Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42255 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42255 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2023 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta per l’imputato la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, l’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. ed il rilievo della intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/03/2023, il Tribunale di Agrigento dichiarava COGNOME NOME responsabile di cui agli artt. 56 e 515 cod.pen – perché, quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti del predetto esercizio commerciale benzina difforme da quella dichiarata o, comunque, pattuita, in quanto benzina senza piombo con numero di ottano non conforme al limite previsto dal d,Igs n. 66/2005 -. e lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente lamenta che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato i fatti di causa basandosi sul solo dato numerico registrato sui referti di campionatura e trascurando le risultanze probatorie fornite attraverso l’escussione del consulente di parte che aveva evidenziato l’erroneità dei risultati in questione per effetto di fattori fondamentali (metodo di campionatura, inesistenza di tappi emetici sui contenitori dei carburanti, lungo lasso di tempo decorso tra la data dei prelievi e lo svolgimento degli esami di laboratorio); non vi era, pertanto, prova della penale responsabilità dell’imputato; inoltre, non era stato valutato che il COGNOME era gestore di un deposito di carburanti, che non vendeva o forniva agli utenti e che difettava l’elemento soggettivo del reato.; erroneamente, poi, il Tribunale aveva ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen ; conclude, quindi, per l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, per l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, la concessione dei benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorrente censura la motivazione esposta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, richiedendo sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Il ricorrente, in particolare, lamenta l’inattendibilità dei risultati delle anal chimiche (eseguite nei laboratori delle dogane di Cagliari), che hanno evidenziato
la presenza nella benzina senza piombo detenuta dall’imputato di un numero di ottano non conforme al limite previsto per le benzine dal d.lgs n. 66/2005.
Ebbene, il Tribunale argomentava che le analisi erano state eseguite, nel contraddittorio, secondo protocolli convalidati e che la non conformità ai limiti legali dei campioni esaminati era risultato analogo in entrambe le prove effettuate; rimarcava, poi, che i fattori esterni, che secondo la tesi difensiva avrebbero determinato il rilievo della non conformità dei campioni ai limiti legali, erano ipotetici e non avevano trovato riscontro concreto nelle risultanze processuali.
A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, il ricorrente propone censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Generica è, poi, la doglianza afferente al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (p 4, ove si rimarcano, quali elementi ostativi, alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, gli effetti pericolosi delle miscele di idrocarbu adulterate), confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
3.Manifestamente infondata è, poi, la dedotta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Infatti, tenuto conto del tempus commissi delicti (7.11.2016), il termine massimo di prescrizione del delitto contestato è pari ad anni sette e mesi sei (art. 157, 160 2 161 cod.pen.) e maturerebbe solo in data 7.5.2024.
Del tutto generica è, infine, la doglianza relativa alla mancata concessione dei benefici di legge. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra
la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 04/07/2023