Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1851 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1851 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PALERMO COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PARTINICO NOME nata il DATA_NASCITA a PALERMO
avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi, con conferma delle statuizioni civili in favore dell’RAGIONE_SOCIALE;
sentito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
sentito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
sentito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME COGNOME, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, NOME e NOME, a mezzo dei rispettivi
difensori, impugnano la sentenza in data 23/07/2022 con cui la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza in data 10/10/2017 del Tribunale di Palermo, con riferimento al procedimento n. 1348/2018, dichiarando la prescrizione dei reati rispettivamente ascritti a COGNOME NOME e COGNOME NOME, a eccezione di quello contestato al capo A), punto 38, così rideterminando la pena loro inflitta; in relazione al procedimento n. 4102/2018, dichiarando la prescrizione dei reati ascritti a COGNOME NOME ai capi 8 e 11 e rideterminando la pena inflittagli, per il reato di frode informatica e altro.
Deducono:
1.1. GLYPH COGNOME NOME.
1.1.1. “Mancanza di motivazione in relazione all’art. 606 lett. e)”.
Con il primo motivo viene denunciata l’apparenza della motivazione, perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalla Corte.
Assume il ricorrente, in particolare, che la Corte di appello non si è soffermata in alcun modo sulla responsabilità di COGNOME in relazione ai fatti oggetto del procedimento n. 4102/2018, rispetto ai quali non ha argomentato circa le ragioni del proprio convincimento.
Con riguardo al procedimento n. 4867/2017, osserva che l’affermazione di responsabilità è basata su di un’unica valutazione -l’esclusione della sottrazione delle credenziali di COGNOME– del tutto inidonea a giustificare la condanna.
1.1.2. “Erronea applicazione degli artt. 491-bis in relazione all’art. 476 c.p. e 640-ter comma 2 anche in relazione all’art. 640 comma 2 n. 1 c.p. in relazione all’art. 606 lett. b c.p.p.”.
Con il secondo motivo il ricorrente dichiara di non condividere la configurabilità del concorso formale dei delitti di cui agli artt. 491-bis in relazion all’art. 476 c.p. e 640-ter, comma 2, cod.pen. anche in relazione all’art. 640, comma 2, n. 1 cod.pen., perché vi sarebbe una sovrapposizione della condotta contestata ai sensi dell’art. 640-ter cod.pen. e quella di cui all’art. 491-bi cod.pen., da ritenersi assorbito in quello.
Aggiunge che «secondo il teorema accusatorio accolto dal decidente, il COGNOME avrebbe violato la norma di cui all’art. 640-ter cod.pen. inserendo nel sistema informatico cui aveva accesso in quanto funzionario RAGIONE_SOCIALE, dati non veritieri che avrebbero condotto al rilascio dei titoli pensionistici altrimenti no dovuti».
1.1.3. “Erronea applicazione dell’art. 62-bis c.p. in relazione all’art. 606 let b) c.p.p.”.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha valutato in modo erroneo e limitante la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza necessari ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo a tal
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fine idoneo il riferimento all’entità della pena, al danno cagionato, alla reiterazione delle condotte e all’assenza di elementi positivi di valutazione.
1.2. COGNOME NOME.
1.2.1. “Art. 606 lett. d) ed e) in relazione all’art. 495 comma 2 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte di appello non ha disposto una perizia sulla documentazione acquisita agli atti, così incorrendo nel vizio di omessa assunzione di una prova decisiva e in quello di omessa motivazione circa la sua negazione.
1.2.2. “Art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 640-ter comma 2 c.p. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione”.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma la responsabilità di COGNOME per il reato di cui all’art. 640-ter cod.pen. sulla base di meri richiami apodittici alla posizione degli altri imputati, del tutto diversa rispetto a quella del ricorrente, c particolare riguardo al punto n. 2.
Si specifica che la Corte di appello non ha dato risposta ai puntuali motivi di impugnazione esposti con l’atto di gravame.
Vengono illustrate le motivazioni della Corte di appello al fine di evidenziarne la contraddittorietà, l’illogicità e la carenza.
1.2.3. “Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 133 c.p. p mancanza e/o contraddittorietà della motivazione.
In questo caso il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha fatto ricorso ad automatismi collegati alla gravità dei fatti, senza dare risposta ai motivi specificamente esposti con gli atti di gravame.
1.3. NOME NOME.
1.3.1. “Violazione art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 187, 192 546, 605”.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’illogicità della motivazione là dove ricava l’elemento psicologico del reato dalla mancata restituzione delle somme erogate e nella parte in cui ha ritenuto il concorso nel reato con il funzionario, coimputato.
“Violazione art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli articoli 546, 605 stesso codice 640 ter c.p.”.
In questo caso la sentenza viene censurata per la mancata considerazione delle doglianze esposte con riferimento alla certa individuazione del soggetto attivo della vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso -con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione- è inammissibile perché manifestamente infondato, sotto un duplice profilo.
1.1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di “mancanza grafica” della motivazione, smentita dalla presenza di una motivazione con cui la Corte di appello ha enunciato le ragioni che l’hanno condotta alla conferma dell’affermazione di responsabilità a carico di COGNOME, siccome fondata da quanto emergente dai documenti informatizzati e cartacei in atti, comprovanti i reiterati accessi dell’imputato nel sistema informatico al fine di creare falsi documenti incidenti sulla posizione previdenziale di “vari compiacenti finali”, attribuendo loro versamenti mai effettuati o periodi contributivi mai maturati, al fine di fa sorgere diritti alla percezione di pensioni previdenziali non dovute, in ciò sfruttando -talora- dati di persone ignare o decedute.
La Corte di appello -tra le altre cose- ha rimarcato che tutte le pratiche incriminate venivano trattate dal terminale in uso a COGNOME, il cui accesso avveniva tramite la password personale collegata alla matricola di COGNOME, nelle giornate in cui l’imputato risultava presente in ufficio. I giudici evidenziavano, inoltre, che l’imputato aveva la possibilità di accedere al sistema operativo anche da casa.
I magistrati dell’appello, ancora, hanno precisato quali fossero i dati manipolati e non rispondenti al vero.
La presenza di una motivazione così puntuale smentisce la denuncia di omessa motivazione per la sua “mancanza grafica”.
1.1.2. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui denuncia l’omessa motivazione sulle singole circostanze dedotte dalla difesa, atteso che tale censura si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tal valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce un censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, COGNOME).
1.2. Il secondo motivo di ricorso -con cui si deduce l’assorbimento della contestazione tra il reato di cui all’art. 491-bis cod.pen. e quello di cui all’ar 640-ter cod.pen.- è inammissibile perché manifestamente infondato.
Va rilevato, infatti, che la condotta fraudolenta punita dall’art. 640-ter cod.pen. consiste o nell’alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati, ovvero nell’intervento senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. In entrambi i casi con la finalità di perseguire -per sé o per altri- di un ingiusto profitto.
Alla luce del dispositivo della norma, dunque, per la configurazione della frode informatica è sufficiente la mera alterazione o l’intervento senza diritto (con la finalità dell’ingiusto profitto, ma non viene richiesto che tali condotte s traducano in un’attività di formazione di un atto pubblico che, dunque, non costituisce elemento costitutivo del reato disegnato dall’art. 640-ter cod.pen..
Del tutto legittimamente, pertanto, a COGNOME sono state contestate -tra l’altro- due condotte e due reati del tutto autonomi e distinguibili, ossia l’ar 640-ter cod.pen., per essere intervenuto senza diritto sul server dell’RAGIONE_SOCIALE per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, e l’art. 491-bis cod.pen., per avere formato atti pubblici falsi, sia pure consistente in un documento informatico.
Analogamente a quanto accade in relazione alla truffa di cui all’art. 640, cod.pen. e al falso in atto pubblico di cui all’art. 476 cod.pen., perciò, configurabile il concorso materiale – e non l’assorbimento – tra il reato di falso di cui all’art. 491-bis cod.pen. e quello di frode informatica, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non rico l’ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando il danno complessivamente cagionato all’RAGIONE_SOCIALE (indicato in euro 1.908.010,69) e la pervicace reiterazione dei reati.
A fronte di ciò, il motivo si risolve in una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, il cui esame è precluso alla Corte di cassazione, dato che la Corte di appello ha dato puntuale risposta alle doglianze difensive esposte con il gravame sul punto, con motivazione adeguata,
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logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
2.1. Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01).
Nel caso in esame, non viene dedotta la mancata assunzione di una prova nuova o sopravvenuta, così mancando in radice ogni possibilità di dolersi della loro mancata assunzione in appello.
Con specifico riguardo alla perizia -poi- è stato precisato che «nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativ richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, COGNOME, Rv. 257062 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653).
La Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che la perizia non fosse necessaria, alla luce della «congerie di prove rappresentative documentali e verbali già in atti», così restituendo una motivazione adeguata, logica, priva di contraddizioni e, in quanto tale, insindacabile in cassazione.
L’applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
2.2.1. La Corte di appello ha appuntato la responsabilità in testa a COGNOME facendo leva -oltre sulla ricostruzione del fatto così come operato con riguardo a COGNOME– sulle parziali ammissioni dell’imputato, sui traffici telefonici e sul fatt che, in più casi, i dati relativi alle residenze dei richiedenti erano stati modific nella fase dell’inoltro proprio dall’odierno ricorrente.
2.2.2. Anche in questo caso la presenza di una motivazione adeguata, logia e non contraddittoria smentisce la denuncia di omessa motivazione, dovendosi altresì ribadire che quando tale censura riguarda la mancata risposta su ogni singola circostanza dedotta dalla difesa essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto
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infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini de decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, COGNOME).
2.3. Alla stessa conclusione di inammissibilità si deve pervenire anche in relazione all’ultimo motivo di ricorso, che si rivolge al trattamento sanzionatorio.
Anche in questo caso la Corte di appello ha spiegato che la pena appariva congrua in relazione al danno complessivo cagionato, così restituendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria.
Tanto è sufficiente a far rilevare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Nel resto, le argomentazioni spese nel ricorso si risolvono nell’astratta enunciazione dei principi di diritto, senza che siano sviluppate reali censure alla sentenza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità.
3. Il ricorso di NOME NOME è inammissibile.
3.1. La Corte di appello ha spiegato che la responsabilità dell’odierna ricorrente andava rinvenuta -oltre che nella ricostruzione della vicenda spiegata in relazione alla posizione di COGNOME– nel fatto che NOME era beneficiaria della prestazione previdenziale non dovuta, che la stessa non aveva contestato all’Ente erogante la liquidazione ricevuta, che risultava inverosimile che NOME le avesse conferito una sorta di liberalità, autonomamente deliberata. I magistrati dell’appello hanno altresì rimarcato come dai tabulati acquisiti risultassero sei telefonate dall’utenza dell’imputata a quella del Patronato dove operava il coimputato COGNOME.
3.2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, l’impugnazione -con entrambi i motivi che la compongono- muove argomentazioni che si si risolvono in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente
comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. I ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall’RAGIONE_SOCIALE, quale parte civile costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 30 settembre 2022
Il Consigliere estensore
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