Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1074 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME AlbertoCOGNOME nato a Napoli il 29/01/1979
avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv, NOME COGNOME in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’avv. NOME COGNOME per le parti civili “RAGIONE_SOCIALE” spa “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ch concluso per la inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, come già chiesto con memorie inviate il 23 settembre 2024; sentito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 03/03/2023 con cui NOME COGNOME veniva ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 473 cod. pen. sub a) e d cui all’art. 356 cod. pen. sub b) e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La condanna veniva emessa sul presupposto che RAGIONE_SOCIALE, in qualite di amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE, aveva posto in vendita, sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE nella sezione dedicata ai prodotti “originali”, “toner” a marchio registrato “RAGIONE_SOCIALE“, risultati invece prodotti “rigenerati” e con marchio “RAGIONE_SOCIALE“, così inducendo in errore il funzionario dell’ufficio economato del Tribunale di Milano sulla originalità del prodotto, sia allegando una scheda di dettaglio dei “toner”, attestante la dicitura “toner” originale per stampanti laser a marchio “RAGIONE_SOCIALE” , sia rilasciando assicurazioni verbali in ordine alla originalità dei “toner” ed allegando un certificato di garanzia riportante il logo “RAGIONE_SOCIALE at your side” falsificato.
NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricor;o deducendo:
violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per ave -E.. à la Corte distrettuale richiamato la motivazione posta a fondamento della sentenza dì primo grado senza rispondere alle contestazioni contenute nell’atto di appello e sulla base di un iter logico -argomentativo eccentrico e non pertinente ai motivi iii ricorso;
violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte distrettuale ritenuto non attendibile 1.3 deposizione del teste NOME COGNOME per assenza di riscontri esterni non richiesti; – vizio di motivazione per errore di percezione del contenuto del certificato dí garanzia, da cui sì evinceva semplicemente che i “toner” venduti erano coperti da garanzia “RAGIONE_SOCIALE“, e per omessa valutazione della prova orale e documentale, da cui emergeva che il documento (i.e. contratto di garanzia) – ritenuto falso – era stato ricevuto in buona fede dal COGNOME nel contesto della contrattazione con la società “RAGIONE_SOCIALE” (produttrice dei “toner”);
vizio di motivazione per illogicità per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che i “toner”, venduti dalla “RAGIONE_SOCIALE, fossero rigenerati;
violazione di legge, in relazione all’art. 356 cod. pen., per avere la Corte di appello sussunto la fattispecie nel reato di frode contrattuale, benché il COGNOME avesse consegnato “toner” di qualità e muniti di certificazione con caratteristiche
omologhe o addirittura superiori a quelle indicate, in assenza di pregiudizio al bene interesse tutelato;
violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., per omessa valutazione in ordine alla esiguità dell’offesa e alla condotta posta in essere dal COGNOME;
violazione di legge, in relazione all’art. 62 bis cod. pen e all’art. 62, n. 4, cod. pen., per omessa concessione delle invocate circostanze attenuanti nonostante lo stato di incensuratezza del COGNOME, la avvenuta rimozione dalla piattaforma RAGIONE_SOCIALE dei prodotti posti in vendita e l’esiguità del danno che sarebbe stato arrecato alla pubblica amministrazione.
Il 25 giugno 2024 e il 23 settembre del 2024 è stata inviata memoria ex art. 121 cod. proc. pen. nell’interesse delle costituite parti civili, con la quale seno stati ripercorsi i motivi di ricorso, evidenziandosene le ragioni di infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si van io ad esporre.
1.1. La motivazione è apparente se avulsa dalle risultanze processuali, basata su asserzioni apodittiche, limitata ad una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punii) da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito e da rendere oscure le ragioni poste a fondamento del “decisum”.
1.2. Sulla base di tali premesse devono ritenersi infondate le doglianze genericamente formulate con il primo motivo di ricorso, vedendosi nel caso di specie in una ipotesi di “doppia conforme”, per i ripetuti richiami alla prima sentenza contenuti nella seconda e per l’impiego da parte di entrambi i giudici di merito dei medesimi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che, fini del controllo di legittimità sui prospettati vizi di motivazione, le due sentenzi? di merito devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 » Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615).
1.3. Ciò posto, deve rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata, per quanto caratterizzata da uno stile espositivo essenziale, sia congrua e adeguata, di certo idonea ad illustrare le ragioni della decisione anche ,
per il costante richiamo a quella emessa in primo grado, qualificata da un grado di maggiore precisione nella disamina del compendio probatorio.
Inammissibile, perché non consentito, deve ritenersi il secondo motivo con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se i relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censuar l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova, acquisiti od acquisibilii, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilúte a pena di nullità, nutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ( ex multis, Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/20:L2, COGNOME, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 77518).
La riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cJ alla lett. c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvediment impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, se fossero deducibili quali vizi processuali ai sens della lett. c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da L onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U, n 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-02).
2.1. Nel resto, la doglianza difensiva si risolve, come chiaramente risulta dallo stesso tenore dell’impugnazione, da un lato nella manifestazione di un articolato dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto, operazione, com’è noto, non consentita in questa sede, e dall’altro in una lettura atomistica delle emergenze probatorie, senza operare un raffronto con il complessivo quadro istruttorio.
Le due sentenze di merito hanno, infatti, valutato la deposizione del teste NOME COGNOME rilevando, sulla scorta di una congrua e logica valutazione dell’intero compendio probatorio, come la deposizione dello stesso non consentisse in ogni caso di “scagionare l’imputato”: NOME COGNOME aveva inserito sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE – nella sezione prodotti “originali” – “toner” rigenerati a marchio “RAGIONE_SOCIALE“, indebitamente indicati come prodotti originali a marchio “RAGIONE_SOCIALE“; aveva altresì inserito una scheda di dettaglio del prodotto, in cui si dava atto che trattava di “toner originali per stampanti-fax laser – marca RAGIONE_SOCIALE“, contrariamente a quelle che erano le reali caratteristiche del prodotto offerto in vendita; aveva fornito alla funzionaria responsabile dell’economato del Tribunale di Milano rassicurazioni verbali sulla originalità del prodotto; aveva inoltrato all
stessa via e-mail un certificato di garanzia con logo “Brother at your side”, falso perché creato con il sistema copia-incolla.
2.2. Il ricorrente non ha criticamente esaminato GLYPH la motivazione posta a fondamento della impugnata sentenza ed anzi ha completamente omessic> di considerare la decisiva testimonianza resa da NOME COGNOME la responsabile degli acquisti presso l’ufficio economato del Tribunale di Milane la predetta – riferendo di avere dubitato della originalità del prodotto sia per il prez di vendita inferiore a quello di mercato sia per il numero di copie ricavabili superiore a quello solitamente ricavabile dai “toner” originali – precisava di essers convinta all’acquisto a seguito delle rassicurazioni verbali, ricevute a mezzo telefono, dalla “RAGIONE_SOCIALE in ordine alla natura di “toner originali march RAGIONE_SOCIALE” nonchè dell’inoltro via e-mail , a supporto di tali rassicurazioni, di u certificato di garanzia con il logo “RAGIONE_SOCIALE” (poi risultato frutto di indeb assemblaggio : cfr. pag. 10 sent. di appello e pag. 2 della sent. di primo grado,.
3. E’ infondato e va rigettato anche il terzo motivo di ricorso.
Anche sotto tale profilo ricorrente mira a fornire una versione alternativa della vicenda e una rilettura dei fatti che- anche laddove verosimile e plausibile- non sarebbe in grado di disarticolare il solido percorso giustificativo offerto dai giudi di merito, rispondente a criteri di logica e congruenza oltre che aderente al dato probatorio.
Ed invero – ferma la falsità oggettiva del certificato di garanzia, sul quale er stato riprodotta con il metodo copia e incolla il logo “RAGIONE_SOCIALE” nonché inserito nel testo il riferimento aì “compatibili” a marchio associato “RAGIONE_SOCIALE” ipotizzando ura sorta di partnership tra la società “RAGIONE_SOCIALE e la società svizzera ii fatto inesistente ( pagg. 9 e 10 della sentenza di appello) – si legge nelle conform sentenze di merito che la “consapevolezza” in capo al COGNOME di fare uso (rectius di trasmettere all’acquirente) di un falso certificato di garanzia si desumesse dl comportamento dallo stesso assunto a fronte delle insistenti richieste c:lì chiarimento in ordine alla originalità dei “toner” e al marchio del prodotto, formulate dal responsabile dell’ufficio economato del Tribunale di Milano.
3.1. Come congruamente evidenziato nella gravata sentenza, l’imputato si era guardato bene dall’indicare le reali caratteristiche tecniche dei prodotti mess in vendita nonostante le sollecitazioni in tal senso; il predetto, invero, ave volutamente omesso di chiarire all’acquirente – che richiedeva precise delucidazioni – che i “toner” in vendita recavano il marchio “Agfa” e non il marchio “RAGIONE_SOCIALE” e non erano “originali”, bensì “rigenerati”.
Né, come chiaramente rilevato dai Giudici di merito, il COGNOME poteva ignorare le caratteristiche tecniche del prodotto che offriva in vendita: essendo lo stesso un
imprenditore del settorerectius soggetto esperto-, era necessariamente a conoscenza del prezzo di vendita dei “toner”, di tal chè era in grado di rendersi conto che il prezzo indicato era notevolmente inferiore a quello di mercato dei “toner” originali “Brother”. Ed ancora, sempre per tale ragione, il Curcío era senza dubbio in grado di comprendere dal numero di copie ricavabili che non si poileva trattare di toner originali.
Ma il dato dirimente è rappresentato dal fatto che sulle fatture di acquisto dei “toner” rilasciate alla “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE dalla casa produttrice svizzera, “RAGIONE_SOCIALE“, compariva la scritta “toner a marchio RAGIONE_SOCIALE con dicitura RAGIONE_SOCIALE” (pagg. 8 della sent. di primo grado).
3.2. Da tali superiori premesse deriva, quale conseguenza logica, che, p e r quanto non sia stato possibile ascrivere al Curcío la condotta materiale di contraffazione del certificato di garanzia di cui al capo 1), è nondimeno correeta la conclusione dei giudici di merito in ordine alla sicura consapevolezza in capo al predetto di utilizzare un documento falso e recante un marchio contraffatto: la indiscussa consapevolezza di avere acquistato dalla società svizzera “toner” con specifiche tecniche oggettivamente diverse da quelle pubblicizzate sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE si accompagnava necessariamente a quella della oggettiva falsità del certificato di garanzia “RAGIONE_SOCIALE“, non avendo egli la effettiva disponibdil: di “toner” originali a marchio “RAGIONE_SOCIALE“.
3.3. Vanno, altresì, condivise le valutazioni dei Giudici di merito, là dove, con argomentazioni logiche e stringenti, hanno respinto la tesi difensiva dell’inganno della società produttrice, sia perché assertiva sia perché poco conciliabile sul piano della logica con le “specifiche competenze di settore” del COGNOME (pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 10 della sentenza di appello).
D’altronde, nel descritto contesto, l’utilizzo del documento falso rispondeva sicuramente agli interessi commerciali del COGNOME che, in tal modo, era riuscito o rendere credibile la prospettazione (falsa) della vendita di prodotti originali marchio “RAGIONE_SOCIALE“.
4. Manifestamente infondate devono ritenersi le censure proposte con il quarto e il quinto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente involgendo la medesima quaestio iuris relativa alla configurabilità del reato di frode in commercio e alla eventuale sussumibilità della fattispecie concreta nel reato di minore gravità previsto dall’art. 355 cod. pen.
Sotto tale profilo il ricorrente ha riproposto questioni già compiutamente e ampiamente scrutinate sin dal primo grado di giudizio: nelle due sentenze di merito – dopo una particolareggiata illustrazione delle caratteristiche tecniche dei “toner” originali, rigenerati e compatibili effettuata sulla scorta delle dichiarazio
rese al riguardo da testi altamente qualificati – sono state esposte, in niod congruo, dettagliato e pienamente aderente al dato probatorio, le ragioni in base alle quali i “toner” consegnati all’ufficio economato del Tribunale di Milano non potessero essere qualificati come prodotti originali.
Si legge nel provvedimento impugnato come le modalità di confezionamerito e di conservazione del prodotto, i colori del “toner”, la mancanza di sigilli di garanzia sulla cartuccia, l’apposizione del marchio “Agfa” sovrapposto sulla dicii Lira “RAGIONE_SOCIALE“, l’esito degli accertamenti compiuti dalla “RAGIONE_SOCIALE” su un campioni?. di polvere prelevato dalla cartuccia erano tutti elementi che deponevano per la certa e sicura non originalità del prodotto ( cfr dep. teste COGNOME e COGNOME pagg. 3 e ss della sentenza di primo grado nonchè pagg. 8 e 9 della sentenza di appello).
Elementi con cui la difesa non si è confrontata in alcun modo, obliterando anche il dato oggettivo- del resto bene evidenziato dai giudici di meritodell’avvenuto esame di campioni di polvere, prelevati dai “toner” venduti.
4.1. Parimenti i giudici hanno puntualmente chiarito le ragioni per le quali non si fosse al cospetto di una mera inadempienza ex contractu. Il Curcío, infatti, lun si era limitato alla consegna di aliud pro alio, recapitando all’acquirente (soggetto pubblico) prodotti oggettivamente diversi da quelli indicati sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE, ma aveva artatamente accompagnato la descrizione dei prodotti con una scheda di dettaglio riferita a “toner originali” e “a marchio RAGIONE_SOCIALE” , aveva in più di una occasione fornito rassicurazioni telefoniche alla responsabile dell’economato che manifestava dubbi sulla originalità dei “toner”, aveva, in ultimo, al precipuo fine di fugare ogni residuo dubbio, inviato un certificato di garanzia falsamente riferibile alla società “RAGIONE_SOCIALE“, così ponendo in essere una serie di espedieni3 maliziosi ed ingannevoli, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conformi?. agli obblighi assunti.
I dati offerti da questo unico complessivo corpo decisionale consentono anche di validare le valutazioni dei Giudici di merito quanto alla configurabilità del reat in contestazione sub 2). Ed invero, la giurisprudenza maggioritaria è orientata nel senso di ritenere come – ai fini della configurabilità del delitto di frode nel pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. – non sia sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un quid pluris, ovvero una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale (Sez.6, n. 45105 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282267; Sez. 6, n. 29374 del 14/9/2020, Sale, Rv. 279679; Sez.6, n.9081 del 23/11/2017, dep.2018, Aviano, Rv. 272384; Sez.6, n. 5317 del 10/1/2011, COGNOME, Rv. 249448; Sez.6, n. 11144 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 246544).
Si tratta di un’impostazione maggiormente rispettosa del dato normativo’ atteso che la norma incriminatrice, nel far espresso riferimento alla nozione di
“frode”, richiama un concetto ulteriore e diverso rispetto a quello di mero inadempimento ex contractu. Del resto, è proprio il fatto di richiedere una condotta ingannevole che giustifica anche il trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla condotta dì mero inadempimento nelle pubbliche forniture prevista dall’art. 355 cod. pen.
Le ulteriori censure relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., nonché della circostanza attenuante della lieve entità del danno ex art. 62, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondate in presenza di un sufficiente apparato argomentativo che ne ha giustificato il diniego (pagg. 8 e 9 della sentenza di primo grado e pagg. 12 della sentenza di appello) e dirette a sollecitare un’alternativa e non consentlta ponderazione di questioni di natura schiettamente fattuale.
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Nulla va, invece, disposto per le spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civi non essendo stata presentata alcuna richiesta al riguardo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/10/2024.