Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28976 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso II Tribunale di Pavia nel procedimento a carico di: NOME nata in CINA 11 19/09/1988
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di Pavia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di Pavia.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica impugna la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pavia, nei confronti di NOME in relazione al reato di cui agli art. 5 515 cod.pen. perché, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE deteneva all’interno del magazzino, in luogo non accessibile al pubblico, n. 104 mila mascherine chirurgiche, n. 61 visiere protettive e n. 1000 mascherine protettive, tutte recanti la marcatura CE contraffatta, compiendo in tal modo atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti un bene di diversa qualità da quella dichiarata.
Deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’errata applicazione dell’art. 54-515 cod.pen. con riferimento alla detenzione per la vendita di beni con marchio contraffatto CE, condotta integrante il reato di tentata frode in commercio.
2.1. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all’esclusione dalla lista testimoniale di NOME COGNOME, ausiliario di P.G erroneamente ritenuto consulente, in assenza di formale nomina, testimone che avrebbe riferito sulla contraffazione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La difesa ha depositato memoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
L’impugnazione del Pubblico Ministero, in data 12/12/2023, è stata trasmessa alla Corte di cassazione, con ordinanza della Corte d’appello di Milano, trattandosi di sentenza di assoluzione inappellabile ai sensi dell’art. 593 comma 3 cod.proc.pen. vigente all’epoca della sentenza impugnata e dell’impugnazione, trattandosi di reato per il quale è prevista la pena alternativa della reclusione o della multa. Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568 c.p.p., comma 5, alla verific dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilit della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, COGNOME, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, COGNOME, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è peraltro affermato che l’istituto della conversione della impugnazione, previsto dall’art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli att determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti d sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1^, n. 2846 del 8/4/1999, COGNOME R, Rv. 213835. V. anche ex pi. Sez. 3^, n. 26905 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 228729; Sez. 4^, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), COGNOME, Rv. 227092).
Ancora di recente si è ribadito che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all’indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 42678 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 – 02).
Ciò detto, va dapprima disattesa la prospettazione difensiva svolta nella memoria con cui si chiede l’inammissibilità dell’impugnazione per erronea conversione e deduce la violazione dell’art. 568 comma 5 cod.proc.pen. nonché l’erronea valutazione che la Corte d’appello di Milano avrebbe compiuto, argomentata con riferimento ai devoluti motivi.
Il giudizio di convertibilità e di ammissibilità dell’impugnazione va, infat compiuto dal giudice dell’impugnazione a cui gli atti sono stati trasmessi, non di meno la circostanza che la Corte d’appello di Milano abbia compiuto una valutazione nel merito dell’impugnazione, ancorchè non richiesta, non può influire sulla valutazione che deve compiere il giudice che riceve l’impugnazione trasmessa ai fini della ricorrenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Nel merito il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione della legge penale è fondato.
Il c.d marchio CE è un’attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell’Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento.
La funzione del marchio “CE” è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d’origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell’UE. (testualmente Sez. 2, n. 36228 del 18/8/2009, Wang, n.m.).
In tali ipotesi, pertanto, l’apposizione del marchio contraffatto CE sui beni venduti, proprio perché questo garantisce la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata all
fonte, configura il reato di frode in commercio ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore, il reato di tentativo di frode in
commercio (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, Lia, Rv. 275932; Sez. 3, n. 33397
del 20/6/2018, Feng, n.m.).
Quanto alla destinazione alla vendita, si è affermato che il deposito dei beni nel magazzino dell’esercizio commerciale gestito dalla ricorrente, seppure non
consenta, in difetto di consegna materiale ad un compratore e dunque di effettiva messa in vendita dei beni, di ritenere la frode in commercio consumata, configura
comunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il tentativo in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco, costituendo la provvista
del venditore rispetto al prodotto esposto nel negozio, alla alienazione della merce ai potenziali acquirenti (Sez. 3, n. 1980 del 25/06/2014 – dep.16/01/2015,
COGNOME Rv. 261806; Sez. 3, n. 44340 del 30/09/2015 – dep.03/11/2015,
COGNOME, Rv. 265237).
Tali principi sono stati disattesi dal giudice del merito e la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa persona fisica per nuovo
giudizio.
Anche il secondo motivo è fondato.
L’esito della interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttric titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen., né di prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazi delle regole del contraddittorio, vertendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi (Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276559 – 01). La Corte ha, altresì, precisato che l’esperto può essere qualificato come ausiliario di polizi giudiziaria, ai sensi dell’art. 348, ultimo comma, cod. proc. pen., rispetto al qual non opera il divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., da cui l’errone esclusione della testimonianza di NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di pavia, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 26/06/2025