Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9693 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9693 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Maglie il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 23-01-2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia del ricorrente, il ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 gennaio 2023, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Lecce il 18 giugno 2020, con l quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato d all’art. 3 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere indica legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Melpignano, ne dichiarazioni relative all’anno 2013, elementi attivi per un ammontare inferio quello effettivo (non dichiarando un volume di affari pari a 2.318.914,75 con evasa pari a 498.502 euro e redditi per l’importo di euro 2.236.384,75, con evasa pari a 615.000 euro), utilizzando a tal fine mezzi fraudolenti, con nell’avvalersi di società cartiere stabilite nella Repubblica Ceca che vendev veicoli rilasciando fatture senza l’addebito Iva a clienti privati legati all mandati privi di effetti giuridici ed elaborati solo al fine di schermare l’ diretto dei veicoli UE da parte della RAGIONE_SOCIALE, che procedeva a ritirare i vei Germania e a immatricolarli per il tramite della RAGIONE_SOCIALE; commesso in Melpignano il 9 settembre 2014. Veniva altresì confermata la statuizione con cui era stata disposta la confisca della somma di 1.113.502 e ovvero di beni di valore corrispondente nella disponibilità dell’imputato.
Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, NOME, tramite suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.
Con il primo, è stata eccepita la violazione dell’art. 429, comma 1, le cod. proc. pen., in relazione alla genericità del capo di imputazione, nel q fa riferimento a fatture di cui non è dato conoscere né il numero, né l’import gli emittenti, né i destinatari, non chiarendosi nemmeno se si tratta di oper oggettivamente o soggettivamente inesistenti, mentre, quanto ai mandati, che indicano privi di effetti giuridici, non si precisa né quale sia la dell’invalidità, né chi siano i soggetti che li hanno rilasciati, non av omissioni consentito all’imputato di esercitare compiutamente il diritto di dif
Con il secondo motivo, la difesa lamenta la violazione degli art. 220 di att. cod. proc. pen., 63 e 199 cod. proc. pen., evidenziando che, a differe quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il Tribunale ha utilizz integralmente il contenuto del processo verbale di contestazione redatto d RAGIONE_SOCIALE, ivi comprese le dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME mo del ricorrente, il 13 settembre 2016, quando già erano emersi indizi di re relazione alla presunta frode in capo alla RAGIONE_SOCIALE, per cui le dichiarazion COGNOME, che hanno costituito il punto di partenza della verifica degli accert erano inutilizzabili perché, essendo ella stata delegata dal marito, dov ritenersi provenienti dall’indagato e dunque essere assistite dalle garanzie
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63 cod. proc. pen., o erano nulle, perché, quale coniuge dell’indiziato, la COGNOME doveva essere avvertita della facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen.
Il terzo motivo è dedicato alla violazione degli art. 3 del d. Igs. n. 74 de 2000, nonché 192, comma 2, 533 e 546 cod. proc. pen., censurandosi il ricorso alle presunzioni fiscali da parte dei giudici di merito, il che ha comportato in sede penale una non consentita inversione dell’onere probatorio analoga a quella operante nel sistema tributario, nonostante la diversità dei due procedimenti, posto che quello tributario mira al recupero del quantum evaso, mentre il procedimento penale è diretto ad accertare l’ascrivibilità o meno della condotta illecita all’imputato, per cui nel giudizio penale, a differenza di quello tributar un fatto non può ritenersi provato solo perché il contribuente non è riuscito a fornire la prova necessaria a »superare il risultato ottenuto mediante il meccanismo presuntivo, come avrebbero fatto i giudici di merito.
Con il quarto motivo, si contesta, sotto il duplice profilo della violazione degli art. 1704 cod. civ., 546 cod. proc. pen. e 3 del d. Igs. n. 74 del 2000, e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, rilevandosi che, a differenza di quanto ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE e di conseguenza dalla Corte di appello, il negozio giuridico posto in essere dalla RAGIONE_SOCIALE è da qualificare come mandato con rappresentanza, per il quale la prestazione resa. dal mandatario al mandante non costituisce un’attività imponibile, non configurandosi un’autonoma prestazione di mandato; i giudici di secondo grado, inoltre, sarebbero incorsi nel travisamento della prova, nel senso che, qualora fosse stata valutata la presenza dei mandati di rappresentanza sottoscritti dai diversi clienti mandanti (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), il risultato del ragionamento sviluppato dalla sentenza impugnata sarebbe venuto meno, considerato che sarebbe stato provato il ruolo della RAGIONE_SOCIALE di soggetto mandatario, venendo così meno il presupposto su cui si fonda la motivazione dei giudici di merito, essendo peraltro documentato che la RAGIONE_SOCIALE ha emesso regolare fatture per le somme che ha ricevuto a titolo di compenso per l’intermediazione, essendo questa sì una prestazione tra mandante e mandatario rilevante dal punto di vista fiscale. Tutti gli importi incassati dalla RAGIONE_SOCIALE, in caso, sono stati regolarmente denunciati, registrati e assoggettati a Iva e Ires, come si evince dalle fatture rilasciate a NOME COGNOME e a NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Aggiunge il ricorrente che non è possibile riscontrare in alcun modo la presenza della prova dell’evasione Iva che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i giudici di merito presumono sia stata perpetrata dalle società straniere Car RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEorsa. Mere illazioni possono essere considerate le due circostanze evocate nel processo verbale di contestazione del 4 novembre 2016, ossia la presunta acquisizione di informazioni che avrebbero fornito (non si sa in che lingua) le Autorità fiscali della Repubblica Ceca, comunicazione mai allegata al verbale e tantomeno al
fascicolo per il dibattimento, e la mancata attività della società RAGIONE_SOCIALE rispetto alla quale tuttavia non è stata avviata alcuna verifica fiscale al così come prive di valenza indiziaria risultano le ulteriori considerazioni alle pagine 27 e 28 del processo verbale acquisito al fascicolo per il dibattim Mancherebbe inoltre la prova del dolo specifico richiesto dalla nor incriminatrice, essendosi la sentenza impugnata limitata a richiamare circosta “altamente sospette” senza altro aggiungere, mentre sarebbe stato necessar provare che il ricorrente sapesse o meno che le diverse operazioni si inseriv in un’ipotesi di frode fiscale finalizzata all’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte, tanto pi consideri che il prezzo RAGIONE_SOCIALE auto al cliente finale era del tutto in lin tariffari di settore e con i prezzi di mercato, come emerge dalla consul tecnica redata dal dr. COGNOME e acquisita al fascicolo per il dibattimento, ciò a della buona fede dell’imputato, che non era a conoscenza della presunta fro attuata dalle società straniere, fermo restando che senza l’intervento società ceche non sarebbe stato possibile effettuare questi acquisti, in qua COGNOME non ha conoscenze del settore in Germania e non poteva ottenere sconti da concessionari tedeschi, non essendo accreditata, per cui non avrebbe potu affatto operare in modo economicamente accettabile nel settore della vendita v web senza l’intervento RAGIONE_SOCIALE società ceche o di altri soggetti accreditati.
Con il quinto motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che i giudici di merito, in maniera acrit apodittica, hanno determinato l’ammontare dell’imposta evasa utilizzand esclusivamente il processo verbale di contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, omettendo l’esercizio di ogni autonomo potere, pervenendo così all’introduzione di pregiudiziale tributaria non prevista nell’ordinamento giuridico.
Con il sesto motivo, è stata infine eccepita la violazione degli art. 175 pen. e 598, comma 5, cod. proc. pen., dolendosi la difesa della manca concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certifica penale, beneficio che può essere applicato anche d’ufficio dalla Corte di appe non essendo stato spiegato nella sentenza impugnata perché è stata riconosciu la sospensione condizionale della pena e non anche la non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che l’eccezione difensi circa l’asserita genericità del capo di imputazione è stata respinta dalla C appello in base a due distinte rationes decidendi: in primo luogo, la questione è
stata ritenuta tardivamente sollevata solo con l’atto di appello, mentre av dovuto essere proposta in primo grado prima dell’apertura del dibattimento.
Tale rilievo, per quanto corretto circa l’affermazione della natura di n relativa della indeterminatezza e genericità dell’imputazione (cfr. in tal Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749, Sez. 6, n. 50098 del 24/10/201 Rv. 257910 e Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Rv. 247590), è tuttavia ancora a un dato processuale erroneo, posto che dalla disamina del fascic processuale risulta che, all’udienza del 2 luglio 2019, fu eccepita, entro il di cui all’art. 491 cod. proc. pen., la genericità del capo di imputazione, l’eccezione difensiva deve essere ritenuta tempestivamente proposta.
Pertinente va invece considerata la seconda ratio decidendi, con cui è stato evidenziato che l’eccezione difensiva era comunque infondata nel merito considerazione questa destinata evidentemente a superare il precedente aspett È stato infatti rilevato che l’imputazione elevata a carico di COGNOME, come i emerge dalla sua lettura, reca un’adeguata ed esaustiva indicazione d elementi utili a circoscivere la condotta contestata sia dal punto di vista temporale, sia sotto il profilo dell’inquadramento giuridico del fatto soprattutto sotto l’aspetto contenutistico, essendo ampiamente illustr meccanismo fraudolento sotteso alla contestazione del reato ex art. 3 del d. n. 74 del 2000, giustificando la tipologia del delitto de quo, incentrato sul compimento RAGIONE_SOCIALE ben descritte attività fraudolente, l’irrilevanza della ma indicazione nel capo di imputazione RAGIONE_SOCIALE fatture, come correttamento osserva nella sentenza impugnata, così come non risulta dirimente l’omes specificazione dei mandati, che attengono a un profilo marginale dei fatti ill Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche per il secondo motivo.
La difesa ha dedotto infatti l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ·ttl:eUtlI rese in sede di accertamento ispettivo dell’RAGIONE_SOCIALE dalla mo dell’imputato NOME COGNOME COGNOME 13 settembre 2016, ma la Corte di appello ha replicato al riguardo che in nessuna parte della sentenza di primo grado si è conto o si è utilizzato in qualche modo il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni COGNOMECOGNOME COGNOME anzi la stessa teste NOME COGNOMECOGNOME firmataria del processo ver constatazione del 4 novembre 2016 è stata diffidata, durante la sua escussi in dibattimento, dal riferire il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della COGNOME.
Ne consegue che la doglianza difensiva risulta manifestamente infondata, a nul rilevando che il giudice di primo grado, alla fine della ricostruzione dei causa, abbia richiamato, ritenendole corrette, “le determinazioni effet dall’RAGIONE_SOCIALE nel p.v.c. e riportate negli atti di accer confermati in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce pe l’anno 2013″, essendo evidentemente tale affermazione riferita non al conten
RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della moglie dell’imputato, che del resto occupano uno spazio marginale del processo verbale di constatazione, ma agli accertamenti fiscali compiuti dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso della verifica ispettiva, accertamenti rispetto ai quali non sono stati dedotti specifici profili di inutilizzzabilità, né stati indicati eventuali violazioni procedimentali, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131) che il processo verbale di constatazione, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria, con la precisazione tuttavia che la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., nel caso di specie non specificamente dedotta, non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell’atto, se una tale sanzione non prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda.
Passando al terzo e al quarto motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argonnentativo unitario, hanno compiuto un’adeguata disamina RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti nel 2016 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, il cui legal rappresentante era NOME COGNOME. Dalla verifica svolta è emerso che la società amministrata dall’imputato aveva esposto nelle dichiarazioni presentate ai fini Iva e Irpef elementi attivi inferiori a quelli effettivamente percepiti, compiend operazioni fraudolente tese a occulare i ricavi percepiti e a evadere le imposte.
Grazie anche alla collaborazione con le Autorità estere, è infatti stato accertato che la RAGIONE_SOCIALE aveva soddisfatto le richieste di numerosi clienti interessati all’acquisto di veicoli provenienti dalla Germania, attraverso la interposizione fittizia di società rivelatesi cartiere, quali la Car RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE: la RAGIONE_SOCIALE, nello specifico, si avvaleva di contratti di mandato che faceva firmare ai propri clienti al fine di occultare la diretta attivi compravendita fra la stessa e i privati. A loro volta gli ignari clienti, pur essend consapevoli di acquistare un’auto sul mercato estero, facevano riferimento alla RAGIONE_SOCIALE per scomputare il prezzo dell’usato che lasciavano in permuta. Peraltro, gli importi asseritamente imputati all’attività di intermediazione e in tal senso dichiarati dalla RAGIONE_SOCIALE non risultano chiaramente fatturati e non rispondono a una percentuale esatta. Gli acquirenti, in ogni caso, ben potevano ignorare il
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meccanismo di cui la società si avvaleva al fine di evadere le imposte, importando in Italia vetture fiscalmente nuove, ovvero in regime ordinario di Iva, facendole apparire fiscalmente “usate” in quanto provenienti dall’estero.
Tutte le cessioni di veicoli UE del 2013, sebbene avvenute presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, non risultavano essere state mai da queste fatturate e le fatture rilasciate dalle società cartiere ad alcuni clienti che ne avevano richiesto copia a fini fiscali erano risultate dei pro forma inutilizzabili per le detrazioni.
I veicoli si trovavano non nella Repubblica ceca ma in Germania e da qui venivano trasportati in Italia dalla RAGIONE_SOCIALE, che provvedeva alla immatricolazione per conto della RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALEizzazione RAGIONE_SOCIALE Arezzo, anche se contabilmente non esisteva documentazione relativa ai rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, non essendo stati quindi documentati i costi e i pagamenti RAGIONE_SOCIALE immatricolazioni, il riaddebito del servizio di immatricolazione e la documentazione fiscale del costo del trasporto.
Inoltre l’esame della contabilità della RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto accertato dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva consentito di appurare la scritturazione RAGIONE_SOCIALE transazioni economico-finanziarie attraverso l’utilizzo esclusivo di conti di natura patrimoniale, eludendo così l’efficacia economica RAGIONE_SOCIALE transazioni.
Del resto, i destinatari RAGIONE_SOCIALE auto provenienti dalla Germania hanno confermato la corresponsione del prezzo alla RAGIONE_SOCIALE e l’inesistenza sia di fatturazione da parte RAGIONE_SOCIALE ditte ceche interposte, sia di alcun rapporto diretto con le stesse.
Nonostante l’asserita funzione di mandatario, la RAGIONE_SOCIALE non ha esibito il rilascio di procure speciali in favore dei propri clienti, la maggior parte dei quali non ricordava di aver conferito mandato alla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto dei veicoli, né conoscevano le società ceche: ciò che veniva realizzato, dunque, era una diretta compravendita di veicoli da parte di RAGIONE_SOCIALE che si avvaleva di fatture senza iva emesse dalle società ceche, non scontando le autovetture l’iva nel Paese di origine, in quanto le fatture non riportavano alcuna dicitura sul regime speciale.
Il fatto poi che il valore di cessione RAGIONE_SOCIALE vetture, secondo gli accertamenti effettui dal consulente della difesa NOME COGNOME, fosse corrisponde a quello di mercato non è stato ritenuto contraddittorio con l’ipotesi accusatoria, dovendosi tenere conto che la parte di costo imputabile all’Iva e pagata dal cliente finale era sostanzialmente distratta a favore della RAGIONE_SOCIALE che, di fatto, acquistava le auto in Germania e le importava in Italia provvedendo alla loro rivendita attraverso l’interposizione fittizie RAGIONE_SOCIALE cartiere. Peraltro, le società RAGIONE_SOCIALE, come accertato dalle .Autorità della Repubblica ceca, non avevano sede operativa, erano controllate da un socio unico italiano, ed erano inaffidabili sotto il profilo dell’osservanza degli obblighi tributari, essendo state già segnalate in ambito internazionale quali possibili soggetti coinvolti in frode fiscali.
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Dunque, per effetto di tale meccanismo fraudolento, la RAGIONE_SOCIALE, per l’anno 2013, ha omesso di indicare in dichiarazioni elementi attivi per euro 2.318.914,75 con iva evasa pari a euro 498.502 e redditi per euro 2.236.384,75, con Ires evasa pari a euro 615.000. La condotta tenuta da COGNOME, consistita prima in un’attività preparatoria e ingannatoria, sviluppatasi attraverso l’intermediazione con società estere cartiere, con gli acquisti di vetture fuori dallo schema del mandato, con l’emissione di fatture pro forma, e poi nella mendace dichiarazione relativa alle imposte, è stata dunque ritenuta idonea a integrare la contestata fattispecie ex art. 3 del d. Igs. n. 74 del 2000, ciò in linea con la rimarcata natura bifasica della norma incriminatrice, che presuppone la compilazione e presentazione di una dichiarazione mendace, nonché la realizzazione di un’attività ingannatoria prodromica (cfr. Sez. 3, n. 15500 del 15/02/2019, Rv. 275902 – 02).
3.1. Orbene, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito non presta il fianco alle censure difensive, che, anche rispetto all’interpretazione della natura dei mandati ricevuti dalla società RAGIONE_SOCIALE, risultano finalizzate a sollecitare differenti valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, dovendosi ribadire il costante principio (cfr. ex plurímis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Rimane solo da precisare che il giudizio sulla configurabilità del reato è scaturito da una valutazione unitaria e correlata RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli acquirenti RAGIONE_SOCIALE auto, dei documenti acquisiti e degli accertamenti svolti dall’RAGIONE_SOCIALE, accertamenti peraltro di tipo non solo induttivo, fermo restando che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853), le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa, come avvenuto nel caso di specie.
Anche rispetto alla confisca non si ravvisano criticità, essendo stato correttamente applicato dai giudici di merito l’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, secondo cui “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”. A ciò deve solo aggiungersi che, nell’atto di appello, non furono sollevate specifiche doglianze rispetto alla determinazione dell’ammontare della confisca, per cui le censure sul punto risultano tardive, oltre che non specifiche, non avendo indicato la difesa nel ricorso quale sarebbe dovuto essere l’importo da confisca, importo che il primo giudice ha calcolato, in maniera non illogica, facendo riferimento ai “proventi derivanti dall’evasione fiscale”, per come risultanti dalla verifica fiscale, rivelatasi come detto immune da censure.
Il sesto motivo è infine inammissibile, dovendosi rilevare che, nell’atto di appello, non fu richiesto il beneficio della non menzione, il che spiega il silenzio motivazionale della sentenza impugnata sul punto: né tale silenzio è censurabile in questa sede, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 – 02 e Sez. Un. n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376) che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una RAGIONE_SOCIALE parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 08/11/2023