Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11422 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11422 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DOMODOSSOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con tre diversi motivi, NOME COGNOME ha dedotto:
1) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 521, cod. proc. pen. (in sintesi sostenendo che il giudice, escludendo correttamente la configurabilità del reato di cui all’articolo 517 cod. pen., non avrebbe dovuto operare una riqualificazione giuridica del fatto nella diversa ipotesi di tentata frode nell’esercizio del commercio ai sensi degli articoli 56 e 515 cod. pen., in quanto ciò avrebbe determinato una violazione del principio della necessaria correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza che definisce il giudizio, tenuto conto che il fatto riqualificato è diverso da quello descritto nel decreto penale, sicché si imponeva nel caso di specie la trasmissione degli atti al pubblico ministero, conseguendone la nullità della sentenza impugnata; in ogni caso la condanna sarebbe priva di adeguato supporto probatorio è fondata sull’erronea applicazione dell’articolo 515 cod. pen. nella forma tentata, come esposto nei successivi motivi di ricorso);
2) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 515, cod. pen. (in sintesi si censura la sentenza impugnata non avendo specificato né accertato quale sia il concretizzarsi degli atti diretti in modo non equivoco alla commissione del reato così come riqualificato; i giudici d’appello avrebbero ritenuto configurata l’ipotesi del tentativo, come già il Gip in primo grado, senza indicare quali sarebbero stati gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato ipotizzato; nella GLYPH sentenza GLYPH impugnata GLYPH si GLYPH farebbe GLYPH riferimento GLYPH al GLYPH sito GLYPH Internet www.skudoclima.conn, ma oltre alla mancata indicazione di prova circa la titolarità in capo al ricorrente del sito in questione, non risulterebbe dimostrata la circostanza che tale sito fosse strutturato in modo da consentire la vendita online dell’omonimo prodotto; sarebbe stato altresì necessario accertare che il sito fosse concretamente e realisticamente idoneo a completare una procedura di acquisto, ma di ciò non vi è nulla in sentenza; quanto sopra sarebbe, del resto, frutto dell’originaria contestazione dell’articolo 517 cod. pen., in quanto nella diversa prospettiva dell’articolo 515 cod. pen. si sarebbe dovuta verificare la reale possibilità di effettuare e finalizzare l’acquisto del prodotto in questione per ritenere dimostrata l’attitudine del sito richiamato a divenire strumento atto alla commissione del reato contestato, anche nella forma del tentativo; l’unico argomento di prova idoneo sarebbe stato l’accertamento dell’esistenza della merce in contestazione all’interno di un deposito o di un magazzino facente capo alla società del ricorrente, pronta ad essere commercializzata; ove ciò fosse avvenuto, avrebbe potuto determinare anche l’opportuno sequestro della merce volto alla
verifica dell’assenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche attribuite al prodotto, ma di ciò non vi è traccia in sentenza);
3) il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (in sintesi si sostiene che gli argomenti posti a fondamento della condanna, non solo sarebbero giuridicamente inadeguati a sostenerla, ma farebbero leva su circostanze di fatto di non univoca interpretazione e, dunque, tali da considerarsi come insufficienti o contraddittori; il ricorrente avrebbe fornito una versione dei fatti assolutamente plausibile e allineata agli elementi di prova acquisiti, di talché la ricostruzione del AVV_NOTAIO, condivisa dalla Corte d’appello, non sarebbe la solita ipotizzabile; quanto sopra avrebbe dovuto giustificare l’assoluzione con formula dubitativa);
letta l’istanza di trattazione del ricorso in camera di consiglio con la partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti, nelle forme previste dall’art. 127, cod. proc. pen., istanza telematicamente depositata in data 30 gennaio 2026:
ritenuto, preliminarmente, che l’art.611 cod. proc. pen. non trova applicazione in tutti i casi nei quali, per l’accertata inammissibilità del ricorso, si fa lugo al procedura prevista dall’art. 610, cod. proc. pen., norma che prevede espressamente al comma 1 che “si applica il comma 1 dell’art. 611”, in base al quale la corte provvede in camera di consiglio senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, non trovando dunque applicazione l’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come erroneamente sostenuto dal difensore;
letta la memoria di replica del difensore, pervenuta in data 23/02/2026, con cui si insta per l’ammissibilità del ricorso e la fissazione dello stesso presso la sezione competente;
ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dalla difesa – pur valutata la memoria depositata in limine litis -sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando inoltre, in particolare il secondo motivo, una rivalutazione o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 6/9 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
quanto al motivo sub 1), la Corte d’appello dà atto di come la violazione del principio della correlazione tra imputazione sentenza andava qualificata come inammissibile non avendo sviluppato nell’atto d’appello la difesa il proprio ragionamento, senza chiarire i motivi per i quali il giudice avrebbe travalicato i limiti dell’articolo 521 cod.proc. pen., apparendo invece ai giudici territoriali giuridicamente corretta l’operazione compiuta dal tribunale, essendosi quest’ultimo limitato a dare una definizione giuridica diversa e meno grave al medesimo fatto, adeguatamente descritto nel capo di imputazione; trattasi di motivazione del tutto corretta e conforme all’orientamento giurisprudenziale, che elide qualsiasi dubbio sulla dinamica dei fatti ed esclude la violazione dell’invocata disposizione dell’art. 521, cod. proc. pen., alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l’imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all’azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale: Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 – 02); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale quanto al profilo sub 2), poi, la Corte d’appello chiarisce segnatamente alle pagg. 7/8 che la materialità del fatto emergeva dalla querela in atti, cui erano allegate le stampe dei siti web che includono l’abbinamento tra le certificazioni rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE ed i prodotti skudoklima, circostanza confermata dal teste COGNOME che, proprio visitando il sito web, aveva potuto verificare l’incompatibilità tra i prodotti posti in vendita, dei rasanti per l’edilizia, e le certificazioni riferite ad alc prodotti sottovuoto; in ordine la riferibilità del fatto all’imputato, i giudici d’appel sottolineano come l’inferenza operata dal primo giudice apparisse del tutto corretta in quanto le schede tecniche erano state rilasciate all’imputato, e segnatamente alla RAGIONE_SOCIALE a lui facente capo, e dall’imputato, tramite la RAGIONE_SOCIALE, erano stati fabbricati prodotti skudoklima, sicché, in base a tale inferenza logica, responsabile dell’abbinamento non poteva
che essere l’imputato, cui erano riconducibili sia le schede tecniche che i prodotti illecitamente abbinati; i giudici d’appello, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica, osservano come tale conclusione restasse ferma anche volendo dar credito alla riconducibilità del sito skudoklimaEMAILcom all’altra società indicata dall’imputato, cioè la RAGIONE_SOCIALE, ciò in quanto, si legge in sentenza, solo l’imputato si trovava nella posizione di comporre l’abbinamento in questione; tale ragionamento, ritenuto dai giudici d’appello, in maniera corretta, del tutto condivisibile, aveva reso per la Corte d’appello irrilevante la questione su chi fosse gravato dell’onere della prova in ordine alla riconducibilità o meno del sito EMAIL alla RAGIONE_SOCIALE, poiché, si legge in sentenza, anche se davvero tale sito fosse riferibile ad altra società che si occupava della commercializzazione dei prodotti, secondo l’assunto difensivo, la responsabilità dell’imputato emergerebbe comunque dal suo coinvolgimento sia nei rapporti di prova che nella fabbricazione dei prodotti; nell’esaminare comunque l’eccezione difensiva, si osserva in sentenza come non gravi sull’imputato alcun onere probatorio ma solo di allegazione, che implica comunque la necessità di prospettare un fatto in modo preciso e riscontrabile, onere probatorio nella specie non assolto essendosi l’imputato limitato ad indicare un fatto, ossia la commercializzazione ad opera della RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia descrivere la predetta società o indicarne l’amministratore; nemmeno risponderebbe a realtà, si legge in sentenza, la circostanza che il teste COGNOME fosse stato elevato a consulente tecnico, essendosi egli semplicemente limitato a riferire quanto a sua conoscenza con particolare riferimento al sito web in cui venivano proposti in vendita i prodotti skudoklima con abbinate RAGIONE_SOCIALE schede tecniche incompatibili con le schede tecniche di un rasante, talché la circostanza che egli fosse anche un ingegnere e potesse esprimersi con particolare competenza, era stata già sottolineata dal giudice che aveva condivisibilmente prestato particolare credito a tali dichiarazioni; quanto poi all’asserita qualificazione del fatto nei termini del tentativo di cui all’articolo 515 cod. pen., vale quando quanto evidenziato a pagina 10 della sentenza impugnata in cui, richiamando quanto sinora esposto, i giudici d’appello sottolineano come la pubblicazione sul sito skudoklima.com di beni destinati alla vendita con schede tecniche riferibili ad altri prodotti rende sicuramente integrato l’illecito penale di cui sopra, né vi sarebbero peraltro elementi per ritenere che i prodotti skudoklima descritti sul sito fossero in realtà inesistenti, circostanza peraltro meramente prospettata nell’atto d’appello ma neppure confermata dall’imputato che aveva, anzi, chiarito di aver prodotto gli oggetti in questione; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola p presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si prop una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, su punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Co cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente l migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazio ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il s comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552);
quanto, infine, al profilo sub 3), si tratta di censura del tutto generica, atte l’affermazione secondo cui gli elementi acquisiti non avrebbero consentito di pervenire a giudizio di condanna, ma al più ad un’assoluzione con formula dubitativa, si espone al giudizio di inammissibilità per aspecificità;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026