Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 488 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 488 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 20/11/2025
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME AMOROSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 2 dicembre 2021 il Tribunale di Bari assolveva NOME COGNOME per insussistenza del fatto dal reato di cui all’art. 515 cod. pen. per aver messo in vendita quale olio extravergine di oliva olio diverso, per qualità, da quello dichiarato, trattandosi di olio prodotto con l’aggiunta di ‘pectinex’, composto enzimatico la cui funzione Ł quella di migliorare la resa dell’olio e renderlo meno torbido.
Con sentenza in data 14 giugno 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal Pubblico ministero, condannava NOME COGNOME alla pena di nove mesi di reclusione, ordinando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 e 111 Cost. ed all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonchØ violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod., proc. pen. e all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., infine violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa ha dedotto che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità su un solo indizio, neppure grave, vale a dire la differenza di resa tra le olive molite dal prevenuto per conto proprio e quelle molite per conto terzi, così violando l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., senza considerare: a) le modalità giornaliere di pulizia interna degli estrattori e dei chiarificatori, al cui interno permangono i residui della lavorazione giornaliera; b) nØ la
mancanza di soggetti addetti a riversare il prodotto durante la giornata lavorativa; c) nØ ancora che NOME COGNOME svolgeva mansioni di magazziniere, interessandosi solo della pulizia esterna dei macchinari, del pavimento, dei rivestimenti e che non vi erano altri dipendenti; d) nØ inoltre la mancanza di termini perentori per implementare la compilazione del manuale HACCP e la regolare emissione di fattura per l’acquisto del prodotto oggetto di contestazione, per portarlo in detrazione; e) nØ infine la buona fede del ricorrente che aveva spontaneamente consegnato l’unica tanica ancora piena di prodotto ed anche desumibile dalla conservazione dei flaconi vuoti all’esterno del frantoio.
Ha poi lamentato l’apparenza di motivazione con riferimento alla differenza di resa e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui non considera che, statisticamente, non vi Ł una sovrapposizione, nØ di periodi di molitura, nØ di quantità di olive raccolte, omettendo qualsiasi valutazione sull’uso del prodotto per il lavaggio interno delle centrifughe e dei separatori e non considerando che la valutazione degli operanti sulla resa del prodotto si giustificava con la inconsapevolezza di costoro circa l’utilizzo del prodotto per il lavaggio dei macchinari.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 175 cod. pen. e agli artt. 27 e 111 Cost.
Ha lamentato la difesa che la sentenza ha omesso di considerareil comportamento disponibile del ricorrente durante l’operazione di polizia giudiziaria, sicchŁ non poteva affermarsi che la condotta del ricorrente fosse stata improntata alla pervicace negazione dei fatti al fine di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tenuto anche conto che il ricorrente, durante il processo, aveva tenuto un corretto comportamento processuale.
E’ pervenuta memoria degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con la quale Ł stata dedotta l’intervenuta prescrizione del reato, considerato che la data ultima di commissione del reato fosse il 31 gennaio 2018, ultima data di fattura di vendita dell’olio qualificato come ‘extra vergine di oliva’, sicchŁ il 31 luglio 2025 erano decorsi i sette anni e mezzo del termine di prescrizione, con la conseguenza che nell’udienza fissata il 20/11/2025, essendo maturata la prescrizione del reato, il ricorrente avrebbe dovuto essere prosciolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, articolato in piø doglianze, Ł infondato, perchØ mira ad offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nella ricostruzione della vicenda, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dalle denunciate violazioni di legge.
Come noto, il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o piu premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132); il vizio di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza ovvero allorche in sentenza si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o piu ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, COGNOME, Rv. 247229).
Dette evenienze non sono riscontrabili nel caso in esame, atteso che le censure dedotte si traducono in rilievi di natura prevalentemente fattuale, non scrutinabili in sede di
legittimità.
Nel caso in esame la Corte di appello di Bari ha giustificato la propria decisione con motivazione ampia e adeguata, che non ha mancato di confrontarsi con la differente valutazione dei primi giudici, sottolineando come le due direttrici sulle cui basi il giudice di primo grado aveva sostenuto l’assenza di prova della vicenda contestata fossero errate, rilevando, per un verso, l’impossibilità di rilevare, anche in sede di analisi, la presenza nell’olio prodotto della sostanza contestata in imputazione e, per altro verso, che l’elemento costitutivo del reato fosse dato dalla indicazione difforme dal vero, contenuta nelle etichette del prodotto commercializzato, di un olio come ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
La Corte territoriale, invero, con articolata, approfondita e logica motivazione, ha affermato: a) che la differenza di resa tra le olive molite per conto proprio e quelle molite per conto terzi non poteva essere giustificata con la zona di provenienza, il modo di coltivazione e i sistemi di irrigazione, poichØ, come logicamente sostenuto dai giudici di secondo grado, le eventuali differenze si stemperano nella valutazione complessiva, mentre anche le eventuali ed ipotizzabili differenze di resa in funzione del periodo di molitura non avrebbero potuto raggiungere la differenza di proporzione accertata dalla polizia giudiziaria; b) che la documentazione prodotta dall’accusa, acquisita direttamente dall’azienda che aveva importato il prodotto Novozymes in Italia, indicava l’utilizzazione del prodotto unicamente nel processo produttivo dell’olio, accentuandone la liquidità, come anche desumibile dal nome del prodotto, ‘Pectinex Ultra Olio’, non essendovi, viceversa, garanzia della provenienza delle schede allegate alla consulenza di parte che ne sosteneva anche un diverso utilizzo per la pulitura degli impianti, senza peraltro che fosse stato dimostrato l’inserimento della spesa di acquisto del prodotto tra i costi aziendali e senza che la destinazione del prodotto alla pulitura degli impianti potesse essere dedotta ‘dalla maggiore semplicità della procedura rispetto a quella per l’incremento della resa’ (v. pagina 6 della sentenza impugnata); c) che, inoltre, l’incoerenza delle dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME dipendente del frantoio, che aveva riferito di una pulizia a macchine spente, al termine delle lavorazioni, solo nella testimonianza resa davanti alla Corte territoriale, poteva spiegarsi nell’ottica di coprire la pratica illecita all’interno del frantoio, tato che il consulente di parte, al fine di giustificare la quantità di prodotto acquistata ed effettivamente utilizzata, afferma la necessità di un lavaggio quotidiano degli impianti, ‘ad ogni fermo macchina’; d) che, infine, sottolinea non irragionevolmente la Corte di merito, come la parte del manuale HACCP dedicata alla pulizia delle attrezzature non contenesse alcun riferimento all’uso del prodotto in argomento, segnalando l’opportunità dell’utilizzo di detergenti neutri o alcalini oppure di disinfettante a base di sali quaternari di ammonio per la pulizia dei macchinari.
Alla stregua di quanto esposto e sulla base del perimetro che delimita il sindacato di legittimità, il Collegio non ravvisa vizi di illogicità o di contraddittorietà, nØ violazioni di legge nella motivazione della sentenza impugnata, trattandosi, in definitiva, di motivazione pienamente idonea, in quanto comprensiva anche del necessario confronto con la struttura giustificativa della sentenza di primo grado, che Ł stata ribaltata con argomenti logici, sia per disattendere la ricostruzione dei fatti contenuta in tale sentenza, sia per giustificare quella, opposta, fatta propria dalla Corte di appello, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano del merito, riproponendo la propria tesi difensiva fondata su una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita, in mancanza di illogicità manifeste o di contraddizioni, nel giudizio di legittimità.
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In questa sede di legittimità, infatti, Ł preclusa una lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione li compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale Ł quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259336; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
Risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso ove si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2.1. La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche Ł ripropositiva di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera pertinente, in senso ostativo all’accoglimento della richiesta difensiva, l’assenza di elementi meritori valorizzabili in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto peraltro della particolare intensità del dolo manifestata dall’imputato nella realizzazione del reato, delle ragioni di profitto alla base e del notevole grado di offesa arrecato al bene giuridico protetto.
Va richiamata in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, con l’ulteriore precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente.
Di qui la manifesta infondatezza della doglianza.
2.2. E’ manifestamente infondata anche la doglianza inerente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Occorre sul punto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, li beneficio della non menzione, fondato sul principio dell'”emenda”, essendo finalizzato a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, richiede per la sua applicazione, secondo quanto disposto dall’art. 175 cod. pen., un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, COGNOME, Rv. 287324; Sez. 3, n. 37152 del 16/7/2013, COGNOME; Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011, COGNOME, Rv. 251509), senza che sia peraltro necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep.2017, Cattaneo, Rv. 268971).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento del beneficio della
non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tenuto conto delle modalità dell’azione, dell’intensità del dolo e della condotta successiva al reato, affermando che, proprio in conseguenza della pubblicità della condanna, il ricorrente potrebbe ricevere un monito per la condotta futura e una spinta per il ravvedimento.
Si tratta di valutazione che la Corte territoriale, investita di pieni poteri cognitivi e decisori, ha correttamente assunto ed adeguatamente motivato, senza incorrere nel vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, avendo spiegato come le circostanze prese in esame prima descritte fossero ostative all’eliminazione della pubblicità del reato commesso.
Il motivo nuovo Ł inammissibile.
Non Ł, infatti, intervenuta la prescrizione massima del reato contestato, computabile in sette anni e sei mesi, tenuto conto che, trattandosi di reato contestato come commesso dal 22 ottobre 2017 al 25 febbraio 2019, quindi rientrante nell’intervallo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, secondo l’insegnamento di questa Corte nella sua piø autorevole composizione (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175), si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. legge Orlando), che aveva modificato la previgente norma dell’art. 159, comma 2, cod. pen, nonchØ introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Ne consegue che, prendendo in considerazione la data del 22/10/2017, piø risalente di commissione del reato contestato, alla data del 02/12/2021, in cui Ł stata emessa la sentenza di primo grado, erano trascorsi quattro anni e 41 giorni. La prescrizione, in virtø dell’art. 159, comma 2, cod. pen., come modificato dalla legge Orlando, Ł stata a questo punto sospesa per il termine di novanta giorni stabilito dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza e per un successivo periodo di un anno e mezzo, vale a dire sino al 02/09/2023. Da questa data e sino al 14/06/2024, data di pronuncia della sentenza del secondo grado di giudizio, il termine di prescrizione Ł nuovamente decorso per un periodo complessivo di quattro anni e 327 giorni. Dalla data di pronuncia della sentenza di secondo grado la prescrizione Ł stata nuovamente sospesa per il termine di novanta giorni stabilito dalla Corte di appello per il deposito della motivazione e per un successivo periodo di un anno e mezzo, vale a dire sino al 12/03/2026, sicchŁ il termine di prescrizione, considerando la data piø risalente di commissione del reato, non Ł ancora maturato al momento della pronuncia di questa Suprema Corte.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente medesimo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME