Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME COGNOMEQ. DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE nato a MESSINA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE & RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito l’avvocato AVV_NOTAIO del foro di MESSINA in difesa di NOME COGNOME nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 23 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribun di Messina, con riferimento ai reati di truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture ( e B), in relazione all’aggiudicazione alla società RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, dei servi collegamento marittimo Milazzo-RAGIONE_SOCIALE Egadi – lotto I e Palermo- Ustica lotto III e all’esecu di tali servizi, ha disposto il sequestro preventivo delle navi RAGIONE_SOCIALE, Bridge e RAGIONE_SOCIALE di propr RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al capo B) della provvisoria incolpazi ed altresì, con riferimento al capo A), il sequestro preventivo dell’importo di euro 28.980.30 nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE e, in caso di incapi dei beni per valore equivalente di NOME COGNOME nonché, con riferimento all’ille amministrativo di cui all’art. 24 d.lgs. 231/2001 al capo C), il sequestro ex artt. 53 e 19 d.lgs n. 231/20021, in via diretta, delle disponibilità presenti nel sistema bancario e finanziario equivalente, dei beni mobili o immobili, dei crediti, dei rapporti bancari o postali, dell societarie nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE, in tutti i cas concorrenza dell’importo di C 28.980.307,60.
La gara di appalto per i servizi di cui si tratta era stata aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE), poi fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE e, nella prospettazione accusatoria condivisa dal Giudice per le indagini preliminari, riferimento al capo A), COGNOME NOME NOME, rappresentante della predetta società, avrebb attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ex artt. d.p.r. n. 445/2000 in data 25/9/2015 e prodotta all’ente appaltante, la rispondenza delle traghetto RAGIONE_SOCIALE, Bridge ed RAGIONE_SOCIALE alle caratteristiche tecniche in ordine alle dotazioni (passeggeri a mobilità ridotta) previste dalla circolare ministeriale in materia, mentre COGNOME, in sede di stipula del contratto di affidamento del servizio, avrebbe falsamente ulteriormente rappresentato alla stazione appaltante il possesso dei requisiti sopra indi richiesti per il trasporto dei passeggeri a mobilità ridotta, così inducendo in errore l procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’aggiudicazione alla società RAGIONE_SOCIALE dei relativi lotti con conseguente liquidazione, da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE in favore della stessa società, dei rispettivi contributi per l’esecuzione del relativo cont fornitura del servizio, accreditati fino all’ottobre 2020.
Con il capo B) si è contestata, invece, la frode nelle pubbliche forniture realiz nell’esecuzione del contratto di appalto assegnato – con l’aggravante teleologica dell’aver a per assicurarsi il profitto della truffa – per avere gli indagati omesso di comunicare a appaltante l’inidoneità delle navi, omesso di provvedere al loro adeguamento, secondo le prescrizioni della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ed operato, in più occasioni ed in violazione del ba indebite sostituzioni delle navi aggiudicatarie.
Con ordinanza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo sulle richieste riesame avanzate avverso tale decreto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, ha rigettato le richieste, confermando il decreto impugnato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da COGNOME NOME, e COGNOME NOME, a mezzo del comune difensore, affidandolo a dieci motivi di impugnazione:
3.1. Con il primo motivo di ricorso deducono la violazione degli articoli 309 comma 9 e 32 comma 7 cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione autonoma di elementi adotti dalla difesa. Si riferiscono i ricorrenti all’omessa valutazione di atti pretermessi (richiesta di i probatorio, opposizione alla richiesta di proroga di indagini preliminari, dichiarazioni spon del COGNOME con relativa memoria di accompagnamento), che avevano portato ad un’omessa motivazione, se non meramente apparente, in ordine all’elemento decisivo della disapplicazione – ritenuta illegittima – dei certificati di sicurezza ed idoneità delle navi in sequestro. S che le deduzioni della difesa non si erano limitate ad una diversa interpretazione della normat tecnica, ma avevano evidenziato: che la querelle in sede amministrativa sull’interpretazione del normativa tecnica extrapenale era sorta solo in epoca successiva alle dichiarazioni sostituti rese in sede di gara di appalto; che a seguito di nuovo orientamento tecnico-amministrativo dell RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Messina la società armatrice aveva proposto ricorso straordinario Presidente della Repubblica ed al T.A.R. Lazio; che la regolamentazione della gara di appalto prevedeva che la società armatrice potesse adottare le soluzioni tecniche di adeguamento alla normativa delle persone con minore mobilità entro la data di stipula del contratto.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 407 comma cpp per mancata declaratoria di inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti dopo la scad del termine prorogato.
3.3. Con il terzo motivo prospettano la violazione degli articoli 2z4, 246 in relazione articoli 125 e 178 lett. C) e comunque dell’articolo 181 comma 2 cod. proc. pen. per l’avvenut utilizzazione della relazione dei consulenti del pubblico ministero redatta a seguito ispezioni sulle navi effettuate in data 14/6/023 per nullità derivata proprio da t investigativi, per omessa consegna dei provvedimenti agli indagati, ai difensori e comunque a presenti. Sul punto si dolgono i ricorrenti dell’assenza di motivazione rispetto alla dedotta delle ispezioni da parte del Tribunale del Riesame che ha operato un espresso riferimento alla relazione ispettiva all’interno della motivazione.
3.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli articoli 322 bis e 649 proc. pen. per essere stato adottato il decreto di sequestro, pur in presenza di un pr provvedimento di diniego di una precedente richiesta del pubblico ministero, divenuta definiti non essendo stata impugnata: si contesta anche, al riguardo, l’affermazione del Tribunale del riesame secondo cui il primo provvedimento avrebbe avuto carattere interlocutorio e sarebbe stato adottato permotividiversi dall’insussistenza dei presupposti della misura, quando era st determinato, invece, dalla carenza di elementi idonei a suffragare il periculum in mora.
3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione della legge sostanzial relazione al contestato delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen. (capo a della prov contestazione), insistendo nel riferire che le navi erano state costruite prima del 1°/10/2 sicché andavano adeguate alla normativa sulla tutela delle persone a mobilità ridotta “per quant ragionevole e possibile in termini economici”.
3.6. Con il sesto motivo la violazione della legge sostanziale in relazione al delitto all’art. 483 cod. pen. (capo b della provvisoria contestazione), assumendo il ricorrente l’intero costrutto accusatorio si reggerebbe sulla totale irrilevanza e disapplicazione dei cer di sicurezza ed idoneità alla navigazione dei quali le navi erano indiscutibilmente dotate momento in cui si tenevano le condotte di reato.
3.7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 125 cod. pen. per l’apparenza della motivazione rispetto all’elemento soggettivo del contestato delitt cui all’articolo 356 cod. pen.
3.8. Con l’ottavo motivo è stata segnalata l’assenza di motivazione in relazione a deduzion e censure difensive rispetto alla configurabilità oggettiva dello stesso delitto di cui all 356 cod. pen.
3.9. Con il nono ed il decimo motivo hanno eccepito, infine, la violazione di legge articolo 125 cod. proc. pen. per l’apparenza della motivazione in relazione al periculum in mo correlato, rispettivamente, ai delitti di cui agli articoli 356 cod. pen. e 640 cod. pen.
Con requisitoria scritta del 26 ottobre 2023 il Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALEale NOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, in quanto nessuna violazione di legge può ravvisarsi provvedimento impugnato.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendo comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione c radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 23969201; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, COGNOME, non massimata sul punto)
Il primo motivo di ricorso, in particolare, è privo di fondamento, in quanto , secon giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cauteiari, alla quale occorre seguito, nella nozione di “elementi a favore” che devono essere valutati dal giudice a pena nullità dell’ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimane escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative d
elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà. (Sez. 5, Sentenza n. 44341 del 13/05/2019 Cc. (dep. 30/10/2019 ) Rv. 277127 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata, lungi dall’omettere di valutare censure relative all’asserita disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità delle n sequestrate, rilasciati dalle Capitanerie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Palermo, per la nave RAGIONE_SOCIALE, di Trapani p nave RAGIONE_SOCIALE e di Milazzo per la nave Bridge, ha riconosciuto quale elemento decisivo ai fini de configurazione dei reati ipotizzati non già il rilascio delle certificazioni di idoneità legittime o meno che fossero, bensì la valutazione della concreta sussistenza o meno delle dotazioni a tutela delle persone a mobilità ridotta (PMR), così come previste dalla circo n.10/SM del 4/1/2007 del RAGIONE_SOCIALE, richiamata dall’allegato tecnico al bando gara, finalizzata a consentite l’accesso e la permanenza a bordo, senza discriminazione, dell persone con mobilità ridotta.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha dato atto che le Capitanerie RAGIONE_SOCIALE competenti avevano comunque rilasciato il certificato di sicurezza, rispettivamente, delle navi Bridge, RAGIONE_SOCIALE ed Ul soffermandosi anche sui diversi passaggi tecnici che avevano portato al rilascio di tali certif Ha altresì evidenziato, però, che – anche alla luce della consulenza tecnica dell’accusa – dove acclarato che le navi di cui si tratta erano prive delle dotazioni per le PMR, richiamando an (alle pagg. 14 e 15) le carenze più rilevanti per ciascuna nave, quali, Eid esempio, la mancanza di attestati di adeguata formazione ed informazione sul trattamento delle PMR, la mancanza di indicazioni su come le PMR non in sedia a rotelle potessero superare l’ostacolo costituito da scale per l’accesso al ponte salone; la mancanza di percorsi di sfuggita adeguati alle PMR, pendenze inadeguate di portelloni e rampette, i locali igienici per PMR non conformi per l’assen di lavabo ed impedimenti all’accostamento al wc ed altro.
Sulla base di tale elementi l’ordinanza impugnata ha anche rilevato non potersi ritene persuasiva la consulenza di parte prodotta dalla difesa, evidenziando, altresì, che era st questa stessa consulenza a riconoscere l’esecuzione di “importanti trasformazioni” all’interno una delle unità navali di cui si tratta soltanto nelle more tra il sopralluogo del 12/2/2021 e del 14/6/2023, successivo al sequestro, ad ulteriore dimostrazione delle carenze esistenti momento dell’aggiudicazione dell’appalto.
Inoltre, alla pag. 12, richiamando un parere del Consiglio di Stato, l’ordinanza del Tribu di Messina ha evidenziato che le difficoltà tecniche ed economiche degli armatori cir l’adeguamento di navi obsolete “non possono prevalere sulla normativa a tutela della navigazione in mare e, soprattutto, di una categoria di persone particolarmente vulnerabili” che la normativa non distingue diverse cate’gorie di p.m.r., sicché andavano valutate le esigenz di tutte le persone a mobilità ridotta e non solo dei disabili in carrozzina.
Nessuna violazione di legge, pertanto, nemmeno per mancanza di motivazione può riconoscersi nel provvedimento impugnato, anche laddove questo ha riconosciuto che gli organi della compagnia di navigazione avevano sempre avuto “piena contezza” della sostanziale
inidoneità delle navi che proponeva al trasporto di PVIR verso le isole minori e si è uniform alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tenia di truffa contra anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle concscere, integra l’elem del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 05/03/2019, Rv. 275463 – 04), così riconoscendo il fumus del reato sub A) e, quanto alla fas successiva all’aggiudicazione dell’appalto e relativa all’esecuzione di questo, il fumus del sub B), atteso che il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche concorrere con quello di frode nelle pubbliche forniture, che non richiede una condotta implican artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente c:on il profitto dell ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi (Sez. Sentenza n. 15487 del 01/02/2021, Rv. 281077 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è generico e, comunque, infondato, atteso che non risult specificato – se non con un generico riferimento all’informativa della RAGIONE_SOCIALE – q siano stati gli n tl’indagine che si deducono compiuti dopo la scadenza della prima proroga del termine per le indagini preliminari prorogato.
Soprattutto, però, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, al quale occorre dare seguito, la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari preclude il compimento di qualsiasi attività procedimentale, ma soltanto di quegli atti che contenuto e funzione riguardano le indagini stesse ovvero l’acquisizione delle prove, con l’effe che anche a termine scaduto il pubblico ministero, nel caso in cui non abbia ancora esercitat l’azione penale, ben può svolgere accertamenti patrimoniali sull’indagato, funzionali n all’acquisizione della prova a carico di costui ma al sequestro preventivo di eventuali beni possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca (Sez. 6, n 35376 del 28/05/2008, Rv. 240931; conf. Sez. 4, n. 10208 del 29/01/2020 Rv. 278646).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo perché contesta l’utilizzaz della relazione dei consulenti del pubblico ministero redatta a seguito delle ispezioni sulle effettuate in data 14/6/023 senza specificare in alcun modo quali siano gli elementi di pro che si assumono illecitamente acquisiti, e senza evidenziarne il carattere eventualmente determinante nel percorso argomentativo della decisione impugnata. Nell’ipotesi in cui con i ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, invece, il mot impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incide dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resisten in quanto gli elernenti di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininflue nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’ convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; conf. Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303)
Peraltro, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimit inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di ispezione emesso ai sensi degli a 244 e ss. cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura decisoria, né incidendo sulla libe personale, salva l’ipotesi in cui lo stesso sia qualificabile come atto abnorme (Sez. 3, n. 2 del 15/05/2018, Rv 273352), ipotesi che non ricorre nel caso di specie: ne consegue che, nel difetto di nullità dell’atto investigativo, nessuna nullità derival:a potrebbe com riconoscersi nella relazione di consulenza che ne ha utilizzato gli esiti, né è censurabile in q sede, per carenza d’interesse, l’omessa motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine al relativo motivo, che risulta ab origine inammissibile’ in quanto l’eventuale accoglimento d doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 16/12/2014, Rv. 263157).
E’ manifestamente infondata anche la censura difensiva che prospetta un’asserita violazione degli articoli 322 bis e 649 cod. proc. peri, per essere stato adottato il decr sequestro, pur in presenza di un primo provvedimento di diniego di una precedente richiesta d sequestro avanzata dal pubblico ministero, divenuto definitivo non essendo stata impugnato.
In tema di giudicato cautelare, infatti, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse ne procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più risi:retta rispetto a que determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situaz processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3 , n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683), ciò inquanto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, pi f acquistano la caratteristica dell’irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all’autorità di cosa giudicata, pariment seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il “bis in idem”, purché non siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Rv. 195806; conf. Sez. U., 12 novembre 1993, Provvido, non massimata).
Deve riconoscersi l’inammissibilità anche del quinto motivo di ricorso, per la s genericità, in quanto fondato sulla considerazione che la Circolare n. 10 S/M prot. 151 d 4/1/2007 del RAGIONE_SOCIALE, con le successive modificazioni, prevedeva, in relazioni navi già esistenti alla data del 1/10/2004, l’obbligo di procedere alle necessarie modifiche nave, applicando i requisiti di cui al punto G della circolare medesima, solo “per qua ragionevole e possibile in termini economici”: non solo, però, dal ricorso non emerge esser stato documentato che le navi in questione siano state costruite prima dell’ottobre 2004 ma soprattutto, il ricorso non specifica né i costi delle necessarie modifiche strutturali, né le tecniche di queste, così non illustrando perché ed in quali limiti l’adeguamento alla normativ tutela delle persone con mobilità ridotta non sarebbe stato “ragionevole e possibile in term economici”.
6. E’ infondato anche il sesto motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione della sostanziale in relazione al delitto di cui all’art. 483 cod. pen. (con riferimento al capo provvisoria contestazione) sul rilievo che l’intero costrutto accusatorio si reggerebbe sulla irrilevanza e disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione dei q navi erano indiscutibilmente dotate nel momento in cui si tenevano le condotte di reato.
Lungi dal disapplicare i certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione, il provvedi impugnato ha riconosciuto che l’acquisizione di tali certificazioni non era sufficiente a gar l’idoneità delle navi al trasporto delle P.M.R., in coerenza con le prescrizioni di cui alla dell’allegato tecnico, laddove veniva specificato che “i mezzi tecnici dovranno essere dotati certificati di navigazione previsti dalla vigente normativa per i servizi richiesti”, e “dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche”, tra le quali alla lett. J) indicava le “d per le persone a mobilità ridotta” previste dalla già menzionata Circolare n. 10 S/M prot. 151 4/1/2007 del RAGIONE_SOCIALE.
7. Anche le censure di cui al settimo ed all’ottavo motivo di ricorso, relative all’as apparenza della motivazione in ordine al fumus sia dell’elemento soggettivo del contestato delitto di cui all’articolo 356 cod. pen. che anche dello stesso elemento oggettivo della fro pubbliche forniture, atteso che non può certo ritenersi meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, laddove questa ha evidenziato che il rilascio dei certificati di sicurez da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, senza alcun rilievo, negli anni 2015/2016 non era element da cui potesse evincersi l’incolpevole affidamento degli armatori, ai:teso che l’inidonei trasporto di P.M.R. per il mancato adeguamento alla predetta circolare comunque risultava dalla corrispondenza tra la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, così come anche occasione del rilascio dei certificati da parte dell’ente tecnico, RAGIONE_SOCIALE, compet seguito del D.Igs. 43/2020 negli anni 2020 e 2021, veniva ribadita la non corrispondenza a requisiti necessari per il trasporto delle persone a mobilità ridotta, sicché il nulla o navigazione veniva rilasciato ritenendo il trasporto possibile con adozione di misure corrett che non risultano, invece, adottate.
Correttamente, peraltro, l’ordinanza impugnata a tal proposito ha ricordato che il reato frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod. pen. non richiede una condotta implic artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coi con il profitto dell’agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubbli fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elemen caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Sez. 6, n. 3 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, COGNOME, Rv. 243951), né può riconoscersi alcuna inesistenza o mera apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alle deduzioni difensive relative alle sostituzioni delle navi con altre unità, assumono comunicate trimestralmente alla Regione RAGIONE_SOCIALEna, atteso che il Tribunale di Messina ha rilevato che “anche la circostanza che la sostituzione delle unità navali preposte con a
della flotta sia stata sempre opportunamente comunicata è ininfluente, trattandosi di unità possesso della società della stessa tipologia e con evidenti identiche criticità”.
8. Sono privi di fondamento, infine, gli ultimi due motivi di ricorso, volti a prospet violazione di legge ex articolo 125 cod. proc. pen. per l’asserita mera apparenza de motivazione in relazione al periculum in mora correlato, rispettivamente, alle due ipotes delitto contestate.
Quanto al periculunn in mora giustificante il sequestro innpeditivo, infatti, con motivaz tutt’altro che apparente l’ordinanza impugnata ha evidenziato che, nonostante la dotazione d certificati di sicurezza e di idoneità, ripetutamente evocati nel ricorso, le stesse criti unità navali aggiudicatarie del servizio rendono la navigazione di queste non consona agl standard legali e contrattuali.
Quanto agli effetti anticipatori della confisca per equivalente, pur essendo la RAGIONE_SOCIALE una società proprietaria di una flotta del valore di diversi mi euro, invece, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata ha richiamato l’effettuazione movimentazioni bancarie con consistenti disposizioni di denaro in uscita – evidenzia nell’informativa di P.G. integrativa successiva al provvedimento di rigetto della prima richi di sequestro – idonee a rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio della conf tanto che le somme giacenti sui conti sono risultate incapienti già nella fase esecutiva sequestro, eseguito anche per equivalente sui beni del RAGIONE_SOCIALE e della società.
In tal modo il Tribunale di Messina risulta essersi uniformato alla giurisprudenza di ques Corte di Cassazione, a sezioni unite, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo d cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 co deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla defin del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la so appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/202 Ellade Rv. 281848 – 01), né la mera possibilità di un utilizzo diretto dei natanti in sequest parte dello Stato, prevista dall’art. 2 undecies della legge 31/5/1965n. 575, consente riconoscere alcuna violazione di legge nelle considerazioni del Tribunale del riesame in ordin alla modesta incidenza delle dotazioni della società ai fini del soddisfacimento della pret ablatoria connessa alla confisca del profitto del reato.
Quest’ultimo, infine, contrariamente all’assunto difensivo ed in coerenza, invece, c quanto già riconosciuto da altra pronuncia di questa Corte di Cassazione con riferimento a sequestro di altra nave della RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2., n. 3439 del 28/9/2020) è sta commisurato all’intero ammontare dei contributi pubblici erogati dalla Regione RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, in quanto in te sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del rea cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che ab
falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile dev individuato con riferimento all’intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alc profilo di ingiustificato arricchimento per l’ente erogante, configurardo la violazione dei normativi dell’azione della pubblica amministrazione una ipotesi di “arricchimento imposto”, no opponibile dal beneficiario. (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Rv. .282506), ciò in quanto connota di illiceità già la stipula del contratto di appalto (c.d. “reato contratto”, sec definizione di RAGIONE_SOCIALE), prima ancora della sua esecuzione, senza che, come nei casi cd. “reato in contratto”, sia possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto.
Come già rilevato da Sez. 2., n. 3439 del 28/9/2020 cit., infatti, si è in presenz una sequela di condotte che hanno sviato il contributo dalle finalità per cui esso era st erogato, grazie ad una serie collegata di falsificazioni, travisamenti e raggiri che h permeato l’intera vicenda in esame sin dal suo nascere (con la partecipazione alla gara), passando per il suo consolidamento (nel momento di stipulazione del contratto) fino alla fase finale e attuativa (con l’espletamento del servizio con navi inidone perseguimento delle finalità per cui dovevano essere predisposte), sicché «è l’inter rapporto ad essere viziato, ed è l’intera contribuzione, pertanto, ad assumere i ‘cris dell’indebito».
Infine, deve rilevarsi come non difetti, nel provvedimento impugnato, anche la motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni legittimanti il sequestro impeditivo, ravvisate nelle in criticità delle unità navali aggiudicatarie del servizio, tali da rendere la navigazione di difforme dagli standard legali e contrattuali.
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi consegue la cond dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
La Presidente
juu