Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51650 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51650 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n. a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 4/10/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rin della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e per l’inammissibilità nel resto; uditi i difensori che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione del loca Tribunale in data 2/3/2021, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione dei delit frode informatica ascritta ai capi A e C della rubrica, confermando le statuizioni relativ confisca del profitto dei reati, in via diretta o per equivalente, fino alla concorrenza 271.676,72 per il capo A) ed euro 213.351,56 per i! capo C).
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Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell’ingiusto profitto in ai capi A) e C). Il difensore lamenta che la Corte di merito, senza adeguatamente valutare doglianze difensive sul punto, si è limitata a recepire il calcolo forfettario elabora RAGIONE_SOCIALE circa l’ammontare del prelievo erariale unico evaso (P.R.E.U. sostenendo che incombe sull’imputato l’onere di fornire elementi circostanziati al fin consentire la rideterminazione della base imponibile e del contributo evaso. La Cor territoriale ha trascurato i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui penale non possono applicarsi le presunzioni e i criteri propri dell’accertamento tribut competendo alla pubblica accusa l’onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitut reato. In ogni caso in sede di gravame la difesa aveva fornito elementi utili alla quantifica dell’imposta, indicando i giorni di chiusura dell’attività commerciale e gli incidenti tec avevano impedito il funzionamento dei dispositivi di gioco.
Il ricorrente segnala, inoltre, la necessità di computo, ai fini dell’accerta dell’imposta evasa, dei costi di gestione dell’esercizio;
2.2 la violazione degli artt. 322 ter, 640 quater e 578bis cod.proc.pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di poter disp a norma dell’art. 322ter cod.pen. la confisca per equivalente del profitto dei reati in contrast con i principi affermati da Sez. Unite Lucci. Inoltre, risulta erroneamente applicato l’art. cod.pen., norma insuscettibile di applicazione retroattiva, come chiarito dalla rec pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 29/9/2022, che ha escluso l’operatività della disposizione caso di confisca per equivalente relativa a fatti commessi anteriormente alla sua entrata vigore e precisamente, per i reati ricompresi nella previsione dell’art. 322ter cod. anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 3/2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fornito congru risposta ai rilievi difensivi in punto di determinazione del profitto dei reati, dall’ammontare del c.d. PREU- prelievo erariale unico- evaso attraverso la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE dei Monopoli di un numero di giocate inferiore a quello effettivo.
I giudici d’appello hanno ripercorso le modalità attraverso le quali l’Amministrazi finanziaria ha ricostruito in via induttiva la base imponibile e calcolato l’imposta condividendo le conclusioni attinte ed evidenziando che al riguardo la difesa si è limitat una generica critica metodologica senza fornire elementi suscettibili di incidere sul comp effettuato.
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1.1 Questa Corte con orientamento costante ritiene che il giudice penale non è vincolat dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi pro idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rv. 284693 01; n. 28710 del 19/04/2017, Rv. 270476- 01). Quanto ai costi incidenti sulla determinazion dell’imposta evasa, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve effettuare una ver che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscal quantificare l’imponibile, risente RAGIONE_SOCIALE limitazioni derivanti dalla diversa dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumer certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3 , n. 8700 d 16/01/2019, Rv. 275856-01; Sez. 5, n. 40412 del 13/6/2019, Rv. 27712001;Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554-01). La Corte di merito ha escluso la produzione da parte della difesa di specifici elementi fattuali suscettibili di revocare in la correttezza del computo effettuato dall’amministrazione finanziaria, valutazi insindacabile in questa sede in difetto di puntuali e decisive deduzioni in proposito.
La questione relativa alla confisca per equivalente ex art. 322ter cod.pen. è precl in quanto non devoluta in sede d’appello. Con il secondo motivo l’appellante chiedeva l revoca della confisca, censurando le modalità di determinazione dell’imposta evasa senza alcun cenno alle problematiche conseguenti alle sorti della confisca per equivalente nell’ipo di prescrizione, pure invocata nel primo motivo di gravame e nonostante la vigenza dell’ar 578 bis cod.proc.pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, D.Igs 1 marzo 2018 n. 21.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il Consigliere estensore
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