Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30961 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
GLYPH
Sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 22/02/2024 dal Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ii ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN IFATTO
Con ordinanza del 22/02/2024, il Tribunale di Trento – adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. – ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti di COGNOME dal P.M. presso il predetto Tribunale, in relazione al reato di cui all’art. 515 cod. pen. a lui ascritto c riferimento alla detenzione per il commercio di 473 palloncini recanti il marchio CE.
Ricorre per cassazione il QIU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato
contestato. Si censura l’ordinanza per avere ill Tribunale ritenuto che il march garantisse non solo il rispetto degli standard minimi di qualità e sicurezza p dalla normativa europea, ma anche la produzione in Europa del prodotto (assunt erroneo). Si deduce che il materiale detenuto dal ricorrente era munito d certificazioni richieste dalla normativa europea, dopo essere stato sottopo test report previsti da detta normativa: pertanto, non poteva essere ipotizzato reato di cui all’art. 515, potendo al più prospettarsi un difetto di confor marchio apposto sui palloncini rispetto all’esemplare previsto dalla normativa (dovendo comunque escludersi il reato, perché i prodotti erano conformi al normativa). In ogni caso, si evidenzia che il marchio apposto non era relati CHINA EXPORT, ma al marchio CE della c:omunità europea, e che era stata avanzata una richiesta (ignorata dal Tribunale) di dissequestro pr rietichettatura.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con riferimento al fumus commissi delicti, il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato contestato richiamando espressamente, anzitut l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «integra il reato di tentat di frode nell’esercizio del commercio l’apposizione, su beni destinati alla ve del marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza bene dall’Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicam standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere sce dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte» (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, la, Rv. 275932 – 01, la qual evidenziato, in motivazione, l’irrilevanza dell’accertamento in concreto caratteristiche del prodotto destinato alla vendita, che potrebbero anche e superiori a quelle dichiarate, rilevando esclusivamente la lesione dell’o economico e della regolarità del commercio operata dalla diffusione di be differenti da quelli dichiarati). In tale prospettiva, il Tribunale di Trento ha inidonea, ad escludere il reato, l’attestazione di conformità agli standard r dalle direttive europee rilasciata da una società di Shangai, evidenziando completezza – che la marcatura CE apposta sui palloncini non era conforme a modello di cui alla direttiva europea (cfr. pag.3 del provvedimento impugnato)
Risulta quindi evidente, da un lato, che la motivazione dell’ordinanza non in alcun modo considerarsi mancante o apparente, e quindi passibile di censura
v
violazione di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 325 cod. proc. pen. D’a lato, le prospettazioni difensive concernenti l’esaustività dell’attestazione della società cinese e la riconducibilità della marcatura CE alla comunità europea (pur non corrispondente al modello, con conseguente disponibilità a modificarla) costituiscono questioni prettamente di merito, il cui apprezzamento risulta del tutto estraneo all’ambito valutativo riservato, nella materia che qui rileva, a questa Suprema Corte.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in Favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente