Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6153 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6153 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di NUORO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha
chiesto annullarsi la sentenza gravata con rinvio per un nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 marzo 2025, il Tribunale di Nuoro ha assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., NOME COGNOME e NOME COGNOME dal concorso nel reato di cui all’art. 640 ter cod. pen. Secondo l’editto accusatorio, gli imputati, intervenendo senza diritto sui dati informativi relativi a una carta di credito “Postepay evolution” della persona offesa, si procuravano un ingiusto profitto, rappresentato dall’indebita percezione di una serie di pagamenti, per complessivi euro 2467, con corrispondente danno per la vittima.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale delle Repubblica presso la sezione distaccata di Sassari, affidando le proprie censure ai motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione. Pur di fronte a un quadro – definito dal Tribunale stesso – fortemente indiziario a carico degli imputati (il riferimento, in particolare, è all’intestazione a questi ultimi dei documenti d’identità, mai dichiarati smarriti né sottratti, e alle ricariche effettuate su conti intestati ai medesimi), la sentenza conclude con l’assoluzione, facendo illogicamente riferimento a ipotesi alternative prive di riscontri. Si osserva, inoltre, che neppure gli imputati hanno proposto ricostruzioni alternative rispetto al solido compendio indiziario.
È pervenuta requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto annullarsi la sentenza gravata con rinvio per un nuovo giudizio. Sono pervenute conclusioni nell’interesse di COGNOME, con cui si chiede il rigetto del ricorso, attesa la logicità della motivazione della gravata sentenza, là dove è evidenziato come non potesse escludersi con certezza che i conti fossero intestati a terzi ad insaputa dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
L’unico motivo di ricorso è fondato. Ove si esamini il contenuto della doglianza, ponendola a confronto con gli snodi argomentativi centrali della sentenza impugnata, deve giungersi alla conclusione che il Tribunale non ha operato buon governo del consolidato principio, posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di
merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S. Rv. 280605 – 02).
Nel caso in esame, quel che il ricorrente, a ragione, lamenta è proprio l’assenza di una siffatta sintesi valutativa – la «visione unitaria», cui la decisione citata fa riferimento -. Invero, nella sentenza impugnata i singoli elementi indiziari sono correttamente evidenziati, ma, nella valutazione complessiva degli stessi, e a dispetto dell’univocità e concordanza dei medesimi, il giudice ha privilegiato alternative ipotesi ricostruttive, non adeguatamente argomentate, rinunciando illogicamente a un discorso di sintesi, verso il quale gli evidenziati indizi senz’altro convergevano, come osservato dal ricorrente.
In particolare, quest’ultimo coglie nel segno, là dove rimarca l’incongruenza del giudizio assolutorio, pur con formula dubitativa (“per non aver commesso il fatto”), pronunciato dal Tribunale, a fronte di una motivazione in cui gli indizi di reità, chiari, precisi e concordanti, a carico degli imputati sono stati puntualmente evidenziati. Nella gravata sentenza, infatti, è chiarito come le ricariche fossero effettuate su conti intestati agli imputati, accesi mediante valide carte d’identità, mai dichiarate smarrite o sottratte. Inoltre, sempre in motivazione è evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa siano state ritenute attendibili, oltre che riscontrate dalla documentazione in atti (in particolare, l’elenco dei movimenti attinenti alla carta postepay), né, d’altra parte, il narrato della vittima è stato significativamente contestato dalla difesa degli imputati.
La lamentata illogicità della conclusione raggiunta dal Tribunale è allora fondata, dal momento che il dubbio introdotto dal giudice appare basato su ipotesi alternative, valorizzate in motivazione, non soltanto deprivate di riscontri, ma del tutto congetturali. Congetturale, infatti, è ritenere che i conti-gioco fossero in uso ad altre persone, all’insaputa degli imputati, ovvero che questi ultimi siano stati indotti da terzi (vale a dire, nella prospettazione del Tribunale, non meglio precisati autori seriali di frodi on line) ad aprire dei conti-gioco, per poi cedere le credenziali
di accesso. Certamente, in astratto tali ipotesi non sono al di fuori dell’ordine del possibile. Tuttavia, come osservato dal ricorrente, alcuna delle ipotese alternative adombrate dal giudice è stata mai neppure ventilata dalla difesa. Con ciò, il ricorrente, lungi dall’alludere a un inammissibile ribaltamento dell’onere probatorio, si è riferito, correttamente, all’assenza di sollecitazioni, da parte difensiva, idonee a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti, e univocamente, raggiungibili sul piano logico.
In altri termini, a fronte di un compendio indiziario, la cui gravità è stata rimarcata dal giudice stesso (v. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678, secondo cui l’esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione»), di un narrato della persona offesa giudicato attendibile, oltre che corroborato da riscontri oggettivi (v. per tutti, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’arte, Rv. 253214-01), dell’indimostrata e puramente astrattizzante ipotesi alternativa introdotta dal giudice, del tutto ragionevolmente il ricorrente contesta l’esito assolutorio deciso dal Tribunale, basato su un dubbio non già “ragionevole”, bensì soltanto astrattamente argomentato.
Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all’art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep, 2018, Troise, Rv. 272430).
Quanto, infine, alla notazione del Tribunale circa le mancate indagini sulla titolarità dell’indirizzo IP dal quale venivano eseguiti i giochi on line, si osserva che, in disparte i poteri officiosi di accertamento di cui pur dispone il giudice, una siffatta indagine non è solitamente ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità nei casi in cui il compendio indiziario sia connotato da gravità, concordanza e precisione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv. 285077 – 01, per il principio, enunciato in relazione a fattispecie di casi di diffamazione a mezzo internet, ma estensibile caso di specie, secondo cui, anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza IP dei “post”, è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali, tra gli altri, l’assenza di denuncia di “furto di identità” da parte dell’intestatario del “profilo”).
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata vada annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro, in diversa persona fisica
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente