Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28710 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28710 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in CINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/12/2023 del TRIB. LIBERTA di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
17 LUG. 2024
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Pavia, in accoglimento dell’istanza di riesame, revocava parzialmente il sequestro probatorio disposto limitatamente ai beni di cui al punto 8 della tabella merci a pag. 2 del verbale di sequestro redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza in data 5 dicembre 2023 (n. 130 circa di coppie di guanti), di cui ordinava l’immediata restituzione, confermando nel resto l’impugnata ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio disposto a carico dell’indagato NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima ditta individuale, per il reato di immissione in commercio di prodotti di abbigliamento corredati da etichette indicanti fibre tessili non corrispondenti al vero (artt 515/517, cod. pen.).
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 515, cod. pen. e 4, comma 4, D.Igs. n. 190 del 2017.
In sintesi, si duole la difesa del ricorrente in quanto i giudici del riesame avrebbero erroneamente disapplicato la norma sostanziale, ossia l’art. 4, comma 4, d. Igs. n. 190 del 2017, che, per la contestazione mossa al ricorrente (l’aver immesso in commercio prodotti tessili con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta), prevede solo una sanzione amministrativa. Erroneamente i giudici del riesame avrebbero sostenuto che il d. Igs. n. 190 del 2017, nel recepire le direttive UE, avrebbe semplicemente aggiunto alla fattispecie sanzionata amministrativamente anche fattispecie penali, ciò in quanto all’art. 20 compare la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”. Nella specie, mancherebbe quel quid pluris che consentirebbe di distinguere la condotta depenalizzata da altra condotta costituente reato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 515, cod. pen.
In sintesi, si duole il ricorrente per avere il tribunale erroneamente ritenuto sussistente il fumus delicti quanto ai reati contestati. Richiamata giurisprudenza di questa Corte, ricorda la difesa che per eseguire il sequestro probatorio è necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti e che il giudice, e prima ancora il Pubblico Ministero, trattandosi di sequestro probatorio, ha l’obbligo di motivare il
proprio provvedimento. Nella specie, sostiene la difesa del ricorrente che difetterebbero gli elementi costitutivi del reato, in quanto mancherebbe la prova della sussistenza del dolo generico normativamente richiesto. Ciò emergerebbe dalla stessa struttura del decreto di convalida del sequestro che giustifica il vincolo cautelare con la necessità di eseguire accertamenti tecnici finalizzati alla verifica dell’esatta composizione fibrosa della merce sequestrata, il che confermerebbe come la composizione fibrosa di un tessuto, come nella specie, non sarebbe rilevabile ictu ocu/i. L’importatore, qual è l’indagato, si sarebbe affidato alle indicazioni inserite dal produttore nell’etichettatura dei tessuti, sgie il ricorrente non poteva certo sapere la reale composizione fibrosa RAGIONE_SOCIALE sciarpe sequestrate avendole in buona fede acquistate dal produttore ai fini dell’importazione. Difettando il dolo verrebbe meno un elemento costitutivo del fumus.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al c.d. Codice del consumo ed in relazione all’art. 191, cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa si duole del fatto che i giudici avrebbero ritenuto infondate le censure mosse in ordine al mancato rispetto della normativa sostanziale (art. 107, Codice del consumo) che prevede obbligatorie procedure da seguire per il controllo dei prodotti commerciali. La motivazione fornita sul punto dai giudici del riesame sarebbe illogica, in quanto, pur ammettendo che le sciarpe sono state preventivamente sottoposte ad esame tecnico di verifica della composizione fibrosa del tessuto, avrebbero tuttavia confermato il sequestro finalizzandolo al medesimo esame già effettuato ed a posteriori del tutto inutile ai fini della ricerca della prova. Prima di adottare le misure di cui all’art. 107 citato, la polizia giud ziaria avrebbe dovuto assicurare la partecipazione agli interessati alla fase del procedimento e presenziare agli accertamenti tecnici riguardanti i propri prodotti; diversamente, la polizia giudiziaria avrebbe proceduto al sequestro massivo della merce in aperta violazione di legge. Si tratterebbe, dunque, di prova indiziaria acquisita in violazione di legge, che incorre pertanto nella previsione processuale di cui all’art. 191, cod. proc. pen., che vieta l’utilizzazione di prove acquisite violazione di legge.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta dell’8 aprile 2024, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e succesisve modifiche ed integrazioni, è inammissibile.
Si premette, ai fini di una maggiore intelligibilità dell’impugnazione, tenuto conto anche della natura RAGIONE_SOCIALE censure svolte, una breve sintesi fattuale della vicenda.
Il procedimento trae avvio da un accesso eseguito in data 7 novembre 2023 da militari della Guardia di Finanza che, agendo di propria iniziativa, si presentavano presso un rivenditore, acquistando al prezzo di C 13,90 una sciarpa recante in etichetta le seguenti indicazioni merceologiche: 5% cachemire, 15% lana, 80% viscosa. Le analisi di laboratorio immediatamente commissionate, invece, rivelavano una diversa composizione, ossia 67,6% poliestere, 32,4 % viscosa. Sulla scorta della etichetta indicante come fornitore la ditta individuale di Ren NOME, in data 15 dicembre 2023, la polizia giudiziaria si portava presso la sede operativa e commerciale del suddetto, procedendo al sequestro della merce contenuta nel magazzino della ditta. La Guardia di Finanza, pertanto, denunciava alla Procura della Repubblica competente l’odierno ricorrente per l’immissione in commercio di prodotti di abbigliamento corredati da etichette indicanti fibre tessili non corri spondenti al vero. Il Pubblico Ministero convalidava, pertanto, I sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, disponendo contestualmente l’analisi chimica RAGIONE_SOCIALE sciarpe sequestrate, dalle quali è emerso che le sciarpe n questione erano composte al 100% da poliestere. 3. Tanto premesso, può quindi procedersi all’esame dei singoli motivi, alcuni dei quali, segnatamente il terzo, appaiono proposti fuori dai casi consentiti dalla legge. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
A tal proposito, va ricordato che, a norma dell’art. 325 c:od.proc.pen., l’ordinanza resa dal Tribunale in sede di riesame è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. Preclusi, dunque, risultano tutti gli argomenti che non evidenziano detto vizio e censurano invece pretese incompletezze della motivazione diverse dalla sua radicale mancanza (aspetto che, invece, per c:ostante giurisprudenza di legittimità, integra una ipotesi di violazione di legge).
È poi opportuno ribadire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo l’orientamento di questa Corte, in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione è limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo
sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscr in quanto cade in un momento processuale, quale quello RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà RAGIONE_SOCIALE imputazioni; ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto-reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibili fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità penale del fatto (Sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; Sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; Sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386).
Sulla base di tale premessa, l’ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione effettiva circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l’adozione della misura applicata.
Passando alla disamina dettagliata dei singoli motivi di ricorso, con riferimento ai primo, lo stesso risulta generico e manifestamente infondato, in quanto ripropone pedissequamente le censure dedotte in sede di riesame, al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della ordinanza impugnata, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù RAGIONE_SOCIALE quali le doglianze difensive non siano state accolte (Sez. 4, n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv. 221693).
Sul punto, giova richiamare il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale “non sussiste rapporto di specialità, stante il di verso ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE norme, tra la previsione dell’art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nella direttiva 94/11/CE (concernente l’etichettatura dei materiali usati nei principali componenti RAGIONE_SOCIALE calzal:ure destinate alla vendita al consumatore) e nel regolamento U.E. n. 1007/2011 in data 27 settembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle denominazioni RAGIONE_SOCIALE fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) e quella di cui all’art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgime dell’attività commerciale” (Sez. 3, n. 37724 del 28/09/2022, Rv. 283693 – 01).
4.1. Ed invero, dall’incipit dell’art. 4, comma 4 del Dlgs. 190 del 15 novembre 2017 “salvo che il fatto costituisca reato”, si comprende chiaramente come la previsione sia solo limitata ad una condotta consistente nella mancata informazione precisa circa la composizione fibrosa di un indumento, senza alcuna incidenza sui casi, come quelli in esame, in cui la condotta considerata possa rilevare come reato. L’art. 515 cod. pen., invece, incrimina non solo la falsa informazione ma – quale dato ulteriore e differenziale -la consegna di cosa diversa da quella pattuita, cosicché, in altri termini, rileva non solo la incompleta informazione ma il dato ulteriore per cui da essa sia derivata l’errata convinzione da parte di chi riceva il bene circa la sua corrispondenza.
Del resto, chiarificatore del diverso ambito disciplinato, è lo stesso titolo del D.Igs. n. 190/2017, relativo alla “Disciplina sanzionatoria per la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nei principali componenti RAGIONE_SOCIALE calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni RAGIONE_SOCIALE fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”.
4.2. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, esaminando comparativamente la fattispecie ex art. 515 cod. pen. con previsioni di rilievo amministrativo analoghe a quella in esame, ha precisato che tra la previsione di cui all’art. 2 del D.Igs. n.109 del 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l’art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell’attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Igs. n. 181 del 2003, alcLn rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE due disposizioni (Sez. 3, n. 2019 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 238589 – 01).
4.3. Va pertanto condivisa la motivazione resa dal Tribunale di Pavia, il quale, ritenendo priva di pregio la censura difensiva in ordine alla asserita depenalizzazione, ha evidenziato, al contrario, come il D. Lgs. n. 190 del 2017 ha aggiunto fattispecie amministrative a quelle penali già esistenti.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. 515 cod.pen., è anch’esso manifestamente infondato.
A dire della difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti quanto ai reati contestati. Parimenti mancherebbe la prova della sussistenza del dolo generico normativamente richiesto.
5.1. Sul punto, deve ricordarsi che, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibi senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (ex plurimis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053).
5.2. Quanto alla asserita omessa considerazione della mancanza del dolo, che sarebbe, a dire della difesa, agevolmente desumibile dalla oggettiva impossibilità per il ricorrente di conoscere la reale composizione fibrosa RAGIONE_SOCIALE sciarpe avendole a sua volta acquistate in buona fede dal produttore, deve osservarsi che la valutazione circa la sussistenza del dolo in capo all’indagato è strettamente circoscritta in sede di indagini preliminari e, in particolare, in sede di riesame.
Deve, sul punto, essere ribadito che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga “ictu ocu/i” (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 – 01.; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 – 01). Ciò che, nel caso in esame, non si rileva, atteso ce l’invocata buona fede non può ritenersi rebus sic stantibus sussistente in difetto di più consistenti elementi a sostegno (quali, a titolo esemplificativo, l’esibizione di fatture da cui risulti il pagamento della merce recanti la qualità promessa ad un prezzo congruo; copia dell’ordine di acquisto di merce avente le caratteristiche indicate; etc.) trattandosi di persona adusa, per ragioni di professione e di commercio, al maneggio di tali prodotti, rientrando nella comune esperienza della generalità dei cittadini, quali consumatori, anche tra quelli meno esperti e diligenti, l’apprezzamento della diversità, percepibile al tatto, esistente tra un prodotto composto al 100% da poliestere (quali le sciarpe in sequestro) ed un prodotto composto da cachemire e lana.
5.3. In ragione di quanto sopra, logica e coerente è dunque la motivazione resa sul punto da parte del Tribunale che ha ritenuto integrato il fumus commissi delicti circa la configurabilità del reato di cui all’art. 515 cod.pen., ribadendo, peraltro, come «il giorno di svolgimento dell’udienza camerale fosse stato trasmesso dal PM il referto RAGIONE_SOCIALE analisi sulle sciarpe, il quale confermava la totale non corrispondenza al vero della indicazione contenuta in etichetta e, pertanto, la fondatezza dell’iniziativa della polizia giudiziaria» (pag. 2 ordinanza Tribunale).
6. Infine, anche il terzo motivo risulta generico e manifestamente infondato, in quanto si limita a prospettare in sede di legittimità le medesime censure già dedotte in sede di riesame e disattese dal Tribunale.
Invero, il Tribunale ha valorizzato la correttezza dell’operato dei finanzieri, i quali «hanno esercitato i generali poteri di controllo e vigilanza in ordine alla commissione di illeciti penali o amministrativi». In tal senso, infatti, il Tribunale h evidenziato che «le analisi sulla sciarpa hanno costituito la forma di reperimento di una notitia criminis, perfezionata nel momento in cui essi hanno avuto accesso al magazzino dell’odierno indagato» ove hanno trovato una gran quantità di quelle sciarpe che le prime analisi hanno rivelato contenere indicazioni in etichetta erronee» (pag. 2 ordinanza tribunale).
Come rilevato dalla stessa difesa, la Guardia di Finanza in data 7 novembre 2023 prelevava, presso altro rivenditore una sciarpa che, all’esito di indagini tecniche, risultava essere di composizione fibrosa diversa da quella indicata in etichetta. Atteso che l’etichetta indicava quale fornitore l’attuale ricorrente, la polizi giudiziaria, in data 15 dicembre 2023, si recava presso la sede operativa dello stesso, ove rinveniva numerose sciarpe della stessa specie. Ritenuta la flagranza del reato di cui agli artt. 81, 515 e 517 cod.pen., procedeva al sequestro della merce contenuta nel deposito della ditta, in quanto costituente corpo del reato ed alla presenza dell’attuale ricorrente. Come risulta dagli atti, detto sequestro veniva poi convalidato da parte del PM, il quale disponeva l’esecuzione di accertamenti tecnici sul materiale sequestrato, dai quali risultava la falsità RAGIONE_SOCIALE indicazioni r portate in etichetta.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, pertanto, gli operanti non hanno eseguito il sequestro in aperta violazione di legge, bensì al fi e di assicurare il corpo del reato, sul quale successivamente sono state eseguite le necessarie analisi di laboratorio.
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7. Tuttavia, è bene precisare che anche a voler riconoscere – come prospettato dalla difesa – l’eventuale illegittimità RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute ad opera della polizia giudiziaria, comunque non si determinerebbero effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o RAGIONE_SOCIALE cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 – 01).
Alla luce di quanto rappresentato, deve essere disattesa la doglianza difensiva in ordine alla presunta violazione dell’art. 191 cod.proc.pen., per il mancato rispetto della procedura prevista ai sensi dell’art. 107 del Codice del consumo, atteso che lo stesso prevede l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Tuttavia, nel caso di specie, oggetto di esame è il se questro probatorio, mezzo di ricerca della prova finalizzato ad acquisire il corpo del reato e la successiva esecuzione degli accertamenti tecnici sullo stesso, necessari per accertare il fumus del reato e, in particolare, l’esatta composizione fibrosa RAGIONE_SOCIALE sciarpe sequestrate.
In tal senso, dunque, del tutto infondato è il richiamo da parte della difesa alla categoria dell’inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod.proc.pen., in riferiment sequestro probatorio del corpo del reato, sanzione che non sarebbe applicabile nemmeno nell’ipotesi di annullamento del provvedimento di sequestro, essendo stato infatti affermato da questa Corte che l’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l’utilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini dell’emissione di un successivo decreto di sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Rv. 268991 – 01).
Ancora, quanto al rapporto tra le categorie della inutilizzabilità e della nullità in materia di prove, consolidato è l’insegnamento di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 949 del 19/09/1997, rv. 209670; Sez. 2, n. 10575 del 28/01/2003, rv. 224856) secondo il quale, consistendo la inutilizzabilità nella impossibilità giuridica da parte del giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, questa non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge.
Nondimeno, va ricordato come questa Corte ha già affermato che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderla inutilizzabile (S.U., n. 5021 del 27/3/1996, Rv. 204644). Per distinguere la nullità dall’inutilizzabilità, poi,
la giurisprudenza di legittimità rileva che la nullità riguarda l’inosservanza di formalità di assunzione della prova, mentre la seconda concerne la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per un procedimento acquisitivo illegittimo, che si pone al di fuori del sistema processuale. L’art. 191 cod. proc. pen. si riferisce, infatti, alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso e laddove ne sussistano i presupposti (Sez. 2, n. 9494 del 7/2/2018, Rv. 272348) la sanzione della nullità.
In ogni caso, e da ultimo, va infine ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2019, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 97, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui tale disposizione – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori compreso il sequestro del corpo del reato o RAGIONE_SOCIALE cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività.
Il ricorso dev’essere conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2024
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