Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
contro
la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME, COGNOME ed COGNOME ed il rigetto del ricorso di COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano ha confermato, per quel che interessa in questa sede, la sentenza del 31.3.2022 con cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi B) e C) della rubrica e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, esclusa l pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione; aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile, a sua volta, del fatto di cui al capo C) della rubrica e lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione; aveva infine riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui al capo C) e, esclusa la contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all’avvenuto risarcimento del danno e riconoscendo in ogni caso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito su richiesta di privati; aveva riconosciuto responsabile del fatto di cui al capo C) anche NOME COGNOME che aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione; aveva inoltre condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile per il delitto di cui al capo C), liqui complessivi euro 2.000, oltre alle spese;
ricorrono per cassazione il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME e l’COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono, rispettivamente:
2.1 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
2.1.1 violazione di legge in relazione agli artt. 63, 198, comma 2, cod. proc. pen. e 391-bis cod. proc. pen.: segnala che la Corte d’appello ha respinto le eccezioni sollevate dalla difesa in merito alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazio dell’imputato rese agli investigatori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice aveva conferito un incarico chiaramente finalizzato non già alla ricostruzione dei sinistro, già oggetto di un precedente incarico conferito ad altro istituto di RAGIONE_SOCIALE, ma alla ricerca di elementi di rilevanza penale; ribadisce pertanto, la violazione del combinato disposto degli artt. 73, 198, comma 2 e 391bis cod. proc. pen.;
2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione per totale insufficiente della prova ai fini dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente per i capi B) e C): rileva che, con riguardo al capo B), la Corte d’appello si è limitata a replicare la motivazione della sentenza di primo grado che aveva fondato la condanna del ricorrente sul fatto che costui, dopo oltre un anno e mezzo, aveva riferito che la signora COGNOME fosse in bicicletta e non a piedi e di un orario del sinistro diverso da quello reale; segnala che analogamente ripetitiva e
congetturale è la motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al capo C) non potendo, in particolare, collegarsi la loro fittizietà al numero di sinistri in cui la vettura del ricorrente era rimasta coinvo tra il 2016 ed il 2018;
2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62bis e 133 cod. pen.: lamenta infatti difetto di motivazione circa l’esercizio del potere discrezionale pur riconosciuto al giudice di merito nella individuazione della pena e nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche per negare le quali la Corte ha rimandato all’avviso del GUP secondo il quale non vi erano elementi positivamente a tal fine valutabili;
2.2 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME:
2.2.1 violazione di legge in relazione all’art. 642 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità: rileva, infatti, che l sentenza ha di fatto eluso le doglianze articolate con l’atto di appello; segnala che il giudizio di responsabilità per il capo C) è stato fondato sulle plurime difformit nella ricostruzione del sinistro, sulla incompatibilità della dinamica descritta con le lesioni subite dal COGNOME, sulla mancata messa a disposizione dei veicoli coinvolti; evidenzia, tuttavia, che proprio la difformità tra le diverse ricostruzioni dimostra l’assenza di un disegno truffaldino che avrebbe dovuto semmai riposare su una previa intesa sul loro contenuto; aggiunge che la stessa incompatibilità RAGIONE_SOCIALE lesioni del COGNOME con la dinamica denunziata, avrebbe dovuto scontare il carattere estremamente sintetico del contenuto del referto del Pronto Soccorso genericamente riferito ad un sinistro stradale in cui, comunque, è riconducibile la caduta del COGNOME;
2.2.2 violazione di legge con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.: segnala che la motivazione con cui la Corte ha respinto la sollecitazione difensiva ha erroneamente fatto ricorso alla categoria della offensività laddove l’elemento di valutazione rilevante è quello del complessivo disvalore della condotta che non deve corrispondere alla assoluta inoffensività ma al carattere minimale della aggressione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso di specie, è a “tutela anticipata”, il che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a valutare, in via preventiva, l’entità della offesa;
2.2.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., mancanza o illogicità della motivazione: rileva che la Corte d’appello ha confermato l’avviso del primo giudice circa la impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche limitandosi a riportare la motivazione della
sentenza di primo grado senza confrontarsi e dar conto degli elementi addotti dalla difesa sia a tal fine che per giustificare il contenimento della pena nei minimi edittali;
2.2.4 (per il solo COGNOME) violazione di legge con riferimento all’art. 110 cod. pen.: segnala la violazione della norma penale sostanziale in cui sono incorsi i giudici di merito nel fondare la responsabilità concorsuale del COGNOME sulle dichiarazioni da costui rese successivamente al momento in cui il reato era stato consumato e, in particolare, alla presentazione della richiesta di risarcimento cui era stata allegata soltanto la dichiarazione resa dall’RAGIONE_SOCIALE; aggiunge che il concorso del ricorrente non poteva nemmeno fondarsi sulla esistenza di un previo accordo di cui non vi alcuna prova;
2.3 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
2.3.1 carenza e/o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo C): rileva che la Corte d’appello non ha preso in alcuna considerazione le argomentazioni difensive sviluppate con l’atto di gravame; evidenzia come i giudici di merito avessero valorizzato le dichiarazioni del teste COGNOME circa il fatto che il Comune indicato nella richiesta di risarcimento (Napoli) era diverso da quello indicato nel referto (COGNOME) non considerando che COGNOME era stato Comune autonomo soltanto sino al 1925 da quando era divenuto un quartiere di Napoli; aggiunge che la Corte ha valorizzato la versione parzialmente differente dell’COGNOME rispetto a quella del COGNOME non considerando che il ricorrente ne aveva riferito dopo diciassette mesi dal fatto e che proprio le differenze nel narrato rappresentano la migliore riprova della sua buona fede;
2.3.2 vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.: rileva che, anche su questo punto, la Corte d’appello si è limitata a replicare le considerazioni svolte dal giudice d primo grado omettendo, di fatto, di motivare sulle ragioni per le quali la vicenda non potesse qualificarsi di “particolare” tenuità;
2.3.3 violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’art. 62 n. 4 cod. pen.: richiamati i criteri elaborati d giurisprudenza di legittimità in merito alla attenuante in parola, rileva che la Corte d’appello ha totalmente glissato sulla questione posta dalla difesa valorizzando esclusivamente la presunta falsità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal ricorrente;
2.3.4 violazione di legge con riguardo alla pena ed alle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte d’appello ha reso, sul punto, una
motivazione del tutto apodittica che ha tradito la funzione di adeguamento della pena al caso concreto assegnata loro dal legislatore;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME, COGNOME ed COGNOME e per il rigetto di quello proposto nell’interesse di COGNOME: 1) COGNOME: rileva che correttamente i giudici di merito hanno giudicato utilizzabili le dichiarazioni rese all’investigatore incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice essendo, inoltre, infondate le doglianza relative al giudizio di responsabilità e che si risolvono in apprezzamenti di merito; 2) COGNOME e COGNOME: rileva la infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure in punto di responsabilità e che, pure si risolvono in non consentiti apprezzamenti di merito che attengono anche alla valutazione della sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., su cui la Corte ha adeguatamente motivato; segnala, quanto alla posizione del COGNOME, che la censura non tiene conto della disciplina in materia di concorso di persone nel reato; 3) COGNOME: rileva che le censure in punto di responsabilità si risolvono, anche in tal caso, in valutazioni di merito risultando inoltre adeguatamente motivati il diniego della causa di non punibilità ed il trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
La difesa del ricorrente, infatti, reitera in questa sede l’eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal COGNOME agli incaricati della RAGIONE_SOCIALE, incaricata dalla RAGIONE_SOCIALE di verificare la veridicità RAGIONE_SOCIALE denunzie di sinistro che sarebbero state poi oggetto RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte agli imputati.
Al di là della pur pertinente osservazione della Corte d’appello sulla genericità del ricorso nella misura in cui non viene nemmeno allegata la decisività RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni asseritamente inutilizzabili, l’eccezione è stata correttamente disattesa.
E’ stato più volte ribadito, da questa Corte, che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per la regolazione RAGIONE_SOCIALE attività di investigazione difensiva
preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis, cod. proc. pen.) è rimesso alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa; sulla scorta di tale premessa, si è quindi ritenuta legittima l’attività svolta da un investigatore privato, prim ancora dell’iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativ dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso Sez. 4 – , n. 13110 del 08/0A1/2019, Ghisalberti, Rv. 275286 – 01; conf., Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21.12.2017, dep. 16.01.2018, COGNOME, Rv. 272674, in motivazione; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 37658 del 27.6.2023, COGNOME; Sez. 2, n. 17577 del 23.3.2023, Carpino).
Tanto premesso sulla natura dell’attività svolta dall’investigatore privato prima e fuori del processo, ne deriva che, in tema di reato di frode in RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato delegato dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (cfr., Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272674 – 01; conf., tra le più recenti, non massimate, Sez. 2, n. 39743 dell’8.9.2023, COGNOME; Sez. 2, n. 37658 del 27.6.2023, COGNOME; Sez. 2, n. 33559 del 9.6.2023, Ferrara; Sez. 2, n. 24293 del 2.3.2023, COGNOME).
2. I motivi sulla responsabilità.
2.1 Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME come il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME e del COGNOME ed il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’COGNOME, che hanno ad oggetto la sussistenza della ipotesi delittuosa ascritta agli imputati e la responsabilità, sono articolati in termini non consentiti in questa sede.
Rileva il collegio che, tuttavia, lungi dal prospettare un vizio di legittimità i suindicati motivi di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere l’ipotesi accusatoria riscontrata nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.
Il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineat dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentissero o meno di ricostruire
la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito.
Quanto, poi, al vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270801).
Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
In particolare, le doglianze articolate in termini di violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti
specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, COGNOME; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, COGNOME).
Tanto premesso va ad ogni modo segnalato che, nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute – su questo aspetto – a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 – , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
2.2 Le due sentenze di merito hanno restituito una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende che non presta il fianco alle censure articolate in questa sede.
Il capo B) della rubrica, di cui è stato riconosciuto responsabile il COGNOME (in concorso con NOME COGNOME) riguarda un sinistro che sarebbe intervenuto alle ore 21.00 del giorno 25.7.2017 denunziato ad RAGIONE_SOCIALE in data 19.3.2018 cui era stato segnalato l’investimento di NOME COGNOME, che procedeva a piedi su INDIRIZZO in Portici, ad opera di una Smart, condotta dal COGNOME, a velocità sostenuta.
Le due sentenze di merito hanno convenuto sulla “falsità” della denunzia di furto (in quanto, in definitiva, riferita ad un sinistro mai avvenuto), sulla scorta d una serie di elementi indiziari congruamente apprezzati nella loro univoca convergenza e sulla scorta di una valutazione “in fatto” non manifestamente illogica o contraddittoria, rispetto alla quale la difesa non ha potuto evidenziare profili di legittimità limitandosi a denunziare la percorribilità di soluzioni alternati rispetto a quella per la quale aveva optato il Tribunale con argomentazioni condivise dalla Corte d’appello.
I giudici di primo e secondo grado hanno infatti evidenziato che la richiesta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di fornire la documentazione medica relative alle lesioni patite dalla COGNOME era rimasta inspiegabilmente inevasa; per altro verso, che il COGNOME e la COGNOME, sentiti dagli incaricati della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avevano fornito versioni assolutamente inconciliabili con riguardo, in particolare,
all’orario del sinistro che era stato collocato nella mattinata dal COGNOME e in serata dalla COGNOME che, contrariamente al primo, che aveva riferito che la donna era in bicicletta, aveva riferito andare a piedi; il tutto, inoltre, alla luce d coinvolgimento della Smart del COGNOME in nove sinistri tra il 2016 ed il 2018 che lasciava ipotizzare la disponibilità, sopravvenuta a distanza di tempo, dell’odierno ricorrente a figurare come responsabile RAGIONE_SOCIALE frattura al piede patita dalla COGNOME.
Il capo C), del quale sono stati riconosciuti responsabili tutti gli odierni ricorrenti, riguarda la denunzia, ricevuta da RAGIONE_SOCIALE in data 29.10.2018, inoltrata da NOME COGNOME e relativa ad un sinistro che si sarebbe verificato alle 7,20 del giorno 28.7.2017.
Anche in tal caso, i giudici di merito hanno potuto valorizzare una serie di elementi indiziari univocamente convergenti nel senso della falsità della denunzia in quanto relativa ad un sinistro mai verificatosi ovvero verificatosi con modalità diverse e, soprattutto, non imputabile alla vettura Snnart del COGNOME.
A partire, anche in tal caso, dalla assoluta inconciliabilità RAGIONE_SOCIALE versioni del sinistro fornite dai protagonisti e dai presenti rispetto al contenuto della denunzia secondo cui la Smart di COGNOME avrebbe urtato in retromarcia l’autocarro di NOME COGNOME provocando la caduta di NOME COGNOME, il quale si sarebbe procurato, nell’occasione, una “frattura ingranata di entrambi i calcagni”, giudicata incompatibile con la dinamica ivi esposta.
Secondo le risultanze del verbale di P.S. il COGNOME sarebbe stato invece investito da una autovettura alla presenza dell’COGNOME quale testimone dell’episodio e che, agli incaricati della RAGIONE_SOCIALE, aveva riferito che il fatto si era verificato intorno alle 7.30 quando la Smart del COGNOME, in retromarcia, aveva urtato il camion nella disponibilità del COGNOME facendo cadere a terra il COGNOME, che era sulla cabina; questa versione, confermata dal COGNOME e dall’COGNOME, era incompatibilmente differente rispetto a quella propinata dal COGNOME, ovvero dall’investitore, che aveva collocato il sinistro alle 17,00, assolutamente diverso tanto da non poter essere il frutto di un cattivo o inesatto ricordo.
La Corte d’appello ha congruamente dato rilievo anche alla impossibilità, per la RAGIONE_SOCIALE, nonostante le numerose sollecitazioni e richieste ai proprietari, di visionare i due veicoli coinvolti.
2.3 II quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME e del COGNOME con cui la difesa censura la sentenza impugnata per non aver evidenziato gli elementi idonei a radicare la responsabilità concorsuale di quest’ultimo il quale avrebbe reso dichiarazioni sul sinistro solo successivamente al suo verificarsi, è
precluso: questa questione, infatti, non era stata minimamente sollevata con l’atto di appello, anch’esso redatto nel comune interesse del COGNOME e del COGNOME e nel quale il profilo della responsabilità concorsuale del primo non era stata per nulla toccata non potendo perciò formare oggetto di ricorso per cassazione dove non è consentito sollevare questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (cfr., tra le altre, Sez. 2 – , n. 26721 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284768 02; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202 – 01).
3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME e del COGNOME come il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, formulati con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati.
La Corte d’appello, infatti, ha puntualmente ed insindacabilmente motivato, sul punto, rilevando che “… la richiesta … deve essere rigettata condividendosi le argomentazioni del Tribunale” in quanto “… i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. da valutare ai fini della sussistenza della causa di non punibilità invocata, non consentono di ritenere l’offesa tenue” poiché “… le modalità della condotta, con particolare riferimento al numero di soggetti coinvolti nella falsa denuncia di sinistro nonché la tipologia RAGIONE_SOCIALE lesioni per le quali si richiese il risarcimento e l spese sostenute per accertare l’effettività del sinistro, unitamente all’intensità del dolo resa evidente dalla preordinazione, escludono la tenuità dell’offesa” (cfr., pag. 9 della sentenza).
Si tratta di una valutazione che non è censurabile sotto il profilo né della violazione di legge né del vizio di motivazione atteso che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
4. In senso analogo deve concludersi con riguardo al terzo motivo del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, formulato in punto di diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la Corte territoriale, sull’omologa sollecitazione contenuta nell’atto d’appello, motivato in termini del tutto corretti: ha affermato, infatti, ch “… la tenuità del danno che può essere ritenuta solo quando il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo a tutti gli effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza
del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato” (cfr., ivi).
Manifestamente infondati, infine, sono i motivi articolati sul diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche avendo anche in tal caso la Corte d’appello puntualmente motivato con riguardo alla posizione di ciascuno degli odierni ricorrenti (cfr., pagg. 8-9 della sentenza).
D’altro canto “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 – 01; Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egl faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in GLYPH tal GLYPH modo GLYPH disattesi GLYPH o GLYPH superati GLYPH tutti GLYPH gli GLYPH altri GLYPH da GLYPH tale GLYPH valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 2; Sez. 3 – , GLYPH n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno, in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 18.1.2024