Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15668 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Vastrogirardi, avverso l’ordinanza del 07/11/2023 emessa dal Tribunale della Libertà di Isernia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale della libertà di Isernia ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME, funzionario responsabile dell’Ufficio tecnico del RAGIONE_SOCIALE, di riesaminare il decreto di sequestro preventivo della somma euro 76.667,44 nella sua disponibilità /emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia il 13/10/2023, ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen., in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen. concernenti il rilascio di attestazioni di pascolo in favore di imprenditori per indurre in errore l’RAGIONE_SOCIALE
sulla effettiva estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei contributi dell’Unione europea.
A COGNOME si contesta di avere concorso nella indebita percezione dei contributi attestando falsamente che alcuni terreni erano utilizzati da alcuni agricoltori, mentre con altri provvedimenti tali terreni erano stati concessi in pascolo a altri agricoltori, così permettendo la percezione di contributi non dovuti a coloro che non erano in possesso dei requisiti per ottenerli.
Nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione dell’art. 321 cod. proc pen. per mancanza del fumus commissi delicti.
Si assume che non era compito di COGNOME verificare se i terreni comunali oggetto di concessione fossero poi effettivamente (in tutto o in parte) utilizzati per il pascolo, perché questo controllo spettava ai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, ente che provvede al pagamento dei contributi.
Si adduce che negli anni 2015/2018 il Sindaco del RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME) e nel 2019 il vice-Sindaco (NOME COGNOME) si ingerirono nella procedura e – senza che COGNOME lo sapesse – dopo il rilascio delle concessioni a allevatori residenti da lui effettuato, rilasciarono analoghe concessioni (da loro e non da COGNOME firmate) a allevatori non residenti nel RAGIONE_SOCIALE (elencati nel ricorso), come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione che risultano così radicali da rendere l’apparato argonnentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei necessari requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato l’argomentazione secondo cui a COGNOME, che ha precisato di non avere in alcun modo partecipato al rilascio delle concessioni, competeva soltanto verificare che il richiedente la concessione risiedesse a RAGIONE_SOCIALE e avesse dichiarato di possedere bestiame
da condurre al pascolo, ma non anche che i terreni fossero selettivamente pascolati e il richiedente avesse pagato quanto dovuto.
Tuttavia, il Tribunale ha valutato che il coinvolgimento di COGNOME – nei termini rilevanti perAémissione di un decreto di sequestro preventivo – si deduce dall’esame della documentazione acquisita e delle dichiarazioni di alcuni imprenditori, i quali hanno affermato che, alla presenza di COGNOME, gli impiegati comunali raccomandarono di non dichiarare che erano stati loro concessi terreni per il pascolo perché già concessi a altre persone.
Inoltre, ha richiamato le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, Sindaco e Vicesindaco di RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno affermato che i provvedimenti da loro sottoscritti erano stati redatti da COGNOME e che egli aveva indicato allevatori non residenti ai quali affidare i terreni per il pascolo perché gli allevatori locali ( quali i terreni erano affidati di fatto) non li avrebbero utilizzati per i pascoli m soltanto per ottenere i contributi (p. 5).
Infine, nel provvedimento si evidenzia che diverse attestazioni firmate da COGNOME, con la dicitura «si rilascia a richiesta dell’interessato per uso richiesta contributi in agricoltura», erano state protocollate con lo stesso numero e con la stessa data di emissione.
Su queste basi, può concludersi che l’ordinanza impugnata ha ravvisato il fumus commissi delicti esaminando in modo specifico e concreto, peraltro senza incorrere in manifeste illogicità, i dati acquisiti, sicché la sua motivazione non può dirsi mancante o meramente apparente e il ricorso risulta inammissibile.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex a t. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente