Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28699 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Popoli (PE) il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato ad Atri (TE) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla liquidazione equitativa del danno in favore della parte civile, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila per nuovo esame, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO COGNOME, con le quali è stato chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 novembre 2023 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del 31 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Sulmona aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 515 cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
Con il primo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per inosservanza dell’oltre ogni ragionevole dubbio e per illogicità manifesta della motivazione. Espongono i ricorrenti di aver segnalato alla RAGIONE_SOCIALE, in data 8 dicembre 2017, tramite il portale dei rivenditori, di aver ricevuto 180 biglietti ‘gratta e vinci’ con segni di manomissione, ribadendo la comunicazione via fax il successivo 27 gennaio 2018, indicando dettagliatamente i codici dei 180 biglietti, 172 dei quali – validati e perdenti – erano st consegnati al momento dell’accertamento, il 15 febbraio 2018, ai militari operanti, circostanze tutte emerse dalla testimonianza del teste della Guardia di Finanza, NOME COGNOME. Si aggiunge che tra giugno 2016 e febbraio 2018 erano stati consegnati a NOME COGNOME circa 10.000 biglietti, validati con esito perdente, sicché la circostanza che i 172 biglietti consegnati fossero perdenti non poteva destare meraviglia. I ricorrenti sottolineano, come riferito dagli accertatori, che l’abrasione sui biglietti era molto lieve e che parecchi di quei biglietti erano stati validati in orario di chiusura della ricevitoria, mentre il POS trovava dietro al bancone e la carta servizi riposta dentro ad una busta unitamente al PIN in un cassetto non chiuso a chiave ed ac:cessibile. Nessuno strumento atto ad effettuare le abrasioni, né alcun residuo di abrasione era stato rinvenuto in sede, né erano stati eseguiti accertamenti sul POS in dotazione o sulle condizioni di arrivo dei biglietti. Non sarebbe stato possibile vedere se i biglietti fossero stati validati da altri, poiché tale possibilità è consentita solo s biglietto è vincente. Tanto trovava conferma nell’apertura di procedimenti penali a carico di dipendenti di RAGIONE_SOCIALE che valiciavano a distanza i biglietti venduti al fine di intercettare i biglietti vincenti. Tutte le circostanze esposte rendevano manifestamente illogiche le argomentazioni contenute nella sentenza di condanna impugnata. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, 546 e 192 cod. proc. pen. I giudici di secondo grado non avrebbero valutato le
prove offerte dalla difesa, in particolare la dichiarazione del teste a discolpa COGNOME, precedente gestore dell’edicola degli imputati, il quale ha riferito all’udienza del 15 marzo 2021 di aver riscontrato le stesse 3 -regolarità rilevate dagli imputati, avendo ricevuto più volte da RAGIONE_SOCIALE biglietti danneggiati che rendevano visibile il codice numerico sottostante, biglietti che venivano destinati alla normale vendita, come da conformi disposizioni ricevute da RAGIONE_SOCIALE dopo aver segnalato la circostanza. Il teste ha inoltre riferito di aver segnalato altresì delle anomalie notturne del POS, rilevando delle validazioni eseguite durante la notte. La Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la predetta testimonianza, basandosi sulle dichiarazioni del teste NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui le doglianze del COGNOME non erano registrate, circostanza che sarebbe smentita dalla relazione tecnica prodotta dallo stesso COGNOME, dove risulterebbero undici chiamate di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2013-2016, di cui cinque per informazioni, due per reso, quattro per informazioni su ordini, chiamate che potevano ben riferirsi alla comunicazione delle anomalìe riscontrate dal teste.
Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 606, lett. c) lett. e) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, 539 e 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione su un punto oggetto di impugnazione. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello diretto a contestare la liquidazione del danno – determinato in via equitativa in C 8.000,00 – effettuata dal giudice di primo grado, nonostante, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non fosse stata raccolta alcuna prova che consentisse di determinare un danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati.
Come noto, il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132); il vizio di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza ovvero allorché in sentenza si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a
base del suo convincimento (Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, COGNOME, Rv. 247229).
Dette evenienze non sono riscontrabili nel caso in esame, atteso che le censure dedotte si traducono in rilievi di natura prevalentemente fattuale, non scrutinabili in sede di legittimità.
Nel caso in esame ricorre un caso di cd. “doppia conforme”, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado poiché i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti – già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado – adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, ENOME, Rv. 277218; Sez. 3, n. 1:3926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
I giudici di merito, invero, con articolata e approfondita motivazione, hanno accertato a) che il punto vendita di cui era titolare NOME COGNOME e in fat gestito dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, esponeva per la vendita dei biglietti ‘gratta e vinci’, sei dei quali non solo presentavano delle piccol abrasioni sulla parte argentata che celava il codice di controllo, ma erano stati anche validati, sebbene non ancora venduti; b) che quest’ultima circostanza costituiva una anomalia nella procedura di vendita, dal momento che l’accettazione dei biglietti costituiva un passaggio necessario al momento in cui pervenivano presso la rivendita al fine di confermarne la presa in carico del rivenditore, mentre la ‘validazione’ era un momento eventLale ed interveniva solo dopo la vendita del titolo al fine di controllare e confermare che quel determinato biglietto fosse vincente; c) che l’accertamento avente ad oggetto il punto vendita gestito dagli imputati prendeva le mosse da un esposto presentato da NOME COGNOME, vice presidente provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE, che aveva personalmente ricevuto delle doglianze da parte di alcuni clienti che si erano lamentati di aver acquistato, presso il punto vendita degli imputati, biglietti presentanti delle abrasioni che consentivano di leggere le prime tre cifre del codice di controllo e così accertare previamente se quel biglietto fosse vincente o meno; d) che i biglietti perdenti con le menzionate abrasioni erano stati consegnati al denunciante e da questi alle forze di polizia; e) che NOME COGNOME aveva denunciato esserle pervenuti 180 biglietti presentanti tutti delle abrasioni, 172 dei quali aveva consegnato agli accertatori al momento del loro accesso, biglietti risultati tutti già ‘validati’ dalla RAGIONE_SOCIALE nonostante rimasti invenduti; f) che secondo quanto riferito dal teste COGNOME della RAGIONE_SOCIALE era impossibile che l’abrasione dei biglietti potesse avvenire in
una fase precedente la consegna ai rivenditori; g) COGNOME GLYPH COGNOME avevano ottenuto la vincita di un importo da 1.000,00 euro in cinque occasioni tra luglio 2016 e novembre 2017. A fronte di tali elementi di fatto, i giudici di merito hanno escluso, con motivazione logica e coerente, che l’alterazione dei biglietti potesse non essere attribuita agli imputati, non potendo essa intervenire durante il processo di produzione, stampa e distribuzione dei biglietti caratterizzato da , stringenti controlli, né attraverso un accesso telematico esterno, dal momento che la rete informatica dei punti vendita era una rete chiusa, ma dovendo necessariamente essere eseguita attraverso un POS da azionare con un PIN associato al solo titolare della rivendita, ed essendo stata operata la validazione dei biglietti stessi proprio presso il punto vendita della COGNOME ed in epoca precedente l’accesso dei militari. Tanto per individuare e separare i biglietti vincenti e destinare alla vendita i biglietti perdenti, così ingannando il client finale che otteneva la consegna di un bene di cui era già stata accertata la caratteristica di biglietto perdente. Quanto alle dichiarazioni del gestore precedente l’edicola facente capo agli imputati, i giudici di secondo grado hanno affermato che non risultavano registrate doglianze del predetto relative a pacchi già grattati, e questo nonostante la RAGIONE_SOCIALE registrasse e conservasse tutte le richieste di assistenza, ivi compresi la data e l’ora della richiesta, il tipo richiesta stessa e le modalità di risoluzione prospettate da RAGIONE_SOCIALE.
Alla stregua di quanto esposto e sulla base del perimetro che delimita il sindacato di legittimità, la Corte non ravvisa vizi di illogicità o di contraddittori nella motivazione della sentenza impugnata.
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In questa sede di legittimità, infatti, è preclusa una lettura alternativa o rivalutazione d compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla RAGIONE_SOCIALEzione li compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fin della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259336; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
Consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente da manifeste illogicità o da contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
Risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso ove si lamenta l’omesso esame del motivo di appello relativo alla liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno compiuto dal giudice di primo grado.
In materia l’insegnamento di legittimità è nel senso che «Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in RAGIONE_SOCIALEzione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).
In altri termini, la mancata disamina delle doglianze dedotte con l’appello non può per ciò solo comportare l’annullamento della doppia decisione conforme per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla global del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenzial nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Nel caso in esame, all’effettiva carenza di argomenti della sentenza impugnata rispetto ad un tema specifico devoluto alla Corte territoriale si contrappone la genericità dell’assunto contenuto nel motivo di appello, e, dunque, la sua non decisività. Il giudice di primo grado era pervenuto alla liquidazione in via equitativa di un importo di C 8.000,00 a titolo risarcitorio sulla base del numero dei biglietti a disposizione degli imputati, del danno effettivamente determinato dalla loro condotta e delle vincite incassate negli anni precedenti. A contrastare tali argomentazioni, viene proposta una controdeduzione del tutto generica secondo la quale la deposizione del dipendente di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe consentito di determinare alcuna sofferenza economica tale da indurre alla determinazione del danno come liquidato. Ne consegue che la evidente genericità del motivo di appello, che omette di confrontarsi con i parametri ai quali il giudice di primo grado ha improntato la sua valutazione equitativa, ne esclude la decisività, circostanza che permette di non ritenere invalidante la pronuncia di secondo grado che abbia
omesso ogni analisi sul punto (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”; si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende,
Si condannano, infine, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentosessantasei, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/06/2024