Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45531 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45531 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 del Tribunale della libertà di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al capo F4), l’inammissibilità nel resto;
udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Milano, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano, contestualmente alla convalida dell’omologo provvedimento adottato d’urgenza dai Procuratori europei delegati, avente ad oggetto il profitto generato dai delitti di cui agli artt. 4 commi 1 e 3, cod. pen., 3 I. n. 146 del 2006 (capo O) e artt. 61 -bis, 81 cpv., 110 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo F4), gli unici, tra quelli contestat alla COGNOME, nella veste di legale rappresentante dalla RAGIONE_SOCIALE (d’or in avanti RAGIONE_SOCIALE), in relazione ai quali è stata disposta la misura ablativa.
Va peraltro chiarito che i fatti ascritti alla ricorrente si collocano all’intern un vasto e complesso procedimento avviato in sede europea avente ad aggetto il fenomeno delle cd. “frodi carosello”, nel cui ambito sono stati emessi anche provvedimenti di natura cautelare personale – nei confronti, tra gli altri, anche di NOME COGNOMECOGNOME all’epoca amministratrice della RAGIONE_SOCIALE – all’esito del ferm disposto dai Procuratori europei nei confronti di alcuni indagati, tra cui la COGNOMECOGNOME
In via di estrema sintesi, gli addebiti hanno ad oggetto operazioni commerciali realizzate attraverso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, gestite da NOME COGNOME e “NOME” COGNOME, attraverso le quali i beni (nella specie, Airpods e altri dispositivi elettronici) venivano ceduti a monte da società conduit riferibili a COGNOME a società missing trader italiane, per poi essere comprati sottocosto da ulteriori società cd. filtro e quindi venduti, sottocosto, all’esportatore I.A.N. RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, rivendeva gli stessi ben – in regime di esenzione i.v.a. – a società estere, sempre riconducibili a COGNOME, così lucrando vantaggi in termini non solo di concorrenzialità dei prezzi praticati, ma soprattutto di crediti i.v.a.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si eccepisce la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, e 321 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in relazione al fumus con riguardo alla valenza indiziante delle intercettazioni telefoniche poste a sostegno dell’accusa e alla dimostrazione della consapevolezza in capo alla COGNOME di partecipare alla contestata “frode carosello”. Dopo aver rappresentato che il provvedimento genetico si basa esclusivamente sul contenuto delle conversazioni intercettate, espongono i difensori che l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla valenza indiziante delle intercettazioni (s
indicano Sez. I n. 36218 del 2010 e Sez. II, n. 37794 del 2019), in quanto avrebbe valutato le conversazioni in materia atomistica, senza considerare valutare quelle, indicate dalla difesa (in particolare, l’intercettazione del 2 gennaio 2022 tra NOME e COGNOME, in cui i due si accordano per raccontare alla COGNOME una falsa scusa, ossia la momentanea mancanza di liquidità dell’acquirente, per giustificare la modifica della richiesta di fornitura, p confermata dalla conversazione del 24 gennaio tra NOME e la COGNOME), che dimostrerebbero la totale estraneità della COGNOME rispetto alla contestata frode carosello; invero, se la ricorrente fosse stata una complice, NOME non avrebbe avuto alcuna ragione di inventare la scusa della momentanea insolvenza dell’acquirente. A conferma dell’estraneità della COGNOME, i difensori indicano ulteriori conversazioni (quelle del 6 e del 21 aprile 2022 e l’ambientale n. 1358/2022), da cui parimenti emergerebbe come la donna non fosse parte del meccanismo truffaldino. Una conclusione del genere, ad avviso dei difensori, sarebbe avvalorata da una serie di messaggi whatsapp tra la COGNOME e il COGNOME, riportati alle p. 10 e 11 del ricorso, da cui emergerebbe come la ricorrente fosse allo scuro della reale portata delle operazioni illecite commesse dai coindagati COGNOME e COGNOME, il quale, peraltro, nel corso dell’interrogatorio, non ha espressamente affermato che la COGNOME fosse consapevole di partecipare alla frode carosello, avendo, per contro, dichiarato che “io per lei ero un broker”. Ad avviso dei difensori, pertanto, la motivazione sarebbe apparente con riferimento alla sussistenza di elementi probatori che dimostrino la consapevolezza, in capo alla COGNOME, di partecipare sia a un sodalizio criminoso, sia a un meccanismo truffaldino.
2.2. Con un secondo motivo si deduce, con riguardo al capo F4), la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 312 cod. proc. pen. in ordine alle ragioni per cui le fatture annotate nella contabilità di RAGIONE_SOCIALE ed emesse dai fornitori indicati nel capo di incolpazione debbano ritenersi soggettivamente false. Espongono i difensori che la condotta contestata alla COGNOME al capo F4) riguarda operazioni effettuate in epoca precedente rispetto alle intercettazioni e con società differenti rispetto a quella coinvolte negli altri capi incolpazione; di conseguenza, non vi sarebbero elementi per suffragare che il fatturato relativo a tali fornitori sia il frutto di operazioni fraudolente motivazione del Tribunale sarebbe apparente, perché non indicherebbe i riscontri fattuali, reperibili nelle citate note della G.d.F., da cui emergerebbe che la RAGIONE_SOCIALE abbia acquistato sottocosto merce peraltro non individuata né come specie, né come quantità nel capo di incolpazione; allo stesso modo, nemmeno sarebbero individuate le società che avrebbero rivestito il ruolo di “cartiera” nell’ambito delle operazioni commerciali svolte da RAGIONE_SOCIALE
2.3. Con un terzo motivo si censura la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. Ad avviso dei difensori, i Tribunale cautelare, in relazione al fumus del capo F4), avrebbe compiuto una inammissibile integrazione del provvedimento genetico, in violazione del disposto degli artt. 309 e 324 cod. proc. pen., come interpretato da Sez. U n. 18954 del 2018, Capasso.
In data 21 settembre 2023, i difensori dell’indagata hanno depositato motivi nuovi.
3.1. Con un primo motivo si censura la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, 321 cod. proc. pen. e l’inefficacia de decreto di sequestro preventivo per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in merito all’adozione, da parte del g.i.p., di autonomo decreto di sequestro preventivo. Espone la ricorrente che la richiesta di convalida del sequestro è stata inviata solo il 1 febbraio 2023, ore 12.40, quando era già scaduto il termine di 48 ore previsto dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., decorrente dal 30 gennaio 2023, ore 7.20, allorché il decreto di sequestro preventivo emesso dai Procuratori delegati europei è stato notificato a mani di NOME COGNOME, ovvero dalle ore 10.30, quando sono iniziate le operazioni di sequestro degli immobili; di conseguenza, il decreto adottato in via d’urgenza è ex lege inefficace ciò che, conseguentemente, travolgerebbe il successivo decreto emesso dal G.i.p. e l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame.
3.2. Con un secondo motivo si deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 321 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui ai capi di incolpazione O) e F4). I difensori lamentano che il Tribunale, con riguardo al capo O), non ha vagliato la correttezza dell’argomentazione del pubblico ministero – e recepita dal g.i.p. – in ordine alla quantificazione del profitto, e, con riguardo al capo F4), ha desunto al sussistenza del fumus dalle annotazioni inerenti alle attività investigative svolte, le quali, invece, non contengono alcun elemento specifico a carico della COGNOME, avendo un contenuto meramente riepilogativo.
3.3. Con un terzo motivo si eccepisce la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 321 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum in mora di cui ai capi di incolpazione O) e F4). Rappresentano i difensori che la motivazione sarebbe errata, laddove, operando un parallelismo con l’istituto del sequestro conservativo, ha ravvisato il periculum sulla base dello stato di incapienza della società, indipendentemente dal compimento di condotte di depauperazione da parte dei soggetti attinti, che, invece, avrebbe
dovuto essere oggetto di puntuale accertamento; sul punto, pertanto, la motivazione sarebbe meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consenti.
Si impongono, a tal proposito, due precisazioni preliminari.
3.1. In primo luogo, si rammenta che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 – dep. 27/04/2018, COGNOME, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279); nel compiere tale valutazione, il giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu ocu/i, cioè sia di immediato rilievo (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/, COGNOME, Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 240521).
In altri termini, con riferimento all’adozione del sequestro preventivo disposto in relazione a reati tributari, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quell soggettivo, essendo sufficiente, a tal proposito, l’indicazione dei dati di fatto che, come anticipato, non permettano di escludere ictu °cui/ la sussistenza di tale elemento.
3.2. In secondo luogo, vanno richiamati gli stringenti limiti posti dall’art. 325 cod. proc. pen., tali per cui il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, sicché è escluso dall’area di sindacabilità il vizio di motivazione salvo che lo stesso, nel caso in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, finisca per violare il dettato dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive l’obbligo di motivazione, a pena di nullità, delle ordinanze oltre che delle sentenze (si vedano, a conferma di tale conclusione, tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Napoli, Rv. 269656 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893, ove si precisa essere meramente apparente la
motivazione sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato).
Ciò posto, i primi due motivi attaccano profili ricostruttivi del fatto peraltro, ro riguardo al primo, facendo riferimento a giurisprudenza non pertinente, in quanto Sez. I n. 36218 del 2010 e Sez. II, n. 37794 del 2019 riguardano i criteri di valutazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche alla stregua di prove, mentre, nella vicenda in esame, si esige unicamente il fumus del reato ipotizzato – a fronte di una motivazione che, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente.
Invero, così venendo al primo motivo, il Tribunale ha ampiamente dato conto del consapevole coinvolgimento della ricorrente nella contestata “frode carosello”, evidenziato ‘plurimi e convergenti elementi desumibili non solo dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, ma anche dai contributi dichiarativi e dai dati documentali dettagliatamente esposti alle p. da 14 a 24 del provvedimento impugnato.
In particolare, come rilevato da Tribunale, dalle intercettazioni emerge chiaramente come “NOMENOME, ossia la COGNOME, fosse consapevolmente inserit% nel meccanismo fraudolento; emblematici, al riguardo, come indicato dal Tribunale, sono i progressivi trascritti agli allegati 132 e 133, in cui NOME e NOME parlano della necessità di “controllare il circuito” estero-Italia-estero per non esporsi a rischi, e i progr. n. 3242 e n. 388 del 15 febbraio 2022, in cui NOME e NOME, discutendo di uno screzio tra NOME e NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, fanno esplicito riferimento ai “passaggi” delle merci dalla società di logistica e, ad un certo punto, i due (WR) convengono sull’opportunità di non parlare a telefono; NOME richiama NOME con un apparato non sottoposto a intercettazione ma il dialogo tra i due è stato captato in ambientale attraverso il dispositivo installato sull’auto di NOME, il quale si rivolge a NOME per rassicurarla sul fatto che l merce che transita dalle logistiche di Rho e Bologna non arriva in via diretta a RAGIONE_SOCIALE, ma compie più “passaggi”, sino ad arrivare ad “NOME“, che poi consegna a RAGIONE_SOCIALE.
Allo stesso modo, con riguardo al secondo motivo – pur prescindendo dall’intima contraddittorietà nell’esposizione dei motivi, laddove, con il primo, si sostiene l’inconsapevolezza della ricorrente di partecipare a una frode carosello, la cui esistenza è data per acquisita dagli stessi difensori (“il ruolo di I.A.N. nell frode carosello, come già detto in precedenza, è un dato oggettivo, neppure
contestato dalla difesa”; p. 13 del ricorso), mentre con il secondo si contesta la sussistenza del delitto tributario di cui al capo F4): proprio quello attraverso i quale si realizza la frode carosello – il Tribunale ha desunto il carattere fittiz delle operazioni dal fatto che le società cartiere italiane interposte era tutte caratterizzate da una elevata criticità fiscale ed erano tutte prive di personale, di strutture e di capacità economiche, sicché non erano in grado di movimentare gli ingenti quantitativi di merce, oggetto delle operazioni indicate nelle fatture. Tali società, inoltre, come ritenuto dal Tribunale, erano create e utilizzate da COGNOME, con la collaborazione di COGNOME e COGNOME, i quali, di concerto, decidevano le strategie operative, i rapporti di fatturazione, i prezzi di circolazione cartolare della merce, come emerge chiaramente dal contenuto delle intercettazioni e dagli appunti di COGNOME che, con il COGNOME, determinava il prezzo anche dell’ultima cessione della “catena” di fatturazioni, ossia quella tra la RAGIONE_SOCIALE e le società estere riconducibili a COGNOME, secondo una percentuale di ricarico predeterminata e convenuta e in regime di esenzione i.v.a. Emblematiche, al proposito, sono le operazioni contestate ai capi Al) e A2), compiutamente descritte e analizzate dal Tribunale alle p. 14-18: il già chiaro contenuto delle conversazioni intercettate ha trovato puntuale conferma nelle fatture elettroniche estrapolate dalla banche dati in uso alla G.d.F., compendiate nell’annotazione del 21 ottobre 2022.
Il Tribunale, infine, ha richiamato il contenuto degli interrogatori resi da NOME, il quale ha descritto il sistema truffaldino, così confermando ulteriormente i dati già desumibili dalle conversazioni telefoniche e dalla documentazione analizzata dalla G.d.F.
Quanto al capo F4), in cui viene contestato l’utilizzato da parte di RAGIONE_SOCIALE di fatture per operazioni inesistenti emesse nei suoi confronti dai fornitor indicati negli anni 2019, 2020 e 2021, il Tribunale ha osservato, non in maniera apparente ma con un’argomentazione del tutto plausibile sul piano logico e ancorata ai dati raccolti nel corso delle indagini, che, secondo quanto ricostruito dalla G.d.F. nelle annotazioni in atti (puntualmente indicate a p. 21), anche le operazioni in esame presentano le medesime criticità riconducibili ad una frode carosello; come evidenziato dal Tribunale, anche in relazione a tali operazioni, la RAGIONE_SOCIALE rivestiva la medesima veste di società broker sin da epoca antecedente alla collaborazione con NOME, avendo nel tempo acquistato sottocosto in Italia prodotti poi rivenduti all’estero in regime di esenzione.
Orbene, ribadito che dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli
elementi indizianti e la scelta di quelli determinanti, tale complessiva argomentazione – che, si ribadisce, non deve attingere un grado di valutazione degli elementi fattuali di grado analogo a quello della gravità indiziaria, relativa alle sole misure personali, ma, unicamente, appunto, il fumus del reato per cui si procede – non può ritenersi assimilabile a una motivazione assente o “apparente”, con conseguente possibile prospettabilità del vizio di violazione di legge.
Il terzo motivo è inammissibile perché generico.
8.1. Come affermato da Sez. U, Capasso (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789-01), richiamata dalla difesa, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324 comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
8.2. Orbene, nel caso di specie la ricorrente si limita a denunciare, in maniera del tutto generica e assertiva, una inammissibile integrazione del provvedimento genetico in relazione alla sussistenza del periculum in mora; per contro, la ricorrente avrebbe dovuto censurare, in maniera puntuale, la motivazione del provvedimento genetico, evidenziandone la totale assenza ovvero la mancanza di autonoma valutazione da parte del g.i.p.: vizi della motivazione così gravi, al punto da non consentire l’esercizio dei poteri integrativi da parte del Tribunale del riesame; ma, su questi aspetti decisivi, il motivo è silente.
Si aggiunge, infine, che, da quanto si apprende dal provvedimento impugnato (p. 24), il G.i.p. ha ravvisato il periculum in mora nel rischio di dispersione della somme costituenti il profitto del reati in contestazione ovvero nel loro equivalente, sulla base del contesto di operatività degli indagati e delle singole società coinvolte: il che costituisce, quantomeno, uno spunto di motivazione che, in linea teorica, avrebbe comunque giustificato l’eventuale esercizio dei poteri integrativi da parte del Tribunale.
Ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 c proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 eu in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 10/10/2023.