Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7437  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCORRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza del 27 giugno 2023, ha rigettato l’istanza di riesame di COGNOME NOME legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo di 470 kg di sostanza oleosa, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 31 maggio 2023, relativamente ai reati di cui agli artt. 56, 515 e 483 cod. pen.
Ricorre in cassazione NOME NOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, comeANOosto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 125 e 321 cod. proc. pen., art 56, 515 e 483 cod. pen.). insussistenza del fumus dei reati.
Al momento del sequestro della P.G., del quantitativo di olio, rinvenuto nei magazzini della società il ricorrente NOME dichiarava che l’olio era per consumo personale della sua famiglia (e quella dei 6 fratelli e sorelle), non destinato alla vendita. Per le irregolarità registro SIAN si applica la sola sanzione amministrativa e non quella penale (art. 7, d. Igs. 103 del 2016).
Per l’olio nessuna proposta di vendita o di messa in vendita è stata realizzata, in quanto l’olio (risultato alle analisi di sansa e non olio verg di oliva) era detenuto nel magazzino, non risulta, quindi, configurabile i tentativo del reato di cui all’art. 515 cod. pen.
Nessuna operazione di vendita poteva effettuarsi nel frantoio, in quanto alla data del sequestro non era iniziata la lavorazione delle olive.
Non sussiste, pertanto, nessun elemento indiziario per la configurazione del delitto dì cui agli art. 56 e 515 cod. pen.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto.
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Nel caso in giudizio i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come la società in oggetto deteneva nel magazzino olio di sansa qualificato olio vergine di oliva. E inoltre dichiarava il falso nel reg
SIAN; l’ordinanza impugnata rileva che la dichiarazione di dati falsi è diversa dalla mancata istituzione del registro o mancata compilazione con diligenza; mentre la prima configura il reato di cui all’art. 483 cod. pen. altre configurano solo illeciti amministrativi.
Relativamente al tentativo di frode in commercio l’ordinanza adeguatamente motiva riscontrando come il possesso in magazzino dell’olio configura un tentativo di frode in commercio. Il ricorrente non contesta le analisi sull’olio, ma solo la configurabilità del tentativo.
Infatti questa Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che il tentativo può configurarsi anche con la sola detenzione delle merci (“Integra il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, l detenzione per la vendita di confezioni di olio extravergine di oliva, proveniente da altra azienda, con etichettarura che ne attesti la produzione ed il confezionamento presso lo stabilimento del detentore”, Sez. 3, Sentenza n. 37508 del 28/09/2011 Ud. (dep. 18/10/2011 ) Rv. 251322 01).
Del resto, «Nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle part indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 – dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).
Nel caso in giudizio, l’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli accertamenti di P.G., e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi atti di indagine, valutazioni ipotetiche (consumo familiare), non valutabil in sede di giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
tx, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME . ‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023