunale del riesame di Trieste ha dato applicazione ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di frode informatica come la truffa si consuma nel luogo in cui l’autore del reato consegue l’ingiusto profitto. Questa Sezione ha precisato che il delitto di frode informatica di cui all’art. 640ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui Metta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Rv. 278518; Sez. 1,n. 36359 del 20/05/2016, Rv. 268252).
Posta questa premessa muovendo dalla contestazione, su cui si deve misurare lo scrutinio in punto di competenza ratione loci, il Tribunale ha dato esatto conto del luogo in cui , date le modalità attraverso le quali si è avuta la disposizione patrimoniale, si è consumato il reato. In particolare, trattandosi di operazione di accreditamento della somma mediante bonifico bancario, si è ritenuto che il luogo di riscossione della somma fosse intimamente connesso con il luogo in cui il destinatario ha aperto il conto corrente trattandosi di elementi sul piano effettuale, legati da una relazione di stretta simmetria, rispetto al profit perseguito e conseguito dall’agente, a nulla rilevando, il luogo nel quale la ditta del RAGIONE_SOCIALE aveva la sede legale ed era operativa (Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, Rv. 268011).
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il provvedimento di sequestro adottato dal GIP il 5/10/2023, si configura quale autonomo titolo di apposizione del vincolo reale, distinto da quello del 5/8/2023. Esso e’ stato adottato al termine delle indagini ulteriori svolte dal P.M.
Va ricordato che in forza del divieto di “bis in idem”, operante anche in fase cautelare, il potere del pubblico ministero di richiedere l’applicazione di una misura per gli stessi fatti deve ritenersi esaurito con la prima richiesta, sicché esso non può essere esercitato nuovamente, in pendenza del relativo procedimento cautelare, salvo che si fondi su elementi nuovi, riguardanti i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari ( Sez. 6, n. 6555 del 18/01/2023 Rv. 284267 ).
Nel caso di specie la richiesta del P.M. e il decreto del GIP si fondano su atti di indagine nuovi: le dichiarazioni delle ulteriori persone offese rese in data 31/8/2023, successivamente al primo decreto di sequestro datato 5/8/2023, che hanno dato luogo ad una modifica del capo di incolpazione, pertanto non si ravvisa alcuna indebita violazione del principio del ne bis in idem.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27/2/2024