Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9013 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso IL
TRIBUNALE DI VICENZA
nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza del 9.11.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.11.2023 il GIP del Tribunale di Vicenza aveva respinto la richiesta di convalida dell’arresto di COGNOME NOME e COGNOME NOME eseguito alle ore 14.20 del giorno 7.11.2023 da personale della Stazione dei Carabinieri di Breganze; contestualmente, il GIP aveva anche respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere;
ricorre per cassazione il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Vicenza: sostiene che, pur dissentendo dall’avviso del GIP sulla qualificazione dei fatti come complessivamente riconducibili alla ipotesi di cui all’art. 640-ter cod. pen., il provvedimento è comunque errato laddove ha giudicato non integrata la ipotesi aggravata di cui al comma secondo di tale disposizione che è procedibile d’ufficio e consente l’arresto in flagranza; osserva che l’importo di cui si tratta era stato limitato a 140 euro soltanto per effetto del tempestivo intervento degli operanti che ha evitato il consueto rifornimento per centinaia di euro; conclude, pertanto, nel senso della configurabilità di un reato perseguibile di ufficio sia esso il comma 1 dell’art. 493-ter cod. pen. che il comma secondo dell’art. 640-ter cod. pen.;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sulla sussistenza della ipotesi aggravata e delle condizioni per l’arresto facoltativo in flagranza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1 Come si evince dalla lettura del provvedimento qui impugnato dal PM, nel corso di indagini intraprese a séguito di una serie di sospetti rifornimenti di carburante eseguiti con carte carburante intestate a società del Nord Italia, era emerso, in particolare, che presso il distributore RAGIONE_SOCIALE di Chizzalunga erano stati effettuati dei rifornimenti, per importi assai rilevanti, significativamente eseguiti in orario di pausa pranzo e in modalità self, ad opera di soggetti giunti sul posto a bordo di un furgone targato TARGA_VEICOLO.
Gli investigatori, attraverso la visione dei filmati del circuito di videosorveglianza della stazione di servizio, avevano pertanto potuto appurare che
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giorno 6.11.2023 erano state effettuate tre ingenti rifornimenti da parte di due persone diverse da quelle che avevano eseguito quelli del mese di ottobre ma utilizzando lo stesso furgone.
Il giorno 7.11.2023, alle ore 13,10, i militari avevano dunque intercettato l’automezzo e bloccato i due soggetti che avevano effettuato i rifornimenti del giorno precedente, fermati nell’atto di riempire una cisterna in plastica situata all’interno del furgone.
Perquisiti i due, l’COGNOME era stato trovato in possesso (occultate nelle mutande) di 18 tessere magnetiche non marchiate ENI, numerate a penna e divise in tre blocchi, ciascuno avvolto in un foglio di carta sul quale, in corrispondenza dell’identificativo di ciascuna, era manoscritto il PIN.
Il titolare della RAGIONE_SOCIALE aveva confermato che la tessera carburante utilizzata in quella occasione dai due era intestata alla società ed era rimasta custodita nei locali aziendali. . GLYPH
1.2 Proprio sulla scorta di questa (indiscussa) ricostruzione, il GIP ha ritenuto che le carte utilizzate dai due erano frutto di clonazione, di per sé riconducibile al delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. comma 1, prima ipotesi, cod. pen. aggiungendo che, tuttavia, la successiva loro utilizzazione portava a ricondurre la complessiva condotta nella diversa fattispecie incriminatrice contemplata dall’art. 640-ter cod. pen. nella quale quella iniziale (di clonazione delle carte) doveva ritenersi “assorbita”.
Ha dunque ritenuto non convalidabile l’arresto che, infatti, non è consentito per la ipotesi di frode informatica non aggravata che, essendo procedibile a querela di parte, non aveva permesso nemmeno la applicazione di una misura cautelare mancando, per l’appunto, la condizione di procedibilità.
2. Il provvedimento non merita i rilievi formulati dal PM.
2.1 Quanto all'”assorbimento” del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. in quello di frode informatica, è sufficiente, infatti, richiamare la costante e sostanzialmente uniforme giurisprudenza di questa Corte che, anche recentemente, ha avuto modo di ribadire che integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l’erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante (cfr., in una fattispecie simile a quella che ci occupa, Sez. 2 – , n. 13713 del 09/02/2023, COGNOME, Rv. 284521 – 01; conf., Sez. 2, 9.5.2017 n. 26.229, COGNOME, secondo cui integra il delitto di frode informatica, e non
quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi; cfr., ancora, Sez. 2, n. 50140 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265565 – 01; Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 264774 01: Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, COGNOME, Rv. 250113 – 01; cfr., tra le non nnassinnate, Sez. 2, n. 21782 del 15.3.2022, COGNOME; Sez. 2, n. 8157 del 13.1.2022, COGNOME; Sez. 2, n. 21831 dell’1.7.2020, COGNOME; Sez. 2, n. 50395 del 30.10.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30480 del 17.6.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 4400 del 4.10.2018, COGNOME; Sez. 2, n. 213 del 5.7.2018, COGNOME; Sez. 2, n. 26229 2.5.2018, COGNOME).
2.2 Quanto, poi, alla prospettata configurabilità della ipotesi aggravata Po contemplata nel capoverso dell’art. 640-ter cod. pen., ritiene il collegio di nonfter p seguire la tesi proposta dal PM e condivisa dal PG.
Il secondo comma dell’art. 640-ter cod. pen. contempla, infatti, una ipotesi aggravata che è procedibile di ufficio e consente l’arresto (facoltativo) in flagranza, p che ricorre “… se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale …”.
Nonostante i rilievi operati nel ricorso sulle modalità di “funzionamento” delle carte prepagate, non è praticabile la ricostruzione suggerita dal PM ricorrente ” secondo cui l’acquisto di carburante effettuato attraverso l’utilizzo di carte “clonate” sarebbe riconducibile alla ipotesi aggravata.
Va detto, a tal proposito, che sia l’art. 493-ter cod. pen. che l’art. 640-ter cod. pen. sono stati oggetto del medesimo intervento normativo operato dal legislatore con il D. Lg.vo 184 del 2021 (“attuazione degli obblighi europei in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”) che ha recepito la Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’art. 2 del D. Lg.vo ha modificato l’art. 493-ter anche nel “titolo” oltre che nel contenuto che, ora, recita nel senso di punire la condotta di “… chiunque .. indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti …”.
Nel contempo, lo stesso art. 2, comma primo, alla lett. c), ha inciso sul capoverso dell’art. 640-ter cod. pen. introducendo l’ulteriore ipotesi aggravata che
ricorre “… se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale …”.
Ed è proprio la contestualità dei due interventi, effettuati con il medesimo decreto, che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ben distinguere tra la condotta di utilizzo di carte di credito o di pagamento (o altri strumenti) per l’acquisto di beni e servizi, ipotesi che rimane contemplata nell’art. 493-ter cod. pen. e, come nel caso di specie, “assorbita” dal comma primo dell’art. 640-ter cod. pen.; rispetto, invece, a quella che mira a colpire in maniera più severa il trasferimento virtuale (o digitale) di denaro (o altro, ma indicato specificamente in “valore monetario” o “valuta virtuale”) indipendentemente dal prelievo di contante o dal pagamento di beni e servizi che è l’ipotesi di cui si discute e che è la condotta ascritta agli arrestati.
4. Di qui il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14.2.2024