Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP DI TORINO nei confronti di:
TRIBUNALE DI BRESCIA
con l’ordinanza del 22/02/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Torino.
Ritenuto in fatto
Il GIP presso il Tribunale di Brescia, all’esito dell’udienza prelimin confronti di COGNOME NOMENOME imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 6 comma 3, cod. pen., ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato la prop incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Torino. Il COGNOME era accusato del reato di frode informatica per essersi procurato l’i profitto consistito nella somma di euro 1.501,00, con corrispondente danno p COGNOME NOME. Questi, dopo essere stato contattato da COGNOME NOME messaggio, e stato indotto ad indicare i dati di accesso al proprio conto corrente “cliccan e quindi a comunicare gli ulteriori dati ad un falso operatore da cui ven
un link, contattato. Ottenuti tali dati, l’imputato si introduceva sul conto corrent
persona offesa ed eseguiva un bonifico istantaneo in favore di un conto corren on line a sé intestato, dell’importo di 1,501,60 euro.
Secondo il GIP del Tribunale di Brescia, la competenza per territorio in ordin tale reato doveva essere determinata ai sensi dell’art. 9, comma 2, cod. pe dunque spettava al Tribunale di Torino, non potendo trovare applicazione l giurisprudenza di legittimità in tema di ricarica di poste pay, che individua il luogo di consumazione del reato in quello in cui la persona offesa ha proceduto effettuare il versamento sulla carta, operazione che realizza il contes conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stess parte della persona offesa. Nella specie, l’azione delittuosa era stata comm interamente “da remoto” da parte dell’agente, mentre la persona offesa non avev svolto alcuna attività distrattiva delle proprie risorse, essendosi limi accedere ad un link, e a dare le proprie chiavi di accesso al sistema.
Il GIP presso il Tribunale di Torino ha sollevato conflitto negativo di competenz ritenendo doversi applicare nella fattispecie la giurisprudenza di legittimità in di truffa on line mediante ricarica di carta poste pay, sul presupposto che nella specie il bonifico era stato effettuato con modalità istantanea (“instant payment”) ad essa assimilabile. Pertanto, il luogo di consumazione del reato doveva ess individuato in quello in cui la persona offesa aveva effettuato il pagamento, nella specie era Brescia.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Torino.
Considerato in diritto
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quant giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. Esso, ammissi in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del GIP presso il Tribun di Torino.
Il luogo di commissione del reato di truffa informatica di cui all’art. 640-ter pen. è stato individuato da questa Corte in relazione al conseguimento del profi e al correlativo danno. Si è infatti affermato che tale reato ha la mede struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si diffe solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, d
difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertine quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correla danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Rv. 278518 – 01, quale ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quan modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudole necessari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’il che, pertanto, si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto).
3. Il GIP di Torino, nel sollevare il conflitto negativo di competenza, ha richia la giurisprudenza di legittimità in tema di truffa realizzata mediante accredi carta di pagamento ricaricabile, la quale è caratterizzata dal fatto che è la persona offesa ad effettuare il versamento di denaro che realizza contestualme sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ott l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 23 17/07/2020, Rv. 279484 – 01; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Rv. 277861 01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429 – 01).
Secondo il GIP tale giurisprudenza sarebbe applicabile anche nel caso in esam in cui il pagamento in favore dell’imputato è avvenuto mediante bonifi istantaneo, e perciò assimilabile al pagamento effettuato su carta ricaricabil momento che il trasferimento del denaro in favore del destinatario avviene in immediata e irreversibile.
4. Tali argomentazioni non colgono nel segno.
Invero, benché il trasferimento della somma di denaro in favore dell’imputato avvenuto secondo la modalità “instant payment”, ciò che assume valore determinante ai fini della individuazione del giudice competente per territor non solo la circostanza che l’imputato abbia conseguito l’immediata e irrevocab disponibilità del denaro, ma altresì il fatto che caratterizza specificam fattispecie in esame è che l’atto di disposizione patrimoniale non è stato po essere dalla persona offesa (come nel caso del pagamento su carta ricaricabil ma è stato effettuato da parte dello stesso imputato, il quale fraudolentemente procurato i codici di accesso al conto della vittima e, accede ad esso, aveva effettuato un bonifico istantaneo in favore di un conto corr online a lui stesso intestato. In sostanza, l’atto dispositivo che ha determin conseguimento del profitto e il correlativo depauperamento della persona offesa interamente ascrivibile alla condotta dell’imputato.
Avendo questi operato via Internet, non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa, né quello in cui è stato conseguito profitto, con la conseguenza che la competenza va determinata ai sensi dell’a 9, comma 2, cod. proc. pen. in base al luogo di residenza dell’imputato, che ris rientrare nel circondario del Tribunale di Torino.
5. Il conflitto negativo deve pertanto essere risolto a favore del GIP di Torino
PQM
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice delle indagi preliminari del Tribunale Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.