Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 02/08/1963
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. LIBERTA di MESSINA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria dei difensori di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME e udito quest’ultimo, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 7 luglio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME Sergio avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei rapporti bancari o postali delle quote societarie nella titolarità di COGNOME fin al concorrente imposto di C 28.980.307,60 in relazione al reato di cui al capo a) dell’incolpazione provvisoria (truffa aggravata); al ricorrente veniva contestato di avere sottoscritto il contratto per l’affidamento del servizio di trasport passeggeri e merci nella tratta Milazzo-isole Eolie e Palermo-Ustica, di cui ai lotti I e III oggetto di appalto, mantenendo un malizioso silenzio sulla non conformità della navi in dotazione per il servizio da espletare ai requisiti richie dall’allegato tecnico al bando di gara, con specifico riferimento alle persone a mobilità ridotta.
1.1 Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di COGNOME, eccependo la nullità dell’ordinanza per erronea applicazione dell’art. 640-bis cod. pen., dell’art. 75 D.P.R. n. 445/00 in relazione all’art. 483 cod. pen., nonché dell’art. 4-ter comma 1 lett. b) del decreto legislativo 4.2.2000 n. 45 come modificato dal decreto legislativo 8.3.2005 n.52 e della circolare n.10/SM del 04.01.2007 del Ministero dei Trasporti, aggiornata con circolare n.20540 del 17.12.2012 in quanto norme delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale; la circolare citata indicava i requisi necessari al trasporto delle persone con mobilità ridotta ai punti D) E) G) dell’allegato, evidenziando che l’art. 4-ter del D.Lgs.n.45/2000 (come modificato dal D.Lgs. 52/2005, ed attuato dalla circolare 10/SM del 4.1.2007) opera una distinzione a seconda se l’imbarcazione sia stata costruita in epoca antecedente alla data del 1°ottobre 2004 o successivamente; per le prime, devono essere apportati interventi tecnici, purché ciò sia ragionevole e possibile in termini economici, subordinatamente ad un giudizio di fattibilità tecnica; ne conseguiva che la sussistenza o meno di quella ragionevolezza e possibilità economiche non poteva che essere oggetto di un giudizio di valore; pertanto, si sarebbe dovuto verificare se i requisiti ritenuti mancanti non lo fossero a causa dell impraticabilità tecnica, e comunque della impossibilità e non ragionevolezza economica della loro realizzazione o della loro impossibilità di sostituzione con misure alternative, accertamento che nessuno aveva mai compiuto, così come nessuno aveva mai rilevato nessun inadempimento su quanto previsto nella Relazione Tecnico Economica, in cui erano previsti i servizi alternativi finalizzati a consentire il trasporto delle PMR senza discriminazioni; accertamento che, se
anche fosse stato compiuto, non sarebbe comunque stato sufficiente ad integrare il fumus dei reati contestati, presupponendo un giudizio di valore frutto di una serie di valutazioni fondate su fattori estremamente variabili e soggettivi, per cui la dichiarazione della conformità della nave alle previsioni della circolare, non corrispondendo ad una dichiarazione di scienza, non poteva integrare la fattispecie di falso ex artt. 46 e 47 D.Lgs. 45/2000, né quella di truffa e frode in pubbliche forniture, contestata attraverso la falsità della dichiarazione; l’aver omesso il vaglio di ragionevolezza e praticabilità economica per le navi esistenti era in palese contrasto con la normativa statale e la lex specialis., e precisamente con l’art. 4-ter comma 1 lett. b) del decreto legislativo 4.2.2000 n.45 e con la relativa circolare attuativa n.10/SM del 04.01.2007 del Ministero dei Trasporti.
1.2 I difensori eccepiscono la nullità dell’ordinanza per erronea applicazione degli artt. 640-bis cod. pen., dell’art. 76 D.P.R. n. 445/00 in relazione all’art. 483 cod. pen., nonché dell’art. 4-ter comma 1 lett. b) del decreto legislativo 4.2.2000 n. 45 come modificato dal decreto legislativo 8.3.2005 n.52 e della circolare n.10/SM del 04.01.2007 del Ministero dei Trasporti, aggiornata con circolare n.20540 del 17.12.2012 in quanto norme delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale; COGNOME aveva stipulato il contratto con l’ente appaltante in data 15 marzo 2016, ed a quella data le navi utilizzate e indicate nel contratto di affidamento erano in possesso di tutti i requisiti previs dal bando, per cui il Tribunale era incorso in una palese violazione di legge, disapplicando gli atti amministrativi (certificati di sicurezza) legittimament rilasciati dall’autorità competente; la disapplicazione degli atti amministrativi no era praticabile, visto che nessuno degli atti normativi di r ferimento citati consentiva di ritenerli macroscopicamente illegittimi o in contrasto con gli stessi; il richiamo del Tribunale alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero appariva del tutto irrilevante, visto che la valutazione dei consulenti era stata rilascia ben 8 anni dopo il momento del rilascio dei certificati ed era sempre frutto di quella valutazione delineata dalla normativa di riferimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3 I difensori lamentano l’erronea applicazione dell’art. 321 comma 2 cod. proc. pen. e dell’art. 640-bis cod. pen., con riferimento alla individuazione del profitt confiscabile in caso di truffa contrattuale; era stato apposto il vincolo alle inte somme dell’appalto, in quanto si era erroneamente ritenuto che non si trattava di somme percepite da privato in virtù di un contratto a prestazioni corrispettive, ma esclusivamente a titolo di elargizioni finalizzate al perseguimento di obiettivi di carattere generale: le clausole contenute negli artt. 4, 7 e 8 dimostravano chiaramente che le somme corrisposte dalla stazione appaltante erano commisurate all’attività svolta, per cui il sequestro avrebbe dovuto essere
limitato ad una parte delle somme erogate dall’Ente pubblico a titolo di sovvenzioni, esattamente individuabili nella documentazione prodotta in atti, posto che avrebbero dovuto essere scorporati i costi vivi affrontati dall’impresa (viene richiamata la distinzione tra “reati contratto” e “reati in contratto”: questi ultimi il profitto confiscabile è pari alla differenza tra l’intero valor contratto e l’utilità effettivamente conseguita dalla controparte).
I difensori aggiungono che nel caso -come quello in esame- in cui il soggetto danneggiato mantenga in vita il contratto, traendone comunque un utile, ciò incide inevitabilmente sull’entità del profitto illecito.
1.4 I difensori presentavano motivi aggiunti nei quali, in particolare, insistevano sul motivo della mancata considerazione dei certificati di sicurezza rilasciati in riferimento alle navi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozio di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME S., Rv. 224611), si deve rilevare come il primo motivo di ricorso sia generico, nella misura in cui non quantifica quali costi si sarebbero dovuti sopportare per adeguare le navi alla normativa relativa al trasporto delle persone a mobilità ridotta; viene argomentato, infatti, soltanto sulla normativa in materia, e si richiamano le conclusioni dei consulenti, condivise dal Tribunale, ma non si dice se i costi indicati fossero o meno sostenibili economicamente e le eventuali ragioni per le quali non lo sarebbero stati.
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Il Tribunale ha inoltre rilevato che, dopo la segnalazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle criticità del dicembre 2007 relative alle navi usate per il trasporto dei passeggeri, la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato una relazione nella quale aveva inserito i correttivi alle criticità segnalate, chiedendo una approvazione della relazione, alla quale veniva risposto dal Ministero che non era prevista alcuna approvazione e che non era pervenuta alcuna informazione sull’adeguamento delle unità navali a quanto prospettato nella relazione, per cui si chiedeva se tali adeguamenti fossero stati effettuati, non ricevendo però alcuna risposta dalla società; coerentemente il Tribunale ha quindi concluso che le navi utilizzate per il trasporto passeggeri, non siano mai state dotate dei necessari adeguamenti per permettere il trasporto delle persone a mobilità ridotta.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, non può essere condiviso il ragionamento esposto in ricorso secondo il quale vi sarebbe stata disapplicazione di certificati amministrativi: il Tribunale dà atto infatti che vi sono stati di provvedimenti che si sono succeduti, a cominciare dai rilievi del 23 febbraio 2015 dell’Ufficio di Sanità Marittima di Frontiera che constatava la non conformità dei locali destinati alle persone a mobilità ridotta della nave Bridge, cui seguiva un primo certificato della Capitaneria di Porto di Milazzo che rilevava “deficienze eliminate nei termini stabiliti” (senza dire a quali si riferisse), seguito da secondo certificato dello stesso ente che rilevava che il natante non era ritenuto idoneo al trasporto marittimo delle persone a mobilità ridotta e che lo stesso necessitava di usufruire degli apprestamenti già oggetto delle criticità rilevate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2007; in tutto questo arco di tempo, non risultano effettuati lavori sulla nave Bridge, per cui è evidente che il primo certificato rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo non poteva riferirsi al mancanze delle dotazioni per le persone a mobilità ridotta.
, Analogo ragionamento è stato svolto dal Tribunale per le altre navi, visto il punto di partenza rappresentato dalla nota del dicembre 2007 del Ministero dei Trasporti e i punti di arrivo rappresentati dalle note del 2020 con le quali s segnalava ancora la non conformità delle navi per il trasporto di passeggeri a mobilità ridotta; da qui la conclusione, coerente con le risultanze processuali, che “tanto al momento di aggiudicazione dell’appalto quanto all’atto della sottoscrizione dei contratti di affidamento le tre unità navali non possedevano le dotazioni necessarie per il trasporto dei passeggeri a mobilità ridotta, nonostante tali requisiti fossero indicati dall’allegato bando di gara come condizione necessaria per la partecipazione stessa alla gara” (pag.12 ordinanza impugnata), senza che potessero avere una qualche rilevanza i certificati rilasciati nei periodi
intermedi, che erano estremamente generici e non si riferivano quindi alla mancanza delle condizioni per il trasporto delle persone a mobilità ridotta.
1.3 Relativamente al requisito del profitto, questa Corte si è già pronunciata sul punto con la sentenza n.3479/21, relativa ad una nave precedentemente usata per il trasporto passeggeri, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, la cui motivazione- nella parte in cui richiama l sentenza resa a Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 239926 – 01, pronunciata in relazione a una vicenda che aveva avuto a oggetto il contratto di appalto di un’opera (l’edificazione di sette impianti produzione di combustibile derivato dai rifiuti e di due termovalorizzatori) e di un servizio (la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urban dietro il pagamento di un corrispettivo (rispettivamente, il prezzo dell’opera e la tariffa del servizio), in cuii la somma erogata dalla stazione appaltante costituiva il controvalore effettivo dell’opera realizzata o del servizio forn dall’appaltatore, in ragione di quel sinallagma che implica la stretta connessione e la reciproca giustificazione tra prestazione e controprestazione – precisava: “Un sinallagnna così connotato manca, invece, nella diversa ipotesi in cui l’erogazione della somma di denaro non trovi giustificazione, nell’obbligazione assunta di erogare il controvalore effettivo per la prestazione ricevuta, ma costituisca un’elargizione finalizzata al perseguimento di obiettivi di carattere generale. Proprio tale ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, dove l’erogazione del denaro in favore della società ricorrente non è il corrispettivo per la prestazione effettuata (non costituisce il controvalore effettivo per il servizio prestat consistendo -invece- in un contributo erogato per l’esecuzione dell’attività di trasporto e sostanziandosi in un aiuto (un contributo, appunto) erogato dalla regione Siciliana al fine di incentivare e supportare un’attività di collegamento tra le Isole. Anzi, ancora più nello specifico e per quel che qui interessa, al fine d consentire il trasporto delle Persone a Mobilità Ridotta in condizione di parità con tutti gli altri passeggeri. 3.3. Va rilevata, sul punto, l’infondatezza dell’assu difensivo secondo cui il contributo in esame non integra un aiuto ma un’aggiudicazione con obblighi di controprestazioni del servizio (perché -scrive la difesa alla nota n. 14- così specificato nella misura cautelare). Non si può dubitare, in effetti, che le somme di cui all’appalto vengano erogate dalla Regione Siciliana in favore della RAGIONE_SOCIALE in ragione del servizio di trasporto passeggeri effettuato. Tale ragione, però non è sufficiente a ricondurre il rapporto a un’ipotesi di rapporto contrattuale a prestazione corrispettive in senso stretto, così come sopra inteso, per il cui configurarsi è necessario che la somma erogata costituisca il controvalore effettivo della prestazione ricevuta. Diversamente, nel caso in esame e in quelli analoghi, l’erogazione della somma Corte di Cassazione – copia non ufficiale
di denaro trova una giustificazione affatto diversa, rintracciabile nella necessità di garantire un servizio pubblico essenziale (come il trasporto), che spinge gli Enti pubblici a elargire somme di denaro in favore di soggetti privati al al fine di incentivarli e supportarli nell’espletamento di un’attività coincidente con l’interesse pubblico, altrimenti antieconomica. Una tale ragione sfugge alla nozione di rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, come sopra delineata e alla quale, pertanto, il rapporto contrattuale in esame non può essere ricondotto. 4. Così qualificato il rapporto sottostante alle condotte delittuose i esame, ed esclusa la sua riconducibilità al tipo dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, va -conseguentemente- rilevata l’inapplicabilità al caso di specie dei principi di diritto fissati dalla più volte richiamata sentenza del Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/008 che trovano la loro genesi e la loro giustificazione proprio per le ipotesi in cui l’erogazione di denaro costituisca i controvalore della prestazione ricevuta”
Correttamente, pertanto, è stata sottoposto a sequestro l’intero ammontare dei contributi pubblici erogati dalla Regione Siciliana, posto che la condotta tenuta dal ricorrente ha comportato l’aggiudicazione di un appalto malgrado non avesse i requisiti previsti nel bando, travolgendo così l’intero contratto, non potendosi scorporare una parte di contratto relativo soltanto al trasporto delle persone a mobilità ridotta, visto che per la Regione era indispensabile che venissero garantiti tutti i requisiti previsti nel bando; né si pu sostenere che il sequestro andrebbe limitato ai soli costi vivi sostenuti dall’ente per dare esecuzione alla prestazione, visto che interesse dell’ente era ottenere l’intero adempimento del contratto di trasporto; peraltro, tali costi non sono stati mai indicati dal ricorrente, né indicato un criterio per arrivare a determinarli.
2.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/12/2023