Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51326 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51326 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Napoli e applicava ad NOME la pena concordata in relazione ai reati alla stessa ascritti, tra i quali quello previsto dall’art. 640-ter cod. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento d responsabilità; segnatamente si deduceva che non sarebbe stato valutato che in relazione all’articolo 640-ter cod. pen.: non sarebbe stata sporta querela da parte dell’offeso dunque, sarebbe stato omesso il doveroso controllo previsto dall’art. 129 cod. proc. pen.
3.p La doglianza è manifestamente infondata in quanto la condotta scritta ad NOME COGNOME prevede l’indebito utilizzo dell’identità digitale di NOME COGNOME, circostanza che t.4 sensi dell’art. 640-ter, comma 3, cod. pen. / consente di procedere ex officio.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determi equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023
L’estensore
Il Presi COGNOME te