Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata previa qualificazione del fatto come tentativo di frode in commercio.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza dell’Il luglio 2023 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del dicembre 2020 del Tribunale di Milano, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 515 cod. pen., ed e la recidiva, ha ridotto la pena rideterminandola nella misura di due mesi reclusione, confermando nel resto.
1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione delle legge penale e la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione in relazio all’elemento soggettivo del reato, illogicamente desunto, lamenta, dalla mera presenza nel negozio (di per sé insignificante ai fini della consapevolez dell’oggetto delle singole transazioni) e dal rinvenimento, nel magazzino, cartoni recanti la dicitura “Made in RAGIONE_SOCIALE“, in assenza di prova del fatto che e fosse mai stato nel magazzino stesso (che si trovava dall’altra parte della stra e che avesse ordinato la merce o si sia mai ingerito nella sua movimentazione (ché, anzi, la prova della sua ignoranza risiede nel fatto che egli non sapesse le luci natalizie fossero nel magazzino).
1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza (o apparenza) di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed agli speci argomenti difensivi devoluti in appello (ignoranza dalla presenza delle luci magazzino; assenza di anomalie di sorta nei due anni precedenti l’accertamento; accertamento effettuato da personale specializzato della Guardia di Finanza), superati dalla Corte territoriale puramente e semplicemente ripetendo la motivazione della sentenza appellata.
1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
1.4.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza della legge penale sotto il profilo della mancata rubricazione del fatto come tentativo di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.E’ fondato l’ultimo motivo; sono inammissibili gli altri.
3.0ccorre preliminarmente dare atto che: a) il ricorso è stato proposto firmato dall’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia dell’imputato, gius nomina e procura speciale ad impugnare del 16/11/2023 allegata al ricorso; b)
nella nomina si dà altresì atto della conferma dell’AVV_NOTAIO qual co-difensore mai revocato ma non iscritto all’albo di cui all’art. 613 cod. pr pen.; c) con nota del 14 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO rappresentava alla Corte di cassazione che nelle more, il 23 febbraio 2024, era stato iscritto nell’ speciale della Corte di cassazione di cui all’art. 613 cod. proc. pen., chiede che l’avviso di fissazione dell’odierna udienza (del quale era comunque venuto i possesso perché ne conosceva i destinatari) fosse notificato anche a lui, essend stato l’AVV_NOTAIO revocato sin dal 5 dicembre 2022 contestualmente alla propri nomina quale difensore di fiducia; d) il 7 giugno 2024 l’AVV_NOTAIO dichiarava alla Corte di cassazione di rinunciare al mandato difensivo; e) g appelli erano stati sottoscritti dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del quale è stata documentata la revoca solo il 14 maggi 2014; f) di conseguenza, l’avviso di fissazione della odierna udienza è sta correttamente notificato il 27 marzo 2024 agli AVV_NOTAIO e COGNOME, entramb iscritti all’albo di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non essendo mai precedentemente la Corte notiziata delle vicende relative al rapporto interno t l’imputato e i suoi difensori, né della sopravvenuta iscrizione dell’AVV_NOTAIO Interr all’albo di cui all’art. 613 cod. proc. pen.; g) essendo l’AVV_NOTAIO. Interra conoscenza della data dell’odierna udienza nulla gli impediva di intervenir mediante memorie, conclusioni scritte o richiesta di trattazione orale, facoltà non sono state esercitate.
4.Tanto premesso, il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di quattro mesi di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di cui all’ 517 cod. pen. perché, quale procuratore AVV_NOTAIO e rappresentante dell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“, aveva posto in vendita (in concorso con il titolare) prodotti industriali con marchio o segno distintivo att indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodott In particolare, erano stati posti in vendita all’ingrosso 111.064 prodotti indust sia prodotti AEE, catalogati come luci natalizie, sia altri prodotti prodotti per domestico che presentavano la marcatura CE contraffatta, in violazione della direttiva europea 2011/65/UE, tale da indurre in errore i terzi circa il signif della marcatura predetta o il simbolo grafico della stessa. Inoltre, su alcuni prodotti in questione era stata contraffatta la certificazione “RHOS erroneamente riprodotta con la dicitura “ROSH”. Il fatto è contestato come commesso in Milano il 27/11/2017 con recidiva specifica ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
4.1.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il fatto è s accertato a seguito di controllo effettuato dalla GdF presso il negozio nel qua erano esposti per la vendita beni recanti il marchio CE e la certificazione RHOS
contraffatti. Al momento del controllo era presente il solo ricorrente. Non era stata fornita alcuna documentazione contabile che attestasse chi fosse il responsabile degli adempimenti per il rilascio del marchio CE, né documentazione doganale che consentisse di ricostruire il momento preciso di arrivo della merce del magazzino, pur essendo certa la provenienza dalla Cina. Dei 111.064 prodotti (contenenti 276.303 punti luce led), in grande maggioranza luci natalizie e altri oggetti per la casa, alcuni erano presenti nel negozio, altri stipati nel magazzino situato di fronte. Il ricorrente era stato nominato procuratore AVV_NOTAIO della ditta nel mese di ottobre 2015 e si era difeso affermando di non sapere da quanto tempo le luci natalizie fossero presenti in magazzino, di certo vi si trovavano da prima della sua nomina a procuratore AVV_NOTAIO visto che nel 2017 aveva pensato di ordinare delle luci natalizie e che la proprietaria gli aveva proposto di mettere in vendita prima quelle presenti nel magazzino, di cui egli ignorava l’esistenza.
4.2.Incontestata la contraffazione, la Corte di appello nel disattendere i rilievi difensivi ha osservato che parte della merce era esposta per la vendita nel negozio al momento dell’accesso della GdF, non era detenuta esclusivamente nel magazzino, e che il ricorrente era altresì presente al momento dell’accesso. Inoltre, aggiunge la Corte territoriale, l’enorme quantità di merce detenuta nel magazzino era contenuta in cartoni sui quali era visibilmente impressa la scritta “Made in RAGIONE_SOCIALE“, così da non lasciare dubbi sulla natura contraffatta ed ingannevole del marchio.
5.Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo (comuni per l’oggetto) sollecitano una non consentita rivalutazione degli elementi di prova indicati dai Giudici distrettuali a sostegno della loro decisione e un sindacato sulla logicità della motivazione non consentito in questa sede al di fuori della manifesta illogicità del ragionamento.
5.1.Ed invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
5.2.L’illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovend sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscop evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
5.3.11 compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propri valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità d fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutt elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo dell argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv 203428 – 01);
5.4.Ne consegue che la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesim fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
5.5.0rbene, premesso che gli elementi di fatto in base ai quali la Corte appello ha ritenuto la piena consapevolezza del ricorrente di aver detenuto per l vendita beni recanti marchi contraffatti non sono stati travisati (il vizio n stato correttamente dedotto; infra, §§ 4.9-4.10), le conclusioni appaiono tutt’altro che manifestamente illogiche ove si consideri che: a) il ricorrente stato nominato procuratore AVV_NOTAIO dell’impresa sin dal 2015; b) i beni espost per la vendita recavano i segni della contraffazione. Né è manifestamente illogico ritenere che il ricorrente, nella sua qualità, avesse accesso al magazzino. circostanza, da lui introdotta in sede di interrogatorio, che ignorasse la prese delle luci nel magazzino in questione (tanto da proporne l’acquisto di nuove) non è affatto decisiva, né rilevante poiché è un dato di fatto che le “vecchie luci” state poi effettivamente poste in vendita nel negozio (ove lui era presente) momento dell’accesso; il che presuppone il trasferimento di parte di esse da magazzino al negozio e comunque il suo dominio dell’azione (la vendita) che rientrava a pieno titolo nelle sue attribuzioni di procuratore AVV_NOTAIO. In sed appello, peraltro, il ricorrente non aveva mai negato di avere la disponibilità magazzino e di detenerne le chiavi, né aveva mai contestato di non aver saputo documentare agli operanti la provenienza doganale della merce e le procedure
relative alla apposizione del marchio CE. Ora, è singolare che il procuratore AVV_NOTAIO dell’impresa, delegato anche alle operazioni di acquisto e vendita, consenta la vendita di merce priva di qualsiasi documentazione doganale e di quella relativa al rilascio del marchio CE o che comunque non verifichi tali adempimenti prima di esporre in libera vendita tali beni.
5.6.E’ stato al riguardo affermato (e deve essere ribadito) che la mancata consegna da parte di colui che pone in vendita prodotti che recano il marchio CE, nel corso di un controllo, della documentazione che attesta la regolarità dell’apposizione di tale marchio, integrando l’omissione di una condotta richiesta agli operatori economici, costituisce un comportamento significativo, in assenza di elementi contrari, della irregolarità dell’apposizione, non comportando un’inammissibile inversione dell’onere della prova della sussistenza del reato di tentativo di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen. (Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, Shi, Rv. 277688 – 01 che ha precisato che la disciplina del marchio CE – che attesta che il prodotto rispetta i requisiti previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente – è prevista dal Regolamento n. 765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dalla decisione n. 768 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 da cui emerge, tra l’altro, che i distributori devono poter dimostrare che hanno agito con la dovuta diligenza, verificando la regolarità del suddetto marchio, e devono essere in grado di assistere le autorità nazionali nel reperire la necessaria documentazione dimostrativa; nello stesso senso, Sez. 2, n. 42329 del 28/09/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 5437 del 13/01/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 39356 del 13/04/2021, RAGIONE_SOCIALE, non mass.).
5.7.11 che toglie consistenza logica all’argomento difensivo della particolare difficoltà con cui era stata accertata la falsità del marchio CE o ROSH a sostegno della mancanza di dolo.
5.8.11 ricorrente deduce il travisamento di un dato probatorio: il fatto, cioè, che egli non gestisse il magazzino, avendo la Corte di appello implicitamente presupposto il contrario.
5.9.11 travisamento sussiste quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271635 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499). Il travisamento della prova
consiste in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede.
5.10.0rbene, il ricorrente non deduce il travisamento di una prova (non dice nemmeno quale essa sia, né – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – la allega), bensì il malgoverno della logica a base del ragionamento accusatorio. Ma questa deduzione è palesemente infondata alla luce delle considerazioni sviluppate al § 4.5.
5.11.Nè ha rilievo la circostanza se egli si fosse ingerito o meno nell’acquisto dei beni in questione poiché ai fini del reato di cui all’art. 515 cod. pen. è sufficiente la consapevolezza attuale della diversità del bene rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite, essendo irrilevanti i fatti che hanno preceduto la condotta e a chi siano imputabili.
5.12.Nè ha rilievo la circostanza, del tutto fortuita, della mancanza di anomalie nei due anni precedenti il fatto che potessero far sorgere il dubbio della regolarità dei marchi (e ciò senza considerare quanto già illustrato al § 4.6 che precede).
5.13.Va infine ricordato che il vizio di mancanza di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata, Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, COGNOME, Rv. 190572 – 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01, secondo cui l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 46241 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01.
5.14.Sicché sono prive di pregio le deduzioni difensive volte a stigmatizzare irrilevanti e non decisive lacune motivazionali.
6.11 terzo motivo deduce una questione di fatto e di diritto non devoluta in appello.
6.1.La questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se, come nel caso di specie, il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 – 01, che ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente; nello stesso senso, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773 – 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, COGNOME, Rv. 269913 – 01; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268281 – 01).
6.2.11 ricorrente cita a sostegno della sua deduzione tre pronunce della Corte di cassazione che non sono affatto pertinenti.
6.3.Sia nel caso scrutinato da Sez. 4, n. 39474 del 28/06/2022, COGNOME, non mass., che in quelli scrutinati da Sez. 5, n. 38846 del 08/06/2023, COGNOME, non mass., e da Sez. 2, n. 43068 del 13/10/2021, COGNOME, non mass., la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., era stata chiesta e negata in appello.
6.4.Si è affermato, da un indirizzo minoritario ormai superato, che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, a condizione però che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, dep. 2017, Fontana, Rv. 269160 – 01; Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164 – 01).
6.5.Nel caso di specie è proprio la immediata rilevabilità dagli atti che manca e ciò sia per la recidiva specifica ritenuta in sede di merito, sia per l’elevato numero di beni oggetto materiale della condotta.
7.E’ invece ammissibile e fondato l’ultimo motivo.
7.1.E’ certo che l’imputato non è stato colto nell’atto del vendere/ consegnare i beni; il fatto così come accertato in sede di merito si ferma alla constatazione della detenzione (certamente per la vendita), nulla di più.
7.2.Premesso che la vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione europea (Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, NOME, Rv. 281809 – 01), costituisce tentativo di frode in commercio (e non il reato nella sua forma consumata) la detenzione, presso l’esercizio di vendita e/o i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce effettivamente destinata alla vendita (Sez. 4, n. 17545 del 21/03/2024, COGNOME, Rv. 286442 – 01; Sez. 3, n. 44340 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265237 – 01; Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011, COGNOME, Rv. 250473 – 01; Sez. 3, n. 3479 del 18/12/2008, COGNOME, Rv. 242288 – 01; Sez. 3, n. 1454 del 05/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242263 – 01; Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018, S., Rv. 273946 – 01, secondo cui l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di RAGIONE_SOCIALE Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista).
7.3.La questione della corretta qualificazione giuridica del fatto, anche se non dedotta in appello, può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l’impugnazione non sia inammissibile, per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto e nei limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, COGNOME, Rv. 259730 – 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258262 – 01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, COGNOME, Rv. 254543 – 01).
7.4.11 fatto, dunque, deve essere qualificato come tentativo ai sensi degli artt. 56, 515 cod. pen. con conseguente annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la sola rideterminazione della pena. Il ricorso è inammissibile nel resto con conseguente irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
Qualificato il fatto come tentativo di reato ai sensi degli artt. 56, 515 c pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 25/06/2024.