Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6568 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6568 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 22/11/1976
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Trieste per i capi c), d) ed e) con rigetto del ricorso per il resto e l’avv.to NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8/7/2022 il Tribunale di Trieste ritenne COGNOME NOME responsabile dei reati ascritti ai capi c), d), f), g), n), o), p), q), r dell’imputazione e, unificati i medesimi ex art. 81 cod. pen., concesse le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie. L’ipotesi ricostruttiva delineata dal Tribunale configurava una frode carosello realizzata al fine di evadere l’Iva attraverso interposizione di nove imprese cartiere
in favore della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, gestite da COGNOME Stefano. COGNOME fu quindi ritenuto responsabile di:
concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti in relazione alle dichiarazioni Iva di RAGIONE_SOCIALE relative agli anni 2015 (capo c), 2016 (capo d) e 2017 (capo e) e di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2017 (capo f);
dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 perché aveva concorso con Baiguera e con altri nell’emissione delle fatture per prestazioni inesistenti da parte dell’impresa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE per un importo imponibile di C 267.512,97 ed IVA per C 48.240,04 fino al 9.1.2018 (capo 9);
dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 per aver, in concors con COGNOME ed altri soggetti, quali COGNOME e COGNOME al fine di evasione, omesso la presentazione della dichiarazione IVA relativa alle imprese: RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME per gli anni 2015 (capo n) e 2016 (capo p); RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME per gli anni 2015 (capo o), 2016 (capo q) e 2017 (capo r); RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2017 (capo s).
In particolare, secondo l’ipotesi recepita dal Tribunale, COGNOME, quale amministratore di fatto della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, aveva gestito i rapporti con i fornitori comunitari e con le cartiere ment COGNOME aveva reperito i prestanome da far figurare come amministratori delle cartiere, ossia COGNOME NOME, per la ditta RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Paolo, per RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, e COGNOME RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, nonché gestito le ditte individuali e consentito il trasferimento all’estero a favore dei concorrenti NOME COGNOME dei proventi dei reati.
Con sentenza in data 4/4/2024 la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificò i capi c), d) ed e) ai sensi dell’art. Igs. 74/2000 e rideterminò la pena in anni due e mesi sette di reclusione revocando interdizione temporanea dai pubblici uffici con conferma nel resto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, COGNOME a mezzo del difensore di fiducia denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge sostanziale in relazione agli articoli 2, 5 e 8 del d.lgs. 74/2000 per contrasto co gli artt. 110 cod. pen. e 9 del citato d.lgs. nonché il deficit di motivazione.
Si assume che le deposizioni dei testi COGNOME COGNOME e COGNOME erano inutilizzabili per violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. commi 1 e 2 e, comunque, inattendibili e, quindi, in forza delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME COGNOME dall’imputato in procedimento connesso COGNOME non poteva che pervenirsi alla conclusione che COGNOME era rimasto estraneo alla frode carosello che era stata gestita da Baiguera, da una parte, e COGNOME e COGNOME, dall’altra, con conseguente insussistenza del concorso di Bombace nei reati di cui ai capi c), d),e) e f).
Si deduce ancora che con uno specifico motivo di appello era stato sottolineato che il ruolo di procacciatore dei soggetti da far figurare quali amministratori dell cartiere, attribuito sin dall’ordinanza di custodia cautelare a Bombace, non giustificava la sua individuazione quale concorrente dei reati di cui agli artt. 2, 5 8 d.lgs. 74/2000 non essendo emersi collegamenti fra Bombace e RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE o Baiguera ed avendo:
la teste COGNOME dipendente di Ergoarmonia, dichiarato che, in un’occasione, si era rivolta a tale NOME per richiedere una fattura mancante;
le testi COGNOME e COGNOME altra dipendente di Baiguera, dichiarato di non aver mai conosciuto Bombace e di non averlo mai visto in azienda;
l’imputato in procedimento connesso COGNOME dichiarato che aveva lui stesso inoltrato gli ordini di acquisto dei prodotti provenienti da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE ai fornitori tedeschi ed emesso le fatture intestate alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE compilando dei format predisposti da “NOME COGNOME, alias NOME COGNOME” il quale gestiva anche i conti correnti sui quali venivano accreditati da Baiguera i fondi da utilizzare per i pagamenti ai fornitori.
Tali risultanze, chiaramente dimostrative dell’insussistenza di un contributo fornito da COGNOME all’illecita detrazione, nelle dichiarazioni di RAGIONE_SOCIALE ditta individuale e RAGIONE_SOCIALE, dell’IVA esposta nelle fatture emesse dalle cartiere, ad avviso della difesa, erano state ignorare dalla Corte territoriale.
In relazione ai reati di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, si lamenta che la Cort territoriale si era limitata a configurare la responsabilità di COGNOME come concorrente morale senza però precisare in cosa fosse consistito l’apporto dato dell’imputato alla commissione dei reati, non potendo a tal fine assumere rilevo le dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME, ritenute inutilizzabili. Si deduce ancora che: COGNOME non aveva mai ammesso di aver reclutato COGNOME; le dichiarazioni rese da COGNOME risultano del tutto irrilevanti ai fini della configurazione del delitto, n avendo la donna sostenuto che l’imputato l’avesse istigata a non presentare la dichiarazione annuale.
In relazione al reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000, la difesa ribadisce che pe effetto della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME dell’insussistenza di contatti fra Bombace e Baiguera mancava qualunque prova del collegamento fra Bombace e le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME per cui la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di responsabilità in relazione al capo g) non risultava aderente alle risultanze probatorie acquisite.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 125, 192, 521 e 546 cod. proc. pen. per aver la Corte territoriale riqualificato i fatti contestati capi c), d) ed e) ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 74/2000 ritenendo che le dichiarazioni
IVA di RAGIONE_SOCIALE relativa agli anni 2015, 2016 e 2017, non essendo state tempestivamente presentate, non potessero assumere rilevanza ai sensi dell’art. 2 del d.lgs., così come eccepito dalla difesa, ma ritenendo integrato il differente reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, mai contestato a Bombace. Si deduce che: la condotta ritenuta è di natura omissiva a fronte di quella commissiva contestata; il reato ritenuto differisce rispetto a quello contestato per il momento di consumazione, per la previsione di una soglia di punibilità e per l’elemento soggettivo; indefinito era rimasto l’apporto morale dato dall’imputato alla commissione del reato ritenuto. Tali differenze e lacune argomentative imponevano, ad avviso del ricorrente, l’annullamento dei capi della sentenza relativi alle condotte contestate alle lettere c), d) ed e) dell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
Ponendo in ordine logico le questioni sollevate dal ricorso, va osservato che la Corte d’appello ha ritenuto che le deposizioni di COGNOME e COGNOME le cui dichiarazioni erano state valorizzate dal Tribunale al fine di dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Leonardo erano delle cartiere create da COGNOME al fine di consentire alla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE di sottrarsi al pagamento dell’IVA, erano inutilizzabili erga
omnes in quanto assunte in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. essendo i testimoni i “titolari delle cartiere” che, quindi, “risultavano sin dall’ori indagabili sia per l’ipotesi di reato di cui all’art. 8 d.lgs. (…) sia sicurament l’art. 5…”.
La Corte d’appello ha ritenuto, però, di non doversi discostare dalla ricostruzione cui era pervenuto il Tribunale in relazione ai rapporti fra Bombace e le due cartiere sopra indicate, sostenendo che, anche espungendo dal compendio probatorio le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, il ragionamento probatorio conservava la sua validità risultando sufficiente l’apporto conoscitivo fornito dall’interrogatorio di Bombace, dal sequestro al medesimo di una carta di credito intestata a COGNOME e dall’esame dell’imputato in procedimento connesso Molè.
COGNOME – come rivela lo stralcio dell’esame del 30/9/2019 inserito a pag. 10 della sentenza del Tribunale- sostenne che “il signor COGNOME ha fornito RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME“.
1.a Orbene, in relazione alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, effettivamente, come sostenuto dalla Corte territoriale, le accuse di COGNOME trovano riscont y o nelle convergenti ammissioni di Bombace che, come è dato evincere dalla sentenza del Tribunale, che riporta ampi passi dell’interrogatorio, ha riconosciuto di aver proposto a COGNOME “di intestarsi una partita IVA” in modo da creare una ditta individuale che potesse essere coinvolta “nel discorso delle fatturazioni intracomunitarie utilizzando società di comodo”, e nel sequestro della carta di credito intestata a COGNOME sulla quale, secondo quanto dichiarato da COGNOME, veniva a lui corrisposto il compenso mensile di € 1.200,00 che i gestori delle frodi carosello gli riconoscevano.
1.b In relazione alla RAGIONE_SOCIALE di Burgio, invece, la sentenza impugnata non indica le risultanze istruttorie che assurgono a riscontri estrinseci delle dichiarazioni d Molè relative al reperimento, da parte di Bombace, della ditta individuale di COGNOME Leonardo quale cartiera messa a disposizione di Giani e all’attività svolta da Bombace quale canale di collegamento fra Giani e Burgio.
L’inutilizzabilità della deposizione di COGNOME dichiarata dalla Corte distrettuale lascia, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, le accuse di COGNOME relative alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Leonardo prive di riscontri estrinseci e conseguentemente, comporta una frattura decisiva nel processo inferenziale che ha portato la Corte d’appello ad attribuire a Bombace i reati contestati ai capi g), s) e f), limitatamente alla fattura della predetta ditta individuale.
In relazione ai capi relativi a tali ipotesi di reato, quindi, la sentenza va annulla con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste.
Seconda questione da esaminare è il ruolo svoto da COGNOME in relazione alle fatturazioni per operazioni inesistenti della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e della IT Distribution di Forzese NOME.
Il primo motivo del ricorso assume che l’imputato non poteva essere chiamato a rispondere dell’utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE o dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA da parte della ditta individuale di Baiguera o dei reati di omessa dichiarazione relativi alle cartiere in quanto si era limitato a “procacciare” due o tre soggetti “disposti a intestarsi imprese individuali destinate a vivere solo sull carta nonché ad aprire conti correnti intestate a tali imprese”.
2.a Sennonchè non è questo il ruolo che le sentenze di primo e secondo grado attribuiscono all’imputato.
Il Tribunale ha sostenuto che dietro alle imprese individuali di Burgio, Coppola e Forzese vi era Bombace che “di fatto le aveva costituite e le aveva anche gestite, da solo ovvero in concorso con altri soggetti”.
Tale conclusione, in relazione alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, è stato fondato dal Tribunale sulle dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME. COGNOME, si legge a pag. 10 della sentenza, dichiarò che COGNOME contattata “tutti i giorni il sig. COGNOME” dicendogli “quale conto dovevano aprire, quante carte occorrevano, quanto dovevano percepire i prestanome, le modalità di spedizione …l’accesso al conto, il token, e le carte”. COGNOME sostenne che non aveva mai gestito la IT Distribution, che era convinta che fosse inattiva e che tutto quello che riguardava la ditta era stato consegnato a Bombace che si era avvalso di un commercialista di Comiso per la gestione degli adempimenti burocratici (pag. 9 della sentenza).
Il Tribunale, opportunamente, valorizza in chiave accusatoria anche l’interrogatorio dell’imputato avendo COGNOME non soltanto ammesso che era al corrente che i prestanome che avrebbe reperito sarebbero stati impiegati nel “discorso delle fatturazioni intracomunitarie utilizzando società di comodo” ma anche confermato che riceveva una retribuzione mensile per l’attività svolta. Ed effettivamente, se il contributo dell’imputato si fosse esaurito nel mettere in contatto COGNOME e COGNOME con COGNOME e COGNOME, non è dato comprendere la ragione del compenso mensile percepito.
Le conclusioni cui perviene il Tribunale in ordine alla rilevanza penale della condotta di Bombace sono del tutto consequenziali rispetto agli elementi probatori valorizzati e possono essere così sintetizzate:
dietro le ditte individuali RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE di Forzese NOME vi era Bombace.
i reati coinvolgenti le predette ditte individuali dovevano essere attribuiti Bonnbace che aveva costituito la RAGIONE_SOCIALE e la IT Distribution proprio allo scopo di permettere a Baiguera di evadere le tasse e che, per effetto dei rapporti con COGNOME e della gestione dei conti correnti intestati ai prestanome, aveva consapevolezza degli obblighi dichiarativi relativi alle predette imprese individuali e alla rilevanza penale della loro violazione.
La ricostruzione del Tribunale risulta in linea con il consolidato indiriz questa Corte in materia di amministratore di fatto che ritiene quale destinat dell’obbligo la cui violazione viene assoggettata a sanzione penale l’effe titolare della gestione della società dovendo rispondere a titolo di con l’amministratore di diritto ( fra le tante Sez. 3, n. 1722 del 25/9/2019, Canal 3, n. 38780 del 14/5/2015, COGNOME, Rv. 264971 – 01; Sez. 3, n. 25809 27/3/2013, COGNOME). Tale orientamento costituisce “il recepimento sul pia positivo del cosiddetto criterio funzionalistico o dell’effettività in forza del dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalm rivestita ovviamente quando alla qualifica non corrisponda l’effettivo svolgime delle funzioni proprie della qualifica” (Sez. 3, n. 36619 dell’11/6/2019, Desid
Principi del tutto simili sono stati affermati, in relazione alla persona fis svolga attività imprenditoriale avvalendosi di prestanome, sia dalla giurisprude (Sez. 3, n. 38788 del 23/6/2015; Sez. 3, n. 20050 del 16/3/2022, COGNOME) c dalla dottrina.
2.b Concorda con la posizione di prestanome di COGNOME e COGNOME anche la Corte d’appello che, al pari del Tribunale, riconduce “le cartiere a Bombace”.
Il ruolo di imprenditore occulto, però, che nella trama della sentenza appel fondava la responsabilità per i reati di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 cont capi n), o), p), q) e r), non viene più valorizzato nel ragionamento proba sviluppato nella sentenza impugnata. La Corte distrettuale, infatti, ha confer la condanna per tali delitti ma attribuendo a Bombace il ruolo di concorre morale per aver istigato o rafforzato il proposito criminale del soggetto obbli
Lo sforzo argomentativo della Corte territoriale, che rievoca, sia p implicitamente, da una parte, l’incompatibilità della funzione assolta dalle individuali con gli obblighi dichiarativi rimasti inevasi e, dall’altra, determinatrice dell’imputato, che aveva indotto COGNOME e COGNOME, a fronte di u contenuta remunerazione, a fare da paravento all’attività delittuosa gesti COGNOME, è però ultroneo risultando il ruolo svolto dall’imputato nelle car riconosciuto anche dal giudice di appello, sufficiente a giustificare l’attrib per quanto già detto, dei reati in esame a Bombace.
La mancata specificazione delle forme di estrinsecazione del concorso morale lamentata in ricorso, pertanto, non è decisiva risultando il ruolo di gestore cartiere svolto da Bombace sufficiente a sorreggere la decisione contestata.
Non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio motivazionale n giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito in relazione a innanzi indicati.
In ordine a tali capi, pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Venendo, quindi, al contestato concorso di Bombace nell’utilizzazione del fatture da parte di RAGIONE_SOCIALE ditta individuale (capi c), d), ed e)) e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE.r.lRAGIONE_SOCIALE (capo f), la sentenza impugnata recepisce il costante orientamento di legittimità secondo il quale “In tema di reati tributari, è configurabile il concors nel reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato (Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016 (2017 ), COGNOME, Rv. 269392 – 01; Sez. 3, n. 14815 del 30/11/2016 (dep.2017 ), COGNOME, Rv. 269650 – 01; Sez. 3, 38126 del 6/6/2024, Amore).
Non si ravvisa, pertanto, nel ragionamento probatorio fondante il giudizio di responsabilità relativo al capo f) alcuna discrasia, tanto meno manifesta, risultando essenziale per l’attuazione della frode carosello che ha permesso l’evasione dell’IVA da parte della RAGIONE_SOCIALE il contributo assicurato dall’imputato mediante la fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Paolo per l’imponibile di € 3.344.020,59, ditta che era stata creata ed era sotto il controllo di Bombace. In ordine a tale capo, pertanto, limitatamente all’utilizzo della fattura della RAGIONE_SOCIALE, il ricorso va rigettato.
4. Venendo ai reati contestati ai capi c), d) ed e), una volta accertato che le dichiarazioni di NOME Armonia erano state inoltrate oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale previsto dalla legge tributaria, per cui non era più configurabile il delitto di cui all’ar d.lgs. 74/2000, le condotte contestate, non risultando più applicabile l’art. 9 d.lgs. 74/2000, avrebbero dovuto essere sussunte nella previsione dell’art. 8 del predetto d.lgs. Secondo il prevalente orientamento di legittimità, infatti, il regime derogatorio dell’art. 9 presuppone la necessaria coesistenza di due distinte condotte criminose, perfette nei rispettivi elementi costitutivi, ossia l’emissione di una fattura per operazioni inesistenti e l’effettiva consumazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 (Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, Perconti, Rv. 246967 – 01; Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, COGNOME Rv. 277978 – 01).
La Corte territoriale, discostandosi dall’indirizzo appena richiamato, ha, invece, configurato il delitto di omessa dichiarazione e condannato Bombace quale concorrente.
E’, però, indubbio che l’art. 2 e l’art. 5 del d.lgs. 74/2000 delineano due differenti modelli tipici e preselezionati di aggressione al bene giuridico tutelato dal d.lgs, ossia il dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche, che si distinguono per l’elemento oggettivo, rappresentando, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, un reato commissivo mentre, la condotta sanzionata dall’art. 5, una tipica ipotesi di reato
omissivo proprio. Né la configurazione dell’eccepita nullità, derivante d violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, trova ostacolo fatto che la differente ipotesi delittuosa aveva trovato causa nel motivo di app che aveva dedotto che le dichiarazioni fraudolente contenenti gli elementi passi fittizi documentati dalle fatture emesse dalle cartiere dovevano ritenersi come presentate. L’argomento difensivo, infatti, mirava a ottenere l’assoluzi dell’imputato dai reati di infedele dichiarazione contestati e non investiva i p relativi al contributo dato da Bombace al reato poi ritenuto in ordine al qu quindi, la difesa non ha avuto modo di interloquire.
La sentenza impugnata, in relazione ai capi c), d) ed e), va quindi annull senza rinvio con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica press Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai capi c), d) ed e dell’imputazione con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribun di Trieste e con rinvio ad altra Sezione delle Corte d’appello di Trieste, in rel al capo f), limitatamente alla fattura emessa dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE g) e s) dell’imputazione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 19/12/2024