Frode Carosello: la Cassazione Conferma i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione, in particolare quando si affrontano reati complessi come la frode carosello. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito per riesaminare i fatti. Il caso riguarda un imprenditore coinvolto in un vasto schema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore, titolare di una ditta individuale per la commercializzazione di bevande. Secondo l’accusa, confermata nei gradi di merito, questa società era in realtà una mera ‘scatola vuota’, creata con l’unico scopo di inserirsi in un meccanismo di frode carosello. L’impresa aveva emesso fatture false per un valore superiore a tre milioni di euro. Un elemento chiave, valorizzato dai giudici, era la totale estraneità dell’imputato al settore delle bevande, avendo egli sempre operato nel settore edile. Questo fatto è stato interpretato come una prova che la società non aveva alcuna reale operatività commerciale, ma serviva solo come veicolo per la frode. L’imputato, pur ammettendo la sua partecipazione, aveva tentato di minimizzare il suo ruolo, sostenendo di essere un semplice ‘gregario’ rispetto a un altro soggetto, il vero dominus dell’operazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e la frode carosello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dall’imputato non riguardavano vizi di legittimità della sentenza impugnata, come errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma si limitavano a riproporre questioni di fatto. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove e della sua responsabilità penale, un’attività che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già esaminato e disatteso, con argomentazioni corrette e logiche, gli stessi punti sollevati nel ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già adeguatamente vagliate e respinte nel merito. La piena adesione dell’imputato al meccanismo della frode carosello era un dato non contestato. La stessa dichiarazione dell’imputato di essere in società con il dominus della vicenda è stata letta come una conferma del suo coinvolgimento consapevole. La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione, basandosi su elementi concreti come la natura fittizia dell’attività commerciale rispetto all’esperienza professionale dell’imputato. Non ravvisando alcuna ‘assenza di colpa’ nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere fondato su precise questioni di diritto e non può essere un pretesto per ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La decisione conferma la severità dell’ordinamento nel sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Per i reati fiscali complessi come la frode carosello, dove l’accertamento dei fatti è cruciale, una volta che i giudici di merito hanno raggiunto una conclusione logicamente motivata, le possibilità di ribaltare la sentenza in Cassazione si riducono drasticamente se non si possono evidenziare autentici errori giuridici.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva censure in punto di fatto che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, rappresentando una mera riproduzione di profili già disattesi.
Qual era lo scopo della società individuale costituita dall’imputato secondo i giudici?
Secondo la ricostruzione dei giudici, la società non aveva altro scopo se non l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un importo di oltre tre milioni di euro, essendo la sua attività dichiarata (commercializzazione di bevande) del tutto estranea all’esperienza lavorativa dell’imputato (settore edile).
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PACHINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione con riguardo all’accertamento della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale rib piena adesione dell’imputato alla “frode carosello” – peraltro non contestata – posto che stesso COGNOME (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) ha dichiarato di essere in società insieme a COGNOME – ovvero il dominus della vicenda, rispetto al quale egli sarebbe stato mero gregario e considerando che la ditta individuale, all’uopo costituita, di cui l’imputato era titolare come oggetto sociale la commercializzazione di bevande, mentre lo COGNOME aveva sempre lavorato nel settore edile, a dimostrazione che detta società non aveva altro scopo ch l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nell’ordine di oltre tre milioni di euro;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.