Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13098 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di COGNOME MaurizioCOGNOME nato a Bari il 06/03/1965
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio; udito il difensore dell’indagato, avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetti: del ricorso.
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1. Il Tribunale di Bari, accogliendo COGNOME proposto a norma dell’art. :10, cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva a lui applicato
le misure cautelari interdittive di cui agli artt. 289-bis e 290, cod. proc. len., in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356, cod. pen.).
Secondo l’accusa, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria dell’appalto del servizio di pulizia delle sedi deg i uffi giudiziari di Trani, COGNOME avrebbe fraudolentemente omesso di adempiere ai rE lativi obblighi contrattuali, impiegando risorse umane insufficienti e, comunque, omettendo od eseguendo soltanto in parte numerose prestazioni dovute in base al contratto.
Il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria, ritenendo che si sia trait.: . to d un semplice inadempimento contrattuale, non dissimulato ma agevolmente riconoscibile ed effettivamente riconosciuto sia dagli utenti che dai respcn >abili della società e, perciò, privo della componente fraudolenta necessaria p ar la configurabilità del reato.
È stata, inoltre, esclusa la riconducibilità di tale condotta al diverso GLYPH to di inadempimento di pubbliche forniture (art. 355, cod. pen.), essendosi rilevato che le anzidette violazioni contrattuali non hanno impedito l’ordinario svolgili – ento dell’attività di quegli uffici giudiziari.
Impugna tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tri y. nale di Trani, ritenendola affetta da violazione della legge penale e da viz iella motivazione.
3.1. Riguardo al delitto di cui all’art. 356, cod. pen., il ricorrente contesta la ritenuta evidenza degli inadempimenti contrattuali, rilevando come questi riguardassero singole e specifiche omissioni, il cui accertamento avrebbe rich.esto – come poi ha fatto la polizia giudiziaria in fase d’indagini – un’approford ta e complessiva ispezione dei locali.
Richiama, inoltre, giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per l’integra:done della condotta fraudolenta, è sufficiente il silenzio dell’appaltatore.
3.2. Quanto, poi, all’alternativa ipotesi delittuosa dell’art. 355, cod. denuncia l’erroneità della lettura normativa del Tribunale, nel senso della nece;sità dell’impedimento del pubblico servizio, la quale – sostiene – finirebbe per sovrapporre l’offesa tipizzata dalla norma in esame e dal precedente art. 340 dello stesso codice.
Rileva, quindi, che il servizio di pulizia è essenziale per la fruizione dei ugghi di svolgimento dell’attività giudiziaria; che, nello specifico, alcuni di quei local risultavano di fatto inagibili; che, infine, per l’integrazione della figura criminw: a i esame, non è necessario che l’espletamento del pubblico servizio risulti impedito,
ma è sufficiente che subisca un’apprezzabile connpronnissione rispetto alle Di oprie finalità (si cita, anche sul punto, giurisprudenza di legittimità).
Ha depositato memoria scritta la difesa dell’indagato, essenzialmente ribadendo la correttezza degli argomenti rassegnati dal provvedimento impiici nato, richiamando le relative risultanze investigative e, in particolare, rilevando:
quanto al delitto di cui all’art. 356, cit., che dette acquisizioni istrultor smentiscono l’asserita necessità di approfondite ispezioni e, inoltre, che lo si:esso precedente citato dal ricorrente a sostegno della sufficienza del GLYPH per l’integrazione della condotta fraudolenta ne ha escluso la rilevanza in caso Ci vizi riconoscibili e riconosciuti;
con riferimento al delitto di cui al citato art. 355, che la dedotta inagibilità dei locali sulla base delle fotografie è smentita dalle informazioni testimoniali dei dipendenti degli uffici interessati; ed altresì che non vi è alcuna sovrappoEi:ione con la fattispecie dell’art. 340, cod. pen., in cui il pregiudizio per il serviz costituisce effetto immediato e diretto della condotta, mentre, nell’ipotesi delittuosa in esame, rappresenta soltanto una conseguenza indiretta della condotta inadempiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, se non addirittura inammissibile, perché ci sura essenzialmente l’affermazione di un dato di fatto contenuta nell’ordinanza i v 31e a dire l’agevole rilevabilità delle inadempienze nello svolgimento del servi:in), è comunque infondato.
Correttamente il Tribunale ha osservato che, per la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempirnento doloso del contratto, poiché la norma incriminatrice richiede una col( otta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti; malafede contrattuale che rappresenta l’elemento distintivo di tale fattispecie rispetto a quella meno grave dell’inadempimento nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 355, cod. pen. 3: -a le tante: Sez. 6, n. 4535 del 19/12/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALEm.; Sez. 6, n. 14022 del 31/01/2024, Pratesi, n.m.; Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883; Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282267).
E’ solo in questi limiti, dunque, che può rilevare il silenzio dell’obb ic;;ato, quando, cioè, in ragione della concreta situazione di fatto, esso assuma i connotati
di un malizioso espediente utile ed idoneo a dissimulare l’inadempimento della fornitura o del servizio; non anche, invece, allorché consista semplicemenCe nella mancata denuncia volontaria dell’inadempimento o nell’omesso riconoscimento di esso (ciò che, peraltro, nello specifico caso oggetto di giudizio, risulterebbe essere avvenuto, a sèguito delle contestazioni mosse alla “RAGIONE_SOCIALE” dalla cont -o parte contrattuale pubblica).
Ad analoghe considerazioni critiche si espone il secondo motivo, con I ivale il Procuratore ricorrente si duole della mancata qualificazione del fatto, 1 -1 via subordinata, come inadempimento di pubbliche forniture, a norma dell’art. 355, cod. pen..
Nella parte in cui deduce l’inagibilità dei locali, infatti, questo motivo prcipone una censura in fatto, giacché la diversa affermazione del Tribunale si fol::’a su risultanze testimoniali non specificamente confutate e che, comunque, al pi idice di legittimità è precluso sindacare.
Inoltre, è lo stesso ricorso a rilevare – correttamente – che, per l’integradone del delitto in esame, non è sufficiente qualsiasi inadempimento contr2ttuale, occorrendo, invece, che questo sia di gravità tale da far «mancare, in tutte o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o d un pubblico servizio» (così, testualmente, la disposizione incriminatrice).
Ne discende, dunque, con riferimento all’ipotesi – che qui rileva – del pot blico servizio, la necessità che l’inadempimento contrattuale determini il venir rr lo di beni o prestazioni essenziali per il corretto espletamento di esso, tali clov2ndo ritenersi quelli senza dei quali quello non possa essere svolto o, per lo IT eno, subisca una significativa connpromissione rispetto alle finalità perseguite (in q termini, tra molte altre, Sez. 6, n. 14022 del 2024, cit.; Sez. 6, n. 25372 del 2023, cit.).
Occorre solamente aggiungere che, nel caso – come quello in esame – di contratto avente per oggetto l’espletamento di un’attività ausiliaria e strumentale rispetto allo svolgimento di un servizio erogato da una pubblica amministrzzione, è a quest’ultimo che deve aversi riguardo: nel senso che è questo a dover risutare compromesso perché possa dirsi integrato il reato, e non semplicemente l’ettività ausiliaria oggetto del contratto; diversamente, infatti, si finirebbe per estendere surrettiziamente la fattispecie incriminatrice ad ogni inadempimento di qualsiasi contratto stipulato con la pubblica amministrazione.
Questo significa, allora, trasferendo detto principio alla fattispecie conci -e:a in disamina, che l’apprezzabile pregiudizio conseguente all’inadempi -n2nto contrattuale avrebbe dovuto riguardare lo svolgimento dell’attività giudiziai ia e non semplicemente il servizio di pulizia dei locali ad essa destinati. E, poiché tale
pregiudizio non si è verificato, risulta corretta l’esclusione anche del delitt: ii cu all’art. 355, cod. pen., operata dall’ordinanza impugnata.
Dal che consegue, in conclusione, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025.