Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZHEJIANG( CINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre in cassazione cop-u GLYPH a o vv9rso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la , GLYPH ti A Corte di appello di Napoli4.1tate t.4:ita condannata alla pena della reclusione di due mesi ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli art. 56, 515 cod. pen 9 per aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a vendere 3085 giocattoli, esposti per la vendita all dell’esercizio commerciale, recanti marchio non conforme alle Direttive Europee in mater a. marcatura CE, oltrev 612 giocattoli detenuti all’interno del magazzino con le med caratteristiche.
La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in all’affermazione della responsabilità, evidenziando la inidoneità del marchio CE (Chine Ex ad indurre in errore i potenziali acquirenti della merce, che ben potrebbero scegliere esportati dalla Cina; con il secondo motivo, contesta la qualificazione del fatto, sia forma tentata, considerato che la merce era custodita in parte nell’esercizio commercia era esposta per la vendita, e in parte in un magazzino ( e quindi non era destinata alla e che non era in corso alcuna contrattazione.
Le doglianze formulate con entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondate.
In ordine alla prima, si osserva che la decettività della marcatura CE (China Export), distingue da quella europea per la sola, impercettibile, diversa distanza tra le due le sola sufficiente ad ingenerare nel consumatore la convinzione che la merce abb caratteristiche e gli standard europei, in quanto l’apposizione del marchio CE da p produttore ha la funzione di certificare la conformità del prodotto con i requisiti essenzia dal mercato europeo; e tale certificazione costituisce in sé un essenziale elemento qua del prodotto (Sez.3, n.43622 del 12/06/2018 ).
Si è infatti affermatoyche integra il reato di tentativo di frode nell’esercizio del l’apposizione, su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE, poich garantisce non solo la provenienza del bene dall’Europa, ma anche la sussistenza dei re aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata all (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275932). Ne segue che è quindi irrilevante la deduzione difensiva in ordine alla grossolanità della contraffazione e alla ad indurre in errore gli acquirenti.
In ordine alla seconda doglianza, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di nell’esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla co materiale della merce all’acquirente, per la configurabilità del tentativo non è nec sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l’acce della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Tebai, Rv. 26091; n.9310 del 14/02/2013; Sez. 3, n. 41758 del 25/11/2010; Sez. 3, n. 6885 del 18/02/2009; 3, n. 23099 del 14/06/2007; Sez. 3, n. 42920 del 29/11/2001). In tal senso, non esposizione della merce per la venditayanche la mera detenzione presso un magazzino
prodotti finiti, recanti false indicazioni, integra il tentativo di frode nell’esercizio d mentre la condotta consumata è costituita dalla consegna materiale della merce all’acqui Configura, dunque, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispond per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattand pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodo 3, n. 3479 del 26/01/2009; Sez. 3, n. 1454 del 16/01/2009; Sez. 3, n. 36056 del 8/09/2
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali princ che durante un’ispezione effettuata all’interno del negozio, i militari della Guardia appositamente qualificati nella lotta alla contraffazione, hanno rinvenuto, espos vendita, 3085 giocattoli con marchio contraffatto e privi della dicitura che richiama la n sulla sicurezza; i militari hanno rinvenuto altri 612 giocattoli nel magazzino, con le alterazioni, in quanto presentavano un marchio privo delle caratteristiche di forma e dim del marchio CE, ancorché con caratteristiche grafiche tali da indurre i terzi al identificazione con tale marchio.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna htt. ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente