Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Carpignano Sesia (No) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 2/3/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2/3/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 22/4/2022 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 8, d. Igs. 10 ma 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati. La responsabilità del ricorrente sarebbe stata confermata pur in assenza di elementi di prova, ed a
fronte di generici indizi, oltre che di presunzioni; in particolare, non vi sarebb riscontro alla tesi per cui la “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe preso parte ad una presunta frode carosello facente capo ad “RAGIONE_SOCIALE” (di seguito, NOME) e costituirebbe una mera “cartiera” priva di autonomia, difettando qualunque accertamento sulla stessa società, a differenza di quanto avvenuto per altre emittenti. In senso contrario, peraltro, la difesa avrebbe prodotto documenti dai quali risulterebbe l’effettiva operatività dell’ente, ma di questi la sentenza non terrebbe conto. Entrambi i reati contestati, pertanto, non sarebbero stati riscontrati nei loro elementi oggettivi, così come nel necessario profilo psicologico del dolo specifico;
carenza e/o illogicità della motivazione con riguardo alla memoria difensiva depositata all’udienza del 10/12/2021. La Corte di appello non avrebbe valutato, se non con affermazioni apodittiche e non motivate, quanto contenuto nella memoria in oggetto, specie con riguardo alla consulenza tecnica della difesa. La documentazione prodotta in quella sede, peraltro, sarebbe di assoluto rilievo, in quanto dimostrerebbe che la “RAGIONE_SOCIALE” non sarebbe affatto una scatola vuota, ma una società pienamente operativa, dotata di beni, strumenti e personale, con documentazione regolarmente tenuta ed effettivo commercio di beni. La mancata valutazione di questi argomenti, da parte della sentenza, ne comporterebbe la nullità;
erronea applicazione della legge penale con riguardo alla determinazione delle pene accessorie. Il Tribunale avrebbe irrogato il trattamento accessorio di cui all’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000 in misura prossima o pari al medio edittale, se non superiore, senza alcuna motivazione, e la Corte di appello si sarebbe limitata a recepire tale decisione con argomento apodittico, dunque da censurare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale dell decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, il ricorso trascura che la Corte di appello – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettive
risultanze dibattimentali e su considerazioni pienamente logiche; come tale, quindi, non censurabile.
5.1. La sentenza, in particolare, ha ricostruito il meccanismo di frode carosello che il ricorrente aveva ideato, servendosi di molte società (italiane ed estere) a lui solo riconducibili, volto alla sterilizzazione del pagamento dell’IVA attraverso una fittizia movimentazione del medesimo bene (traffico telefonico), oggetto di molteplici passaggi privi di una qualunque giustificazione economica lecita. Nello specifico, quattro società estere – sempre riferibili al NOME – acquistavano il bene da multinazionali realmente esistenti ed operanti; le stesse società, poi, lo rivendevano ad altri quattro soggetti con sede sul territorio nazionale (facenti capo sempre al ricorrente), i quali, a loro volta, cedevano il traffico telefonico a du società filtro (Orangecom e Vodacom), che, infine, lo cedevano ad RAGIONE_SOCIALE (poi, RAGIONE_SOCIALE). La totalità di questi passaggi, così come la diretta riferibilità gestionale al solo ricorrente di tutte società coinvolte, quantomeno di fatto, non costituisce motivo di ricorso.
5.2. Di seguito, i Giudici del merito hanno preso in esame la “RAGIONE_SOCIALE“, unica società coinvolta in questo giudizio, ed hanno concluso che anche questa ancora amministrata dal COGNOME, formalmente – doveva essere ritenuta un tassello, sia pur limitato, della frode carosello riscontrata. Al riguardo, il Tribunale – p ripreso dalla Corte di appello – aveva evidenziato che: a) le operazioni commerciali richiamate nelle imputazioni erano avvenute con società coinvolte nel medesimo meccanismo fraudolento; b) il bene scambiato con le operazioni medesime era lo stesso oggetto della fittizia circolazione, sempre diretta ad “NOME“, accertata con riguardo a tutte le altre società; c) il periodo di riferimento era il medesimo Ancora, e dunque rafforzando gli elementi indiziari a fondamento della responsabilità, le sentenze – con argomento in fatto non censurabile – hanno sottolineato che la documentazione offerta dalla difesa non aveva fornito alcuna prova certa circa l’effettività delle operazioni fatturate (come indicato alle pagg. 11-12), il cui unico fine commerciale – si ribadisce – era quello di far pervenire i bene al destinatario finale “NOME” attraverso ripetuti passaggi, orizzontali e verticali, volti esclusivamente all’evasione dell’IVA.
5.3. Di seguito, la Corte di appello ha preso in esame la memoria e la documentazione prodotte dalla difesa, ma non le ha ritenute idonee a superare gli argomenti a sostegno dell’accusa; in particolare, quanto ai documenti ne ha sottolineato l’irrilevanza ai fini del giudizio, non risultandone neppure uno idoneo a provare l’effettivo svolgimento dell’attività di compravendita di traffico telefonic riportata nelle fatture contestate. Ancora, con riguardo ad un profilo mosso anche nel ricorso, la sentenza ha evidenziato che la “RAGIONE_SOCIALE“, nel periodo di interesse (2013), aveva svolto formale attività commerciale soltanto nei confronti
di società pacificamente coinvolte nella frode carosello; il fatto che, poi, l’ent avesse effettivamente operato sul mercato in altre occasioni, nulla toglieva al quadro indiziario raccolto, emerso indubbiamente grave, preciso e concordante.
5.4. La responsabilità per entrambi i capi di imputazione, dunque, risulta sostenuta da una motivazione solida e priva di profili di illogicità, anche con riguardo all’elemento soggettivo dei reati – dolo specifico – che le sentenze hanno adeguatamente tratto dal contesto complessivo nel quale gli interventi di “RAGIONE_SOCIALE” erano avvenuti, quale tassello di un ampio ed articolato mosaico illecito nei termini sopra richiamati.
Il ricorso risulta infondato, di seguito, anche con riguardo al secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in tema di pene accessorie.
6.1. La Corte di Appello ha richiamato al riguardo la sentenza di primo grado, che aveva ampiamente motivato sull’intero trattamento sanzionatorio (pag. 11), sottolineando il ruolo avuto dalla società e dalle singole operazioni nell’intero meccanismo fraudolento, particolarmente rilevante e rodato, così come la spiccata abilità mostrata dal ricorrente, insieme alla sua capacità criminale, ben evidenziata da un dolo di reato la cui intensità “è collocabile al vertice massimo sia in punto di volontarietà che di rappresentazione”. Tale motivazione, che dunque coinvolge tanto l’entità della pena principale che la durata di quelle accessorie, appare a questa Corte del tutto adeguata e non meritevole di censura.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023
Il Cgetigliere estensore Il Presidente