Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore generale presso il Tribunale di Torino nel procedime a carico di NOME COGNOME nata a Biella il 15/11/1952, avverso la sentenza in data 26/07/2024 del Tribunale di Biella, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la conversione del ricor in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino; letta per l’imputata la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di respingere il ricorso del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 26 luglio 2024 il Tribunale di Biella ha assolto NOME COGNOME dal reato dell’art. 515 cod. pen. per frode nell’esercizio del comme delle mascherine anti Covid con la formula per non aver commesso il fatto.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino lamen l’illogicità o inesistenza della motivazione perché il Giudice non aveva ind alcun elemento da cui si poteva ritenere che l’imputata fosse convinta d
conformità alla normativa europea delle mascherine prodotte in Cina; d’altra
parte, la motivazione, pur facendo riferimento all’assenza dell’elemento
soggettivo, aveva concluso nel senso che il fatto non era stato commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza è perplessa perché si assume
congetturalmente l’esclusione del dolo e si conclude incoerentemente con la
formula assolutoria “per non aver commesso il fatto” anziché “perché il fatto non
costituisce reato”.
Il Procuratore generale ha impugnato, ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod.
proc. pen., una sentenza inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc.
pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
150, perché avente a oggetto un reato – la frode nell’esercizio del commercio –
punito con la pena alternativa. Pertanto, l’accoglimento del ricorso comporta
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Biella in diversa
persona fisica.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Biella, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 18 aprile 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale