Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3178 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3178 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1727/2025
UP – 17/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Motivazione Semplificata
– Relatore – sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette la memoria, contenente motivi nuovi, depositata dal difensore, AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10/04/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 23/06/2022, appellata da NOME COGNOME, con cui l’imputato era dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 640ter , aggravato ex art 61, comma 1, n. 7, cod. pen., e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 450,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Veniva altresì disposta la confisca di somme di danaro, beni o altra utilità di cui l’imputato ha disponibilità, sino a concorrenza della somma di euro 14.500.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con primo motivo di ricorso, formulato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità.
In particolare, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la mera intestazione del conto corrente su cui erano state accreditate, tramite bonifico, le somme illecitamente sottratte alla persona offesa, senza che fossero svolti accertamenti sulle mail inviate e sul ‘reale autore della frode informatica’, vieppiø meramente ‘ipotizzando il consenso da lui prestato’ e che l’imputato avesse ceduto a terzi il proprio bancomat, senza considerare ipotesi alternativa ‘come ad esempio uni stato di necessità o altro’ (così in ricorso).
Si duole pertanto della carenza di motivazione in ordine all’art. 110 cod. pen. ed al contributo causale fornito, a tal fine richiamando giurisprudenza in tema di concorso di persone nel reato.
2.2. Con secondo motivo, formulato ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il ricorrente deduce errata interpretazione della legge penale e della corretta qualificazione dei
fatti.
Al riguardo, rileva il difetto di motivazione in ordine alla individuazione degli elementi costitutivi del reato contestato e, dopo avere esposto i tratti distintivi della fattispecie di cui all’art. 640 -ter cod. pen da quella di cui all’art. 640 cod. pen., evidenzia come nella specie l’agente sia venuto in possesso delle credenziali di accesso all’ homebanking per il tramite della collaborazione della vittima, di talchØ i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come truffa informatica, in coerenza anche con la contestazione in fatto formulata in imputazione.
2.3. Con terzo motivo, formulato ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente deduce carenza motivazionale ed errata interpretazione della legge penale con riferimento all’art. 131 -bis cod. pen.
Al riguardo, il ricorrente contesta le conclusioni e la motivazione della Corte territoriale, censurandole siccome riduttive e appuntate sul danno, e per non avere tenuto in considerazione il ridotto grado di offensività, la condotta in concreto tenuta, al piø qualificabile come connivenza, l’ignoranza del COGNOME circa l’entità complessiva della somma accreditata, circostanze che avrebbero dovuto portare a ritenere il contributo ‘minimale’.
2.4. Con quarto motivo, formulato ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen., e si duole altresì della carenza motivazionale in ordine al diniego di attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
Al riguardo, il ricorrente ritiene non condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, siccome riduttive, e poichØ nulla viene detto circa la sussistenza della aggravante di cui all’art 61 n. 7 cod. pen., ma solo valutato il dato oggettivo della entità della somma (al riguardo cita Sez. 2, sent. 33432/2015 per rilevare che l’importo conseguito dal COGNOME Ł di gran lunga inferiore a quello ritenuto dalla Suprema Corte per integrare la aggravante in parola).
Lamenta poi come la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione il comportamento collaborativo dell’imputato (che si sottoponeva ad esame fornendo indicazioni circa il soggetto che aveva operato sul suo conto) e che il COGNOME era stato mandato assolto in altro processo, riuscendo in quella sede ad identificare compiutamente il COGNOME ed a documentare di avere proposto querela contro costui.
Insta pertanto il ricorrente anche per la rimessione in termini, in ipotesi di annullamento con rinvio per nuovo giudizio, al fine di poter produrre copia delle querele sporte e della documentazione allegata al ricorso che per ‘mero disguido’ non aveva potuto produrre prima.
2.5. Con motivi aggiunti, depositati in data 1 dicembre 2025, il ricorrente insiste nei motivi del ricorso evidenziando, quanto alla sentenza di assoluzione del COGNOME resa in altro procedimento ed alle dichiarazioni di cui al verbale di esame reso in quel procedimento, come siano da essi ricavabili elementi sulla personalità del soggetto per poter anche mitigare il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso Ł inammissibile.
In premessa, ritiene la Corte che la motivazione debba essere redatta in forma semplificata, atteso che con il ricorso vengono dedotti motivi reiterativi di censure già correttamente disattese dalla Corte di appello, o poste questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi.
3.1. Ciò premesso, il primo motivo risulta generico e meramente reiterativo delle doglianze portate in appello, non confrontandosi vieppiø con la doppia motivazione
conforme.
Al riguardo deve anzitutto essere richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchØ della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sØ i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01).
Sotto tali profili, dunque, il ricorso non Ł volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dai giudici di merito conformemente nel doppio grado di giudizio e, in particolare, dalla Corte di appello, che ha anche adeguatamente vagliato e disatteso le deduzioni difensive portate in appello, con motivazione compiuta, congruente e logica, non censurabile in questa sede (vds. pag. 4 della sentenza impugnata e pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado).
Anche con riferimento al contributo concorsuale fornito dall’imputato, la Corte territoriale ha esposto, con motivazione logica e compiuta, nonchØ aderente alle risultanze processuali, il proprio ragionamento probatorio, dando evidenza, sul piano oggettivo, alla messa a disposizione del conto quale circostanza univocamente dimostrativa del coinvolgimento del COGNOME nel fatto, «quand’anche non autore materiale dell’introduzione abusiva nel sistema informatico» (pag. 4 sentenza impugnata) e, su quello dell’elemento soggettivo, che anche l’avere prestato la propria carta di credito dietro pagamento di un prezzo – per come affermato dallo stesso imputato -, consentendo così ad un terzo di operare sul proprio conto corrente, «Ł condotta che nasconde quanto meno l’accettazione del rischio che con quel conto si possano fare transazioni illecite» (pag. 5 sentenza impugnata).
Si tratta di motivazione priva di aporie logiche, con cui Ł stata fatta corretta applicazione della norma di cui all’art. 110 cod. pen.
Il motivo risulta vieppiø eccentrico nella misura in cui, nel dedurre essere state formulate congetture ed ipotesi, neppure si confronta con il contenuto delle dichiarazioni dello stesso imputato (pag. 4 sentenza impugnata).
3.2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di frode informatica di cui all’art. 640 -ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia poichØ l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico, attraverso la sua manipolazione o un intervento su di esso senza averne diritto (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01, che ha precisato che la manipolazione del sistema informatico Ł modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti; Sez. 2, n. 41435 del 09/06/2016, Valenza, Rv. 268270 – 01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016 – dep. 01/09/2016, Confl. comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252 -01).
La norma di cui all’art. 640 -ter cod. pen. dà invero rilievo, oltre a condotte di alterazione di funzionamento, a qualsiasi intervento ‘senza diritto’, e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.
Nella specie, l’ingiusto profitto Ł stato conseguito attraverso un atto di disposizione patrimoniale attuato intervenendo abusivamente sul sistema informatico di gestione del conto corrente di NOME, mentre la sottrazione delle credenziali di accesso
all’ homebanking della persona offesa, tramite l’adozione di artifici, non vale a qualificare diversamente il fatto, posto che l’induzione in errore della persona Ł, nella specie, in correlazione causale diretta non già con l’atto di disposizione patrimoniale e l’ottenimento del profitto, bensì con il conseguimento dei codici di accesso al conto corrente.
D’altro canto, l’artifizio con cui sono stati carpiti i codici di accesso dell’ homebanking non potrebbe far ricadere la fattispecie nello schema tipico di cui all’art 640 cod. pen., posto che l’atto di disposizione patrimoniale non Ł conseguito, come detto, alla induzione in errore della persona offesa bensì sempre all’intervento dell’agente sul sistema informatico, a cui si Ł avuto accesso e su cui si Ł operato senza averne diritto.
Neppure sarebbe corretta la riqualificazione in termini di truffa informatica, per tale parendo il ricorrente alludere alla truffa aggravata a norma dell’art. 640, comma 2, n. 2 -ter cod. pen.: tale ultima aggravante non muta, infatti, la struttura del reato di truffa cui la circostanza accede, in cui l’ingiusto profitto consegue pur sempre alla induzione in errore della vittima, mentre il maggior disvalore Ł ancorato alla maggior difficoltà di identificazione dell’autore che agisce a distanza tramite strumenti informatici o telematici.
Anche sul punto, dunque, si registra una doppia motivazione conforme, compiuta, logica e congruente, nonchØ aderente alle risultanze probatorie, con cui Ł stata operata la corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta (vds. pagg. 2-4 della sentenza di primo grado, pagg. 4-5 della sentenza impugnata).
3.3. Il terzo motivo Ł generico e comunque manifestamente infondato.
Al riguardo si rammenta che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti ( Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044 – 01; S ez. 6 , n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01), di talchØ la sussistenza della causa di non punibilità Ł, con ogni evidenza, preclusa quando emerga anche un solo elemento rimarchevole in senso negativo, indipendentemente dall’eventuale allegazione di ulteriori circostanze, preesistenti o sopravvenute, astrattamente rilevanti, ma non idonee in concreto ad elidere o a ridurre in maniera significativa i profili di segno contrario.
Nella specie, la Corte di appello si Ł espressa con motivazione compiuta e logica ritenendo ostative le modalità subdole della condotta nonchØ l’entità del danno, complessivamente considerato ma anche valutato nella misura minore, pari a 5.000 euro, che l’imputato ha ammesso di avere trattenuto per sØ (vds. pag. 5 della sentenza), congruamente ottemperando all’onere motivazionale, nella pienezza della giurisdizione di merito, mediante il solo riferimento ai dati di segno negativo ritenuti decisivi.
3.4. Il quarto motivo risulta in parte non consentito ed in parte generico.
3.4.1 In particolare, con riferimento ai profili di censura relativi a trattamento sanzionatorio e concessione delle attenuanti generiche, deve rilevarsi come, a fronte di pena determinata comunque in misura inferiore al medio edittale, la Corte territoriale abbia dato rilievo, oltre all’assenza di elementi positivamente valutabili al fine della concessione delle attenuanti generiche, a circostanze ed elementi concreti, rilevanti ex art. 133 cod. pen., per ritenere la gravità del reato e del danno, nonchØ alla esistenza di precedenti penali specifici da cui desumere lo spessore della capacità a delinquere dell’imputato (vds. pagg 5 e 6 sentenza impugnata), con motivazione, priva di aporie logiche, compiuta e congruente e come tale insindacabile in questa sede.
In ogni caso, deve anche rilevarsi come manchi la previa devoluzione al giudice di appello, attraverso specifico motivo di impugnazione, del punto relativo alla misura del trattamento sanzionatorio, concretandosi sul punto vieppiø un motivo in questa sede non consentito.
3.4.2. Anche il profilo con cui il ricorrente censura la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art 61, comma 1, n. 7 cod. pen. risulta motivo non consentito, in quanto non previamente devoluto con l’appello.
3.5. Al ricorso risulta poi allegata documentazione, rispetto alla quale neppure risulta rappresentata una previa impossibilità di esibizione (invero in ricorso si assume al riguardo un ‘mero disguido’). Al riguardo, si deve rilevare che non risulta consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l’applicazione dello ius superveniens , di cause estintive o di disposizioni piø favorevoli (Sez. 3, Sentenza n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064 – 01; Sez.3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188 – 01).
Laddove, poi, detta produzione fosse funzionale ad una richiesta di rimessione in termini, richiamata in ricorso per l’ipotesi di un annullamento con rinvio, la inammissibilità del ricorso esime da ogni ulteriore valutazione.
3.6. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa deduzione ed argomentazione, comprese quelle sviluppate nei motivi nuovi depositati.
3.7. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME