Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 378 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 378 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato Potenza il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 novembre 2021, la Corte di appello di Potenza, ha confermato la sentenza dell’Il novembre 2020 del Tribunale di Matera, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, non avendo partecipato al reato presupposto, compiva operazioni di trasferimento di denaro successive al reato di cui all’art. 8
del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal padre NOME NOME, titolare della omonima ditta individuale, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso. In particolare, dopo che COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, effettuava i pagamenti di fatture relative a operazioni inesistenti in favore della ditta individuale di COGNOME NOME, NOME effettuava l’emissione in favore di COGNOME NOME, amministratore di fatto della suddetta RAGIONE_SOCIALE, di una serie di assegni circolari tratti sul conto del padre NOME, rispetto al quale er delegato alla firma, così restituendo le somme percepite dalla ditta del padre a titolo di pagamento delle fatture relative a operazioni inesistenti.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza si lamentano il vizio di motivazione, la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, l’erronea interpretazione dell’art. 110 cod. pen. e dell’art. 2 del d.lgs. n 74 del 2000.
Si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione la prospettazione difensiva, secondo la quale la disposizione incriminatrice mira a reprimere le condotte direttamente correlate alla frode fiscale, rinunciando a perseguire quelle di carattere meramente preparatorio o formale. La responsabilità penale sarebbe stata scorrettamente desunta dalla pluralità delle operazioni compiute dall’imputato, dall’identità del destinatario dei pagamenti, dall’entità degli importi, del rapporto di parentela con il gestore della “cartiera”. Si sostiene che l’imputato, essendo abilitato ad operare sul conto corrente del padre, non poteva effettuare operazioni per conto proprio; cosicché non sarebbe configurabile in capo a lui un concorso nel reato, perché egli si è limitato alle movimentazioni bancarie, rimanendo estraneo alla fase di deposito delle dichiarazioni. Sarebbe insufficiente il riferimento alla testimonianza dell’ufficiale della Guardia di Finanz che ha proceduto agli accertamenti, perché questo ha sostanzialmente valorizzato la mancanza di una spiegazione alternativa dei fatti da parte della difesa, così violando il principio di ragionevole dubbio.
2.2. In secondo luogo, si censura la motivazione del sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del reato, in mancanza di prova della consapevolezza della fittizietà degli elementi passivi posti in detrazione e, dunque, della partecipazione all’accordo asseritamente criminoso fra l’emittente e l’utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti. Si ribadisce che l’imputato non aveva un ruolo nella società del padre, ma era un semplice delegato alla firma sul conto corrente di questo.
2.3. Con un terzo motivo, ci si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fatti commessi il 3 settembre 2011, il 27 settembre 2012, il 27 settembre 2013.
La difesa ha depositato memoria, con cui contesta le conclusioni del pubblico ministero ed insiste in quanto già dedotto con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. I primi due motivi di doglianza, che possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono alla prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sono inammissibili, perché sostanzialmente diretti a sovrapporre alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello una diversa interpretazione del quadro istruttorio e, dunque, non riconducibili alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
4.1.1. Deve premettersi che la Corte d’appello ha correttamente ricostruito in punto di diritto la fattispecie in esame, richiamando la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 1, n. 25846 del 30/11/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267297; Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016, dep. 24/03/2017, Rv. 269392), secondo cui è configurabile il concorso nel reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in capo a colui che – pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbia, in qualsiasi modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore di tale società, sottoscrittore delle dichiarazioni fraudolente, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, traendo vantaggio dal reato. E deve ricordarsi come, ai fini del concorso nel reato, sia sufficiente anche un contributo materiale o morale che si sia limitato ad una delle fasi, anche preparatorie o accessorie, della condotta, purché vi sia l’utilità concreta dell’apporto erogato e, sotto il profi psicologico, la consapevolezza dell’idoneità della propria azione alla realizzazione dello scopo che i correi intendono raggiungere (Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021, Rv. 282090 – 02; Sez. 1, n. 25846 del 30/11/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267297). E si è addirittura affermato che, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un
altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 03/05/2001, Rv. GLYPH 218525).
•
4.1.2. Tali principi sono stati correttamente applicati nel caso di specie, in cui la Corte d’appello, in totale continuità con il giudice di primo grado, ha desunto la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del concorso dell’imputato nel reato di frode fiscale dai seguenti univoci dati istruttori: a) egli ha proceduto all retrocessione di somme ricevute dalla società del padre, la quale era una “cartiera”; b) egli aveva la delega ad operare sul conto corrente del padre ed effettuava sistematicamente tali operazioni di retrocessione; e) le operazioni di retrocessione erano plurime e si erano svolte in più tempi; d) vi era identità del destinatario di tutti gli assegni di retrocessione; e) non era emersa la sussistenza di alcun reale rapporto commerciale fra i soggetti coinvolti. Né appare plausibile il fatto che l’emissione seriale di tali assegni da parte del soggetto delegato ad operare sul conto potesse essere frutto di una sua iniziativa o dell’inconsapevole esecuzione di direttive impartitegli dal padre; direttive le cui ragioni caratteristiche non sono state evidenziate dalla difesa neanche in via di mera prospettazione. Del tutto logica e coerente risulta la sentenza impugnata anche in riferimento all’elemento soggettivo, laddove sottolinea che il dolo specifico richiesto per integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è compatibile con il dolo eventuale, sussistente nel caso di specie, per la piena consapevolezza dell’imputato circa l’inserimento del suo apporto in un programma criminoso ben più vasto, ideato e posto in essere dai correi, del quale la retrocessione delle somme che lui effettuava era elemento essenziale.
4.2. Quanto alla prescrizione del reato, deve rilevarsi che la stessa non è maturata, perché i più risalenti tra i fatti per i quali è intervenuta condanna in primo e secondo grado sono stati commessi nel dicembre 2011, con la conseguenza che trova applicazione il termine prescrizionale complessivo di 10 anni di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000, ai quali devono essere aggiunti 221 giorni di sospensione di decorrenza del termine (dal 27 giugno al 14 novembre 2018; dal 22 gennaio al 29 aprile 2020; dal 29 aprile all’il maggio 2020), giungendosi così al maggio 2023.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende,
equitativamente fissata in 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 19/10/2022