Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1083 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1083 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 10/01/2025 dalla Corte d’Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/01/2025, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 05/12/2023, con la quale – per quanto qui rileva COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all’art. 41 cod. pen., a lui ascritto quale promotore, capo e organizzatore (capo 0), nonché dei reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti ai capi A (da Al e Cl della rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di associazione per delinquere. Si censura la sentenza per aver sostanzialmente ignorato, o ritenuto irrilevanti, gli argomenti difensivi svolti in ordine all’assenza di un programma comune, alla mancata conoscenza di molti dei presunti sodali, all’insussistenza di contatti tra il ricorrente e gli amministrat delle varie società coinvolte.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ruolo apicale attribuito al COGNOME. Si censura la motivazione sul punto, imperniata solo sugli esiti delle risultanze captative di altro procedimento, in parte privi di certezz come riconosciuto dalla stessa sentenza. Si lamenta il carattere apodittico delle argomentazioni, a fronte di motivi di appello che evidenziavano l’incertezza temporale della presunta adesione (con il subentro a COGNOME NOME), e la mancanza di indicazione sull’incameramento del profitto. Si censura inoltre il riferimento alla “verosimiglianza” della spiegazione alla mancanza di rapporti con COGNOME NOME.
2.3. Vizio di motivazione per travisamento, in relazione a quanto affermato in sentenza circa la riconducibilità al COGNOME delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, asseritamente utilizzate per le frodi carosello. Si lamenta la mancata valorizzazione di quanto dedotto in appello sia a proposito delle dichiarazioni liberatorie della COGNOME e di COGNOME NOME, sia al servizio di o.c.p. del 24/03/2022, nel quale gli operanti avrebbero ascoltato il COGNOME rivendicare espressamente a sè la RAGIONE_SOCIALE: a tale ultimo riguardo, si censura la sentenza per aver ignorato che ciò non era stato riportato nell’annotazione di P.G. redatta in quella data, che perciò sconfessava la successiva annotazione (11/05/2022) valorizzata in sentenza. Si censura altresì la motivazione addotta a proposito delle censure svolte con i motivi di appello circa la mancanza di documentazione riguardante la fatturazione intercorsa tra fornitore estero e l’acquisto operato dalla prima società italiana.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell’affermazione di responsabilità per il reato sub A7). Si censura il silenzio della Corte sul fatto che i cessionario della merce venduta dalla IAN non era – come ipotizzato nel capo di accusa – la società estera RAGIONE_SOCIALE, ma la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a un soggetto (MENNO) facente parte alla diversa filiera facente capo al coimputato COGNOME.
Si evidenzia poi la mancata considerazione dei rilievi imperniati sul fatto che, per le contestazioni diverse dal capo A2), era stata indicata la tipologia di prodotto e gli importi globali ma non anche i corrispettivi unitari concordati per le singole transazioni tra i missing trader e le società RAGIONE_SOCIALE, con conseguente impossibilità di
risalire all’IVA e alle singole fatture. Con riferimento ai capi A3) e A4), si evidenzi che il mero rinvio adesivo alla sentenza di primo grado non era idoneo a sanare le lacune motivazionali in ordine alla ritenuta identità delle merci nella prima e nell’ultima transazione.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna per le condotte di cui al capo C1). Si censura la ritenuta possibilità di affermare la responsabilità del COGNOME per le condotte del 2021, pur in assenza di prove, sulla sola base del fatto che il flusso cartolare in uscita dall’Ital accertato in quell’anno, proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE verso le società estere attribuite al ricorrente, aveva connotazioni di evasione dell’IVA analoghe a quanto verificato nel 2022 (con gli altri capi di imputazione). Si contesta l’assunto per cui la responsabilità per un fatto-reato possa automaticamente determinare la responsabilità per un’altra condotta, in assenza di prove specifiche sul punto.
2.6. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio. Si censura il riferimento della Corte territoriale all’assenza di elementi nuovi, e la mancata risposta al motivo in cui si lamentava il difetto di motivazione sugli aumenti per i reati-satellite.
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si censura il mancato apprezzamento della ricostruzione difensiva offerta, anche con motivi nuovi, in ordine alla determinazione del profitto confiscabile, non potendo ritenersi adeguata una motivazione consistita nella mera adesione alla quantificazione del profitto operata dal primo giudice. Si censura infine il ricorso al principio di solidarietà tra gli associati, in contrasto con il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo la “doppia conforme” adeguatamente motivata sotto tutti i profili censurati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative all’affermazione di penale responsabilità per il capo Cl, mentre le censure concernenti gli altri capi di imputazione devono essere rigettate.
L’odierna impugnazione ha ad oggetto la “doppia conforme” di condanna a carico di COGNOME NOME, ritenuto responsabile dai giudici di merito milanesi sia del reato associativo di cui al capo 0, a lui ascritto in posizione apicale, sia dei reati-fine di emissione di fatture per operazioni inesistenti, megli descritti ai capi da Al a A8 e al capo Cl della rubrica.
2.1. Secondo l’ipotesi accusatoria, il sodalizio in questione era dedito alla commissione di una serie indeterminata di “frodi intracomunitarie carosello”, di carattere “chiuso” o “aperto”, poste in essere a fini di evasione dell’IVA attraverso il sistematico ricorso ad un articolato meccanismo illecito, consistente in plurime cessioni di prodotti tecnologici, da parte di società aventi sede all’interno della UE, a società “cartiere” (o missing trader) e poi a società RAGIONE_SOCIALE, di primo o secondo livello: prodotti poi riacquistati al termine del “ciclo di lavaggio dell’IVA” da soci broker italiane, generando una percentuale di profitto per tutti i soggetti coinvolti. “In tale sistema dunque i prodotti tecnologici, acquistati all’estero, vengono fatti transitare in Italia al solo fine di effettuare il cd. salto dell’IVA attraverso soc cartiere e ulteriormente ceduti a società buffer (di I e II livello, alcune delle quali realmente operative nel settore), così da schermare la provenienza, e poi ulteriormente ceduti, a questo punto sottocosto, su mercati europei (carosello cd. “aperto”) ovvero fatti tornare alla società di origine per poi ricominciare il circui (carosello cd. “chiuso”)” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).
La concreta applicazione di tale complesso meccanismo alla fattispecie in esame, desunta dalla compiuta ricostruzione delle condotte illecite dei vari soggetti coinvolti nei fatti di cui al capo A2, e ritenuta esser stata “replicata” nelle al frodi carosello in contestazione, è stata affermata dal primo giudice in questi termini, espressamente richiamati dalla Corte territoriale (pag. 22): “i prodotti elettronici venivano ceduti in Italia da società estere gestite dal COGNOME: tra queste la 2 TARGA_VEICOLO RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE SPOLKA RAGIONE_SOCIALEoRAGIONE_SOCIALE., la CAFFINOZE Z.o.o., ecc.; gli acquisti in Italia venivano effettuati per il tramite delle soc missing trader COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e della società RAGIONE_SOCIALE, sotto la gestione operativa di COGNOME e COGNOME; successivamente, le missing trader vendevano sottocosto praticando il saldo di imposta, ovvero non pagando COGNOME; a quel punto, COGNOME canalizzava il flusso dei prodotti verso la società di II livello RAGIONE_SOCIALE, con la complicità del gestore di fatto COGNOME, che poi rivendeva il tutto alla società RAGIONE_SOCIALE; altri acquisti venivano fatti confluir società gestite da COGNOME COGNOME COGNOME altri clienti ancora da individuare; alcune missing trader peraltro, quali la RAGIONE_SOCIALE, risultavano utilizzate anche dallo COGNOME e dunque venivano utilizzate per alimentare entrambe le filiere; come da iniziali indicazioni fornite da COGNOME e COGNOME, i medesimi prodotti venivano poi rivenduti dalla società broker RAGIONE_SOCIALE (lo stesso avveniva attraverso la filiera gestita da COGNOME attraverso altre società broker) a società estere rientranti anch’esse nella sua gestione: tra queste la RAGIONE_SOCIALE B.V., la RAGIONE_SOCIALE, e la stessa RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE rivendeva con un congruo margine di ricarico, non inferiore all’i% dell’imponibile; per effetto del sal d’imposta praticato dalle missing trader, la merce veniva riacquistata dalle società
del COGNOME poste alla base della catena a un prezzo inferiore rispetto a quello di ingresso in Italia”.
2.2. Come si è già evidenziato nell’esposizione introduttiva, i difensori del COGNOME hanno censurato la conferma della decisione di condanna sia quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo e della posizione apicale attribuit al ricorrente, sia quanto ad alcuni tra i reati fine (capi A7, A3, A4, C1).
I paragrafi successivi saranno dedicati alla disamina di tali doglianze. È peraltro opportuno formulare sin d’ora, al riguardo, due rilievi di fondo.
Da un lato, i motivi di ricorso presentano (salvo quanto si dirà per il capo Cl.: cfr. infra, § 7) connotazioni reiterative di censure esaminate e compiutamente disattese dalla Corte territoriale, con cui si finisce per sollecitar inammissibilmente, in questa sede – una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella motivatamente accolta dalle sentenze di primo e di secondo grado (da valutare come un complesso argomentativo unitario, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”).
D’altro lato, le censure proposte appaiono, per alcuni aspetti, prive della necessaria specificità, in quanto evitano di confrontarsi con elementi risultati di centrale rilievo, nella complessiva struttura motivazionale sviluppata dai giudici di merito.
Si allude, per un verso, alle copiose dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato COGNOME, diffusamente riportate nella sentenza di primo grado, nelle quali egli non solo illustra nel dettaglio il meccanismo fraudolento (pag. 94 sent. G.i.p.), ma ricostruisce anche l’origine dei propri rapporti con il COGNOME e l’accettazione della proposta di quest’ultimo di “lavorare” svolgendo le mansioni precedentemente svolte dal deceduto COGNOME NOME (cfr. pag. 92 seg. della predetta sentenza).
Per altro verso, si fa riferimento all’assenza di effettivo confronto con le condotte illecite di cui al capo A2, ricostruite compiutamente anche dal punto di vista documentale, nel senso che le conversazioni tra il COGNOME e gli altri indagati risultano pienamente riscontrate dalla catena di fatturazioni prodotta dai diversi passaggi conseguenti alla importazione dalla RAGIONE_SOCIALE alla missing trader COGNOME: si tratta delle successive cessioni effettuate dalla cartiera (esponendo COGNOME senza versarla), e da questa alla RAGIONE_SOCIALE, poi alla RAGIONE_SOCIALE e infine alla RAGIONE_SOCIALE, società “che li riesporta nuovamente a beneficio di altre due società conduit del COGNOME (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE)” (cfr. pag. 9 segg. della sentenza di primo grado, pag. 5 della sentenza impugnata). È superfluo sottolineare che, nell’apprezzamento degli elementi a carico concernenti gli altri reati-satellite, ed in particolare nel riscontro – emergente dalle risultanze dichiarative e captative del medesimo modus operandi già scrutinato a proposito del capo A2, i giudici di
merito hanno tutt’altro che illogicamente valorizzato la compiuta ricostruzione relativa a tale capo di accusa, rimasta priva di confutazione da parte della difesa ricorrente.
Il motivo volto a contestare la sussistenza di un’associazione per delinquere, finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di frodi carosello, è privo di fondamento.
Nel condividere integralmente l’iter motivazionale della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello (pag. 69 seg.) ha posto in evidenza le risultanze comprovanti gli elementi strutturali del reato associativo, valorizzando: la funzionalizzazione dell’intera attività criminosa alle frodi carosello, attraverso l reiterazione indefinita del relativo schema; la disponibilità di numerose società strumentali per i vari passaggi, e di consistenti somme di danaro a disposizione del ricorrente; la ripartizione di ruoli tra gli associati (con il COGNOME in grado di utilizzare società a lui riferibili sia per l’importazione alle missing trader, sia per il riacquisto finale, relazionandosi, si volta in volta, con gli altri associati coin nell’amministrazione delle cartiere, della società broker, ecc.).
Le conclusioni della Corte territoriale appaiono perfettamente in linea con quelle raggiunte dal giudice di primo grado, all’esito di un percorso argomentativo compiuto (cfr. pag. 61 segg., alle quali si rimanda anche per lo schema riassuntivo del modus operandi e per i profitti generati dal cd. salto dell’IVA, in grado di remunerare tutti i soggetti coinvolti attraverso la percentuale di ricarico stabili per ogni passaggio).
A fronte di tali concordi valutazioni, le censure difensive si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dele risultanze acquisite, imperniata sull’emersione anche di altri soggetti non ancora compiutamente identificati al momento della sentenza di primo grado, e sulla asserita assenza di contatti tra il RAGIONE_SOCIALE ed alcuni associati. Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni del tutto prive di rilevanza decisiva, come correttamente puntualizzato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 69-70), e che in alcuni casi – come si vedrà ad es. quanto ai rapporti con COGNOME NOME, amministratrice della broker appaiono anche privi di adeguato confronto con le risultanze dichiarative e captative acquisite.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che riguarda i rilievi volti a contestare il ruolo apicale attribuito al COGNOME nel sodalizio di cui al capo 0: rilievi che appaiono anche in questo caso reiterativi e non corredati da adeguato confronto con le risultanze captative e dichiarative acquisite.
La Corte territoriale ha diffusamente affrontato la questione, valorizzando (pag. 70 seg.) le conversazioni in cui il COGNOME era emerso come il “mandante” delle retrodatazioni di danaro, ovvero come il regista delle transazioni (per via delle indicazioni date ai correi COGNOME e COGNOME sul prezzo da
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calcolare in vista delle offerte), e disattendendo i rilievi difensivi imperniati su “comparsa” sulla scena del ricorrente solo dopo il decesso di COGNOME NOME, e alla mancanza di contatti con la COGNOME, amministratrice della broker RAGIONE_SOCIALE In particolare, la Corte ha osservato, rispettivamente, che la preesistenza del meccanismo all’ingresso del COGNOME costituiva aspetto irrilevante (ben potendo egli essersi inserito in un sistema fraudolento già operativo, assumendone la guida), e che proprio la sua posizione sovraordinata gli consentiva di avvalersi sistematicamente dell’opera del COGNOME, incaricato della organizzazione a livello interno delle catene di acquisti e vendite, e perciò in grado di interfacciarsi con la COGNOME e gli altri soggetti sulla base delle direttive fornite dal COGNOME.
Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale devono essere apprezzate unitamente alla più diffusa trattazione contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 65 e poi 67 segg.), in cui era stata presa in considerazione non solo l’attività di importazione svolta dal COGNOME tramite le società estere, ma anche le indicazioni fornite ai correi per l’individuazione delle compagini sociali (anch’esse nella disponibilità del ricorrente) destinatarie della merce rivenduta dalla broker IAN, ovvero per il dirottamento della merce medesima in favore di società spagnole (pag. 68). In tale prospettiva, il G.i.p. aveva richiamato sia le riunioni tenute dal COGNOME con i coimputati COGNOME e COGNOME in varie località (pag. 69 seg.), sia le numerosissime conversazioni pienamente idonee a riscontrare l’ipotesi accusatoria (cfr. per tutte pag. 82, in cui il COGNOME indica al COGNOME le specifiche offerte da formulare alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
Si tratta di un compendio argomentativo che appare immune da rilievi di contraddittorietà o manifesta illogicità, e che risulta ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni del COGNOME, il quale aveva tra l’altro precisato di aver accettato la proposta del COGNOME di svolgere il lavoro svolto dal COGNOME prima di morire (pag. 92), e di aver costantemente ricevuto dall’odierno ricorrente, attraverso la messaggistica istantanea, indicazioni sulle offerte di prodotti da società estere “per far partire il carosello” (pag. 94, cui si rimanda anche per le ulteriori precisazioni del COGNOME relative alle indicazioni del COGNOME sulle percentuali di ricarico).
Come già accennato, il fondamentale contributo dichiarativo offerto dal COGNOME non è stato oggetto di confutazione alcuna da parte della difesa, così come l’ulteriore osservazione del G.i.p. (pag. 108) secondo cui anche il COGNOME e lo COGNOME, sia pure con minor precisione rispetto al COGNOME, avevano ammesso la propria partecipazione al meccanismo illecito.
5. Le doglianze veicolate con il terzo motivo, volte a contestare la riferibilit al COGNOME di alcune società coinvolte nelle frodi carosello, presentano
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connotazioni palesemente reiterative, e non corredate da adeguato confronto con quanto esposto dai giudici di merito.
La Corte territoriale ha conferito decisiva rilevanza, quanto alla riferibilità del RAGIONE_SOCIALE al ricorrente, alla conversazione in cui quest’ultimo chiedeva che i pagamenti relativi agli acquisti effettuati da tale società gli fossero previamente comunicati dal soggetto incaricato di effettuare i bonifici, in modo da consentirgli di dare indicazioni su dove far confluire le somme (cfr. pag. 72 della sentenza impugnata e pag. 26 della sentenza di primo grado, da cui emerge chiaramente la lamentela di COGNOME con COGNOME per l’inottemperanza a tale genere di istruzioni). Si tratta, all’evidenza, di una conversazione del tutto univoca, che la difesa ha ritenuto di poter confutare sulla base delle dichiarazioni della COGNOME (secondo cui i titolari della società sarebbero soggetti olandesi) e sulla mancata riproduzione, nell’informativa del maggio 2022, di quanto riportato in un’annotazione del precedente mese di marzo circa una riunione avente ad oggetto tale società.
Al riguardo, deve osservarsi che – anche a voler prescindere dalla ovvia considerazione per cui l’assenza di riferimenti in una informativa di P.G. non comporta, di per sé, l’erroneità di quanto riportato in una precedente annotazione – la discrasia evidenziata risulta palesemente inidonea a privare di rilievo la dirompente valenza della conversazione cui si è accennato, avvenuta nel precedente mese di gennaio, mentre – quanto alle dichiarazioni della COGNOME – risulta immune da censure l’osservazione della Corte territoriale, secondo cui l’attribuzione a soggetti olandesi non escludeva certo la titolarità di fatto, in ca al COGNOME, della compagine sociale.
Inoltre, ed anzi soprattutto, occorre evidenziare che la difesa evita di confrontarsi non solo con ulteriori conversazioni tra il ricorrente ed il COGNOME comprovanti il pieno coinvolgimento della 2 WAY nelle operazioni fraudolente (cfr. pag. 20 della sentenza di primo grado, in cui il COGNOME dà all’altro istruzioni sulla divisione degli importi: “ok questi 20 mila poi andranno tutti a RAGIONE_SOCIALE“), ma anche – come già in precedenza ricordato (cfr. supra, § 2.2) – con le schiaccianti risultanze emerse con riferimento al capo A2.
Si allude a due ulteriori conversazioni tra il ricorrente ed il COGNOME, relative al predetto capo e aventi ad oggetto l’offerta per il riacquisto finale di 1500 airpods alla società RAGIONE_SOCIALE e di 1000 alla RAGIONE_SOCIALE: nella prima, i due discutono sul prezzo conseguente alla offerta di 170,11, con il COGNOME che richiama il prezzo fatto con la RAGIONE_SOCIALE (“mi sembra 186”); nella seconda, avvenuta poche ore dopo, il ricorrente conferma al COGNOME i versamenti relativi alla merce predetta (“Perfetto…io domani mattina pagherò i 1500 Airpods di RAGIONE_SOCIALE e dopo domani pagherò i 1000 di RAGIONE_SOCIALE…e domani comincio a mandare altre offerte”).
Appare superfluo evidenziare quanto tale conversazione, rimasta priva di qualsiasi confutazione da parte della difesa, evidenzi l’indiscusso controllo del COGNOME sulle varie società evocate. Ma quel che occorre adeguatamente sottolineare è il fatto che il COGNOME ha cura di precisare al COGNOME che l’offerta in questione è a lui arrivata “da NOME“: circostanza che all’evidenza dimostra il diretto rapporto esistente – proprio per l’organizzazione e l’esecuzione delle condotte fraudolente – tra il ricorrente e la COGNOME, negato dalla difesa ma senza il minimo confronto con gli elementi posti a sostegno del capo A2.
In tale complessivo contesto, del tutto univoco, risulta immune da censure la conclusiva affermazione della Corte territoriale, secondo cui alle carenze documentali relative alle altre fattispecie è stato possibile ovviare attraverso i lavoro ricostruttivo degli inquirenti, dimostrativo della inesistenza delle operazioni sottese ai flussi di fatturazione, e alle dichiarazioni confessorie dei coimputati (cfr pag. 73 della sentenza impugnata).
6. Per ciò che riguarda le doglianze proposte avverso i soli reati satellite rubricati ai capi A7, A3 e A4, si tratta di rilievi che attengono al merito dell valutazioni espresse dai giudici di merito, senza adeguato confronto con i percorsi argomentativi esposti da questi ultimi (da valutare congiuntamente, nella più volte richiamata prospettiva della “doppia conforme”).
6.1. In relazione al capo A7, i rilievi difensivi sulle considerazioni svolte dall Corte territoriale (in base agli esiti investigativi della Guarda di Finanza sull canalizzazione delle false fatture: cfr. pag. 74) risultano del tutto inidonei a privar di valenza accusatoria quanto dettagliatamente esposto, nella sentenza di primo grado, in ordine alla fraudolenta operazione descritta nel predetto capo (fornitura di 5400 hard-disks Toshiba): in quella sede, erano state infatti valorizzate le intercettazioni comprovanti l’attuazione del consueto modus operandi e i servizi di o.p.g. con cui erano stati “catturati”, attraverso telecamere, gli appunti redatti da COGNOME all’interno della propria auto (cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado). Un compendio argomentativo tutt’altro che illogico, rimasto privo di confutazione da parte della difesa ricorrente.
È qui sufficiente richiamare, a tal proposito, la conversazione tra il COGNOME e la COGNOME (“t’è arrivata l’offerta di cinquemila e quattro Toshiba per RAGIONE_SOCIALE?”) e quella successiva tra il COGNOME e COGNOME, nella quale – anche stavolta quest’ultimo chiede al ricorrente indicazioni su come effettuare il versamento di 258mi1a Euro a CAFFINOZE (nuova società riferibile al BENICVENG0): si chiarisce, da parte del G.i.p., che la riferibilità di tale versamento all’operazione del capo A7 è stata desunta dalla osservazione degli appunti presi dal COGNOME (cfr. pag. 45).
6.3. Per ciò che riguarda il capo A3, deve osservarsi che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado, ha condiviso la
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valorizzazione operata dal G.i.p. delle risultanze captative, univoche nel ricondurre la frode carosello di tipo “chiuso” al COGNOME, emerso nelle conversazioni sia quale fornitore estero della società RAGIONE_SOCIALE, sia quale destinatario finale delle cessioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE B.V.
Si tratta di indicazioni pienamente coerenti con quanto esposto nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 26 segg.), in cui sono esposte le conversazioni comprovanti non solo il “duplice” ruolo al solito svolto dal COGNOME, ma anche la necessità di controllare i “seriali” della merce compravenduta, onde evitare duplicazioni di transazione sullo stesso materiale (cfr. le conversazioni, coinvolgenti anche la COGNOME, esposte a pag. 30 segg. della sentenza di primo grado).
6.3. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento al capo A4.
Le sintetiche osservazioni svolte dalla Corte territoriale, a sostegno della riferibilità al COGNOME della società RAGIONE_SOCIALE, devono essere apprezzate congiuntamente a quanto esposto – e non adeguatamente confutato dalla difesa ricorrente – nella sentenza di primo grado (pag. 33 seg.), con particolare riguardo alle conversazioni in cui, da un lato, il COGNOME annuncia al COGNOME, al solito, l’arrivo di una fornitura di prodotti informatici pregandolo di “farli off alla società RAGIONE_SOCIALE, e precisando che quest’ultima avrà i soldi per pagare solo il successivo mercoledì; nonché – d’altro lato – alle conversazioni in cui il COGNOME, sollecitato dal COGNOME, precisa che il materiale informatico sarebbe giunto alla RAGIONE_SOCIALE privo dei numeri seriali, essendo stato accertato, con la COGNOME, che 250 pezzi erano già transitati dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 37 seg.). Appare superfluo sottolineare la perfetta omogeneità dell’operazione, desunta da tali conversazioni, rispetto all’ipotesi accusatoria, anche quanto al ruolo dominante svolto dal COGNOME.
Ritiene invece il Collegio che le censure difensive, svolte a proposito del capo Cl, colgano nel segno.
Si tratta di operazioni risalenti ad epoca anteriore all’avvio delle indagini e dell’attività captativa, in relazione alle quali il G.i.p. aveva affermato responsabilità del ricorrente sulla sola scorta del flusso cartolare accertato, con riferimento a quel periodo, dalla RAGIONE_SOCIALE verso alcune delle società olandesi che sarebbero risultate, grazie alle investigazioni svolte nel periodo successivo, riferibili al COGNOME (cfr. pag. 51 della sentenza di primo grado).
Il motivo di appello volto a contestare la condanna per il capo C1, in quanto motivata senza alcun supporto probatorio circa il concreto contributo dato dal COGNOME alle transazioni rilevate nel periodo precedente, è stato disatteso dalla Corte d’Appello osservando che “pure in mancanza di conversazioni
intercettate tra gli imputati, le indagini di P.G. hanno provato il flusso cartolare i uscita dall’Italia operato da RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2021, verso società conduit olandesi riconducibili al COGNOME, secondo lo stesso schema delittuoso di evasione dell’IVA adoperato per i delitti commessi nel 2022″ (cfr. pag. 75 della sentenza impugnata).
Ad avviso del Collegio, si tratta di un passaggio motivazionale apodittico, perché imperniato esclusivamente su una sorta di automatica trasposizione, nel periodo che rileva per le condotte sub C1, delle argomentazioni che sono state svolte a proposito degli altri capi di accusa, sulla base di convergenti risultanze dichiarative, captative ed in parte anche documentali cui si è in precedenza accennato. Una trasposizione che, al contrario, non risulta corredata da alcun ulteriore elemento idoneo a comprovare la centralità del ruolo del COGNOME anche nelle precedenti vicende, nei termini emersi dalle inequivocabili intercettazioni cui si è fatto riferimento anche in questa sede.
8. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna per il capo C1, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, e per l’eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio (trattandosi del reato ritenuto più grave) e della confisca. Conseguentemente, devono ritenersi assorbite, in questa sede, le censure proposte dalla difesa del COGNOME, in ordine a tali due ultimi profili, con il sesto ed il settimo motivo di ricorso.
Nel resto, alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, il ricorso deve essere invece rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C1 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Assorbiti il sesto ed il settimo motivo, rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 16 ottobre 2025
Il Consigli GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente