Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3452 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3452 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal ConsiAliere NOME COGNOME; L1tenv ,
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 08/01/2024, con la quale COGNOME NOME veniva condannato – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di tentata frode in commercio di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen.
Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 515, 42 e 43 cod. pen. in quanto non è stato accertato la sussistenza del dolo.
La difesa deduce che la Corte di appello ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo della fattispecie contestata senza verificare la sussistenza della consapevolezza della carenza del marchio attestante l’autentico rilascio della certificazione DIN RAGIONE_SOCIALE sul pellet acquistato e, di conseguenza, la consapevolezza della non conformità del pellet alla certificazione predetta. Piuttosto, la Corte avrebbe ritenuto sussistente il dolo generico in capo all’imputato per la sola circostanza che questi fosse titolare di una impresa operante nel settore del pellet.
Tali argomenti risultano ribaditi nella memoria difensiva datata 4/12/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si articola in un motivo non consentito in sede di legittimità in quanto, mediante la denuncia della violazione di legge, mira a una lettura alternativa del compendio probatorio omettendo, peraltro, di confrontarsi compiutamente con la motivazione contestata.
Il ricorso, infatti, investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la sentenza d’appello, ha desunto la responsabilità del COGNOME della qualità di titolare di una impresa individuale operante nel settore della vendita di pellet e come tale da ritenersi esperto con riguardo alle certificazioni RAGIONE_SOCIALE: quale sia il soggetto che le rilascia e quale sia il marchio grafico caratteristico e le informazioni da esso desumibili. Ha, quindi, ritenuto che la configurabilità del dolo generico non poteva ritenersi esclusa dalle analisi
operate da un ente diverso da quello abilitato al rilascio l’anzidetta certificazione o dal costo del prodotto, rilevando come i prodotti fosse privi del marchio grafico esclusivo della certificazione Din Plus e, ancora, delle sigle che lo corredano per permettere l’individuazione del paese di origine e dell’azienda certificatrice.
Tale motivazione resiste a censure difensive che si incentrano sulla qualità del prodotto e su una dichiarazione di conformità differente da quella che avrebbetp consentito di apporre la dicitura “conforme alla normativa Din Plus”, così riproponendo argomenti che la Corte territoriale aveva esaminato e disatteso con considerazioni prive di profili di manifesta illogicità.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025