Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9553 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nato ad Agrigento il 01/08/1964, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 05/11/2024
visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. udito, per l’indagato, l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 09/10/2024, che aveva applicato le seguenti misure cautelari coercitive:
a NOME NOME (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q e r) e NOME (per capi a, b, d, h, l, n, p e r), la misura cautelare della custodia in carcere;
a COGNOME NOME (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q e r), COGNOME Marco (per i capi a, b, d, f, h, l, r), COGNOME Giuseppe Pietro (per i capi a, n, o), COGNOME NOME (per i capi a, p, o), la misura degli arresti domiciliari;
a COGNOME Rosario (per i capi a, f), COGNOME NOME (per i capi a, l), COGNOME Salvatore (per i capi a, d), COGNOME (per i capi a, h), le misure congiunte dell’obbligo di dimora nel comune di rispettiva residenza ex art. 283 c.p.p. e della sospensione dall’esercizio di imprese per la durata di un anno ex art. 299 cod. proc. pen..
ad COGNOME Salvatore (per i capi a, b, h), COGNOME NOME (per i capi a, d, l) e COGNOME NOME (per i capi a, b, d, f, h, l), la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di rispettiva
residenza e ai soli Alabiso e COGNOME altresì quella congiunta dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte alla settimana, in giorni e fasce orarie da fissarsi ad opera della Polizia Giudiziaria. Si contestava agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi all’accise e al regime IVA corrispondente all’utilizzo degli stessi.
Il reato principalmente contestato Ł infatti quello di cui all’articolo 40, comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1995 (capi b, d, f, h, l, n, p), cui accedono, specularmente, i delitti di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti delle ditte RAGIONE_SOCIALE» o della «RAGIONE_SOCIALE (c, e, g, i, m, o, q), mentre ai capi r) e s) sono contestati, rispettivamente, i delitti di cui agli articoli 648bis .1 e 515 cod. pen..
2. Avverso tale ordinanza il COGNOME propone ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 416 cod. pen., oltre che manifesta contradditorietà e illogicità della motivazione, in riferimento agli articoli 273 e 274 cod. proc. pen..
Il COGNOME non può far parte del sodalizio, avendo intrattenuto rapporti esclusivamente con un soggetto, il COGNOME, nØ il compendio probatorio fornisce alcuna indicazione sul fatto che il ricorrente fosse a conoscenza del «giro di affari» del predetto.
Nel parlare di affectio societatis , il GIP lo fa in modo generico, senza indicare per ogni singolo reo quale sarebbe la condotta da cui ne evince la sussistenza.
I rapporti con il COGNOME e le conversazioni captate riguardano la sola spedizione del 1° luglio 2022, unica per la quale Ł stata emessa fattura e dal cui tenore si comprende che, se fossero stati d’accordo per commettere un reato, il COGNOME non avrebbe sollevato eccezioni sull’e-Das, nØ, del resto, l’emittente – che si assume essere mera società interposta – per quella fornitura avrebbe attivato procedimento monitorio.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 273 e 274 cod. proc. pen..
Il GPS indica consegne di gasolio in località INDIRIZZOINDIRIZZO‘, che Ł distante oltre 5 km dal deposito del COGNOME, che invece si trova in INDIRIZZO; inoltre, presso il deposito del COGNOME non Ł mai stato installato un sistema di videosorveglianza, diversamente da quanto indicato nell’OCC: nelle date in contestazione non esiste nØ alcun filmato nØ alcuna conversazione, e quindi si tratta di un evidente errore della informativa che si Ł trasfuso nelle ordinanze.
Errati sono anche i numeri dell’e-Das, come dimostrato dall’ampia produzione documentale, e i tempi di svuotamento dell’autocisterna sono incompatibili con la cronistoria degli eventi ricostruiti dalla p.g..
Anche il c.d. «registro giornaliero», esibito dal COGNOME in sede di interrogatorio, contraddice i dati investigativi, risultando il deposito essere stato sempre colmo di carburante, tranne il giorno 1° luglio 2022, ossia quando si Ł verificato il deposito (effettivo e fatturato) di carburante e che diventa, così, la prova dell’innocenza del COGNOME. Egli non poteva quindi ricevere carburante per quei quantitativi in quei giorni, diversi dal primo luglio, perchØ il deposito era pieno.
Travisata Ł poi la dichiarazione dell’autista COGNOME che non ha mai dichiarato di essersi recato piø volte dal COGNOME, ma solo di essersi recato nei diversi depositi dei correi per ivi versare il carburante.
Da ultimo, gli e-Das relativi alle consegne asseritamente effettuate al Farruggia sono evidentemente falsi, indicando lo stesso come destinatario ma con luoghi di consegna completamente errati: se avesse voluto acquistare ‘in nero’, certo non avrebbe inserito sØ stesso come destinatario.
Il ricorrente non era quindi assolutamente consapevole della truffa che veniva perpetrata.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 274 e 275 cod. proc.
pen..
L’ordinanza si arresta a due anni prima, senza considerare il c.d. ‘tempo silente’ intercorso tra la fine delle indagini e l’esecuzione della misura; nessuna annotazione di p.g. attesta condotte meno che irreprensibili del COGNOME occorse medio tempore : egli ha proseguito la sua vita, i suoi affari, e non ha mai piø intrattenuto rapporti con il Russo.
Manca ogni motivazione in punto di ‘attualità’ delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Prima di procedere all’esame delle doglianze relative al COGNOME, il Collegio ritiene necessario ripercorrere la cronistoria del procedimento e il percorso motivazionale delle ordinanze della cautela. In materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem ), esse si integrano, formando un unicum .
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212768 – 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare».
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purchØ questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioŁ tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso, preannunciandosi sin da ora che le censure omettono di confrontarsi in modo realmente critico con le due ordinanze sinotticamente considerate.
Si contesta agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi alle accise e al regime IVA corrispondente all’utilizzo degli stessi, cui accedono i delitti di sottrazione all’accise e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonchØ, residualmente, i delitti di cui agli articoli 648bis .1 e 515 cod. pen..
3.1 Le fonti di prova, da cui il GIP ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono costituite prevalentemente da documenti costituiti dalla documentazione contabile e fiscale delle diverse società coinvolte, avallate dalle risultanze ottenute dalle immagini degli impianti di videosorveglianza installati presso i depositi delle società coinvolte, dai dati GPS rilevati dalle autovetture adibite al trasporto del materiale, dal sequestro preventivo di prodotto petrolifero e autocisterne adibite al relativo trasporto in occasione di talune delle occasioni monitorate di consegna di prodotto petrolifero dal fornitore al deposito destinatario e dalle intercettazioni telefoniche captate tra gli indagati.
In particolare, si procedeva:
all’installazione di apparati di localizzazione satellitare ‘GPS’ sulle autocisterne targate TARGA_VEICOLO ed TARGA_VEICOLO, indicate nei documenti e-DAS quali veicoli adibiti al trasporto, per tracciarne gli spostamenti e consentire l’individuazione dei reali destinatari del prodotto energetico agevolato;
all’installazione di apparati di videosorveglianza presso i depositi delle ditte interessate (‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘Ditta Individuale RAGIONE_SOCIALE‘, ‘d.i. COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘);
a intercettazione telefonica sulle utenze in uso a COGNOME Marco, COGNOME NOME (rappresentante legale e autista della RAGIONE_SOCIALE, intestataria dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO), COGNOME NOME (dipendente della «RAGIONE_SOCIALE), COGNOME Vincenzo Antonio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Salvatore.
Inoltre, la lettura congiunta e coordinata delle dichiarazioni rese dagli indagati in seno ai rispettivi interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen., avrebbe sostanzialmente confermato in modo lo schema dei rapporti fraudolenti ricavabile dalle indagini di PG e anzi ha rafforzato il ragionevole convincimento che tale schema costituisse attuazione del programma di una struttura organizzata, avente carattere associativo, al cui vertice si collocava indubbiamente COGNOME NOME (detto NOME), coadiuvato da NOME e NOME, nonchØ da taluni altri imprenditori e autotrasportatori in veste di anelli essenziali della catena.
3.2. Quanto ai delitti contestati, come evidenziato a pagina 16 dell’ordinanza genetica, il d. lgs. n. 504/1995, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e i consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo Unico Accise), definisce all’art. 1 come «accisa» la «imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici», chiarendo – nel successivo art. 21 – quali sono prodotti energetici, indicando, fra gli altri, la benzina, il cherosene, il gasolio e gli oli combustibili.
L’art. 3 prevede, inoltre, che «il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato nella quantità e qualità» e che «la liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo».
Con riferimento ai prodotti energetici, l’art. 24 TUA dispone che quelli destinati agli usi elencati nella tabella A) allegata sono ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta nella misura ivi prevista e il punto 5 della suindicata tabella prevede a sua volta l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa per il carburante impiegato in lavori agricoli.
Il gasolio destinato all’alimentazione dei mezzi agricoli sconta un’accisa pari ad € 0,135 al litro, mentre l’accisa applicata su ogni litro di gasolio destinato all’uso «autotrazione» Ł pari ad € 0,6174. Analogamente, il D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto l’istituzione e la disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, prevede tre aliquote: ordinaria del 22%, quella minima del 4% e ridotta del 10%, applicando quest’ultima ai «prodotti petroliferi per uso agricolo».
E’ quindi del tutto evidente che il carburante destinato ad usi agricoli sconta un’accisa e una aliquota IVA molto piø basse rispetto al carburante destinato ad autotrazione, consentendo un risparmio complessivo di circa 60/70 centesimi di euro al litro.
Così, al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti petroliferi e di evitare frodi, l’art. 12 prevede che benzina, gasolio e tutti i prodotti usati come carburante, e dunque sottoposti ad accisa, circolano nel territorio dello Stato scortati da apposito documento di accompagnamento (Documento di Accompagnamento Semplificato, o «DAS»), la cui eventuale mancata esibizione pone la merce, ai sensi dell’art. 49 TUA, nella condizione di presunta illecita provenienza e comporta l’applicazione al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta (art. 40 del D. Lgs. n. 504/1995).
Il DAS (ormai elettronico, o «e-DAS») Ł pertanto il documento che accompagna il prodotto
energetico che ha già assolto il debito di accisa dal momento della sua estrazione dal deposito fiscale ove Ł custodito e del conseguente pagamento dell’accisa dovuta al momento in cui giunge a destinazione, ossia accompagna i prodotti nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna. Esso, se regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario.
Esso prevede la compilazione di campi concernenti il mittente (speditore), il destinatario e il vettore.
La Determinazione Direttoriale della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 138764/RU del 10/5/2020, stabilisce – art. 3, comma 4 – i contenuti dell’e-DAS, che deve riportare alcune informazioni, quali:
un codice CRS (Codice di Riferimento Standard – identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all’e-DAS dal sistema informativo);
i seguenti dati obbligatori: a) codice di accisa del deposito mittente; b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito; in caso di fatturazione differita Ł indicato il numero di riferimento locale; c) codice accisa ed indirizzo del deposito destinatario nonchØ denominazione commerciale dell’esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un deposito commerciale di prodotti energetici; d) targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio; e) data e ora di spedizione; f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare; g) denominazione commerciale del prodotto trasportato; h) quantitativo del prodotto trasportato e densità del prodotto a 15°C; i) peso a vuoto del mezzo; j) peso netto della spedizione ( omissis ). Inoltre:
i carburanti circolano solo se accompagnati da una copia stampata dell’e-DAS;
l’emissione e l’annullamento dell’e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonchØ, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell’arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario Ł effettuata mediante la trasmissione al sistema informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo le disposizioni della circolare direttoriale (nel caso specifico, effettuati i trasporti fino alla reale meta, gli e-DAS il codice di accisa o il codice ditta del deposito del mittente, il numero identificativo e la data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito, il codice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario nonchØ la denominazione dell’esercente, la partita IVA del primo vettore nonchØ la denominazione del primo incaricato del trasporto, la targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio, venivano poi fisicamente eliminati; in alcuni casi la spedizione Ł avvenuta senza documento di circolazione E-DAS e in ogni caso non risulta alcuna comunicazione al sistema informativo degli Uffici Doganali);
al termine della circolazione, una copia dell’«e-DAS» Ł conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario (nel caso specifico, consta dalle indagini che in relazione alle partite di carburante di gasolio uso agricolo spedite dalla ‘RAGIONE_SOCIALE e destinate ad usi non consentiti dalla Legge, non Ł stata istituita, tenuta e conservata alcuna contabilità. Unica eccezione il tentativo di COGNOME NOME di sanare in epoca successiva una spedizione di gasolio uso agricolo effettuata addirittura senza la scorta di e-Das);
in caso di trasferimento tra depositi commerciali, lo speditore Ł tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione.
3.3. Sotto il profilo sanzionatorio, il citato articolo 40 del d. lgs. 504/1995 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore in ogni caso a 7.746 euro), chiunque:
fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al
pagamento dell’accisa;
c) destina ad usi, soggetti ad imposta od a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
rigenera prodotti denaturati per renderne piø facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Il comma 4 prevede che, se la quantità di prodotti energetici Ł superiore a 2.000 chilogrammi ,la pena Ł della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
Il comma 3 equipara il tentativo al reato consumato.
L’articolo 49 prevede che i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza.
In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta.
L’articolo 2 del decreto, che necessariamente integra la norma incriminatrice sotto il profilo del momento di consumazione del reato, prevede (comma 1) che per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l’estrazione dal sottosuolo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
L’accisa diviene esigibile (comma 2) all’atto della «immissione in consumo» del prodotto nel territorio dello Stato.
3.4. In punto di diritto, questa Corte ha precisato che «per la integrazione della fattispecie non sono richieste nØ l’immissione in commercio, nØ la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260609 – 01; Sez. 3, n. 10909 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 236089 – 01), mentre la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile; quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato proprio attraverso l’utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito’ (Cass., Sez. III, sentenza n. 24603 del 25/1/2017 – dep. 18/05/2017, Rv. 270514-01, COGNOME).
Circa la «natura» del reato, questa Corte (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981 01) ha precisato che l’art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, disciplina un «delitto permanente», con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura «fino al pagamento dell’accisa ovvero fino a quando l’agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell’autorità giudiziaria, non ha piø la disponibilità del bene».
Esso, inoltre, Ł un reato «a condotta libera» ed alla cui struttura sono estranei elementi di necessaria fraudolenza; in proposito, Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271783 – 01, ha chiarito che, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa sui carburanti, previsto
dall’art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Ł sufficiente che la sottrazione si attui «’con qualsiasi mezzo’, non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni».
3.5. Scendendo in concreto, l’ordinanza genetica ravvisa l’esistenza di un circuito organizzato che si avvale di imprenditori e relativi collaboratori, quali alcuni autotrasportatori, e dedito a plurime e seriali operazioni commerciali connotate da meccanismo fraudolento, e consistito:
a) nella commercializzazione di prodotti petroliferi del tipo gasolio, con modalità complessivamente finalizzate ad evadere, in tutto o in parte, il pagamento dell’elevata accisa per essi prevista attraverso la fraudolenta destinazione di gasolio ammesso ad aliquote agevolate (impiego in lavori agricoli) ad usi soggetti a maggiore imposta (quali l’uso per autotrazione);
b) nella emissione di fatture o di altri documenti soggettivamente inesistenti, in quanto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto petrolifero;
c) nell’autoriciclaggio del denaro non contabilizzato, frutto delle vendite di prodotto petrolifero senza fattura ai depositi delle imprese destinatarie, e riversato presso i conti correnti della medesima società fornitrice di petrolio.
Il sistema fraudolento creato, in altri termini, comportava la predisposizione di documentazione falsa (fatture, e-DAS, ecc.) finalizzata ad ottenere sgravi fiscali non dovuti mediante l’emissione di documenti di trasporto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto – interponendo fittiziamente fra il fornitore del carburante (la RAGIONE_SOCIALE) da immettere in commercio e il destinatario dello stesso, una impresa «cartiera» (la d.i. RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia Marco) ovvero nei confronti di soggetti di fatto inesistenti, ma appositamente creati al fine di acquistare «cartolarmente» il prodotto medesimo, così simulando l’apparenza di una ‘filiera’ fra i cui articolati passaggi veniva omessa il pagamento dell’imposta formalmente dovuta. Il risparmio consisteva nell’eludere il pagamento di IVA e accisa per carburante destinato a usi diversi da quello agricolo. Lo schema illecito concretamente posto in essere dagli indagati vedeva la centralità della società «RAGIONE_SOCIALE» RAGIONE_SOCIALE, con amministratore di fatto COGNOME COGNOME, avente deposito commerciale di prodotti petroliferi a Sciara (PA), il quale acquistava ingenti partite di «gasolio per uso agricolo», che successivamente vendeva alla ditta individuale «RAGIONE_SOCIALE», apparentemente destinataria del prodotto, ma in realtà soggetto meramente interposto in quanto ditta priva di deposito; le partite di gasolio per uso agricolo venivano in realtà vendute a una serie di società gerenti dei depositi di carburante per la vendita all’ingrosso, non autorizzati a riceverle (perchØ non «destinatari» del gasolio).
L’ordinanza evidenzia come la «RAGIONE_SOCIALE», costituita nel marzo 2019, legalmente rappresentata da NOME NOME (soggetto che vanta precedenti per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali ed irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e che non ha mai dichiarato alcun reddito dal 2014 ad oggi), aveva stipulato, con decorrenza dal giugno 2020, un contratto di affitto di ramo d’azienda con la società «RAGIONE_SOCIALE COGNOME Marco) inerente alla gestione di un deposito di carburanti per autotrazione sito a Sciara (PA) in INDIRIZZO.
La «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE», d’altro canto, ditta così denominata dal marzo 2021 (in precedenza denominata «RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE», esercente l’attività di posto telefonico pubblico ed internet point) era rappresentata dal COGNOME, il quale non ha dichiarato alcun reddito dal 2009 fino ad oggi (e ha precedenti per reati quali rapina, furto, porto abusivo di armi, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per fatti del 2005, 2006, 2012, 2016 e 2018), ed esercitava l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi in assenza di titolo autorizzativo previsto dalla legge per la commercializzazione del gasolio per impieghi in uso agricolo.
Incrociando i dati ottenuti dalle suddette banche dati con la banca dati «Fatture e corrispettivi» risultava che:
la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso in circa sei mesi (da marzo 2022 a settembre 2022) n. 204 fatture per un importo complessivo di € 3.780.093,79 ed Iva per € 378.009,41 nei confronti della «d.iRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia Marco»;
tali fatture non erano state accettate al sistema di interscambio della fatturazione elettronica dalla «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE» e risultavano, pertanto, come tutte le fatture non consegnate ma solo messe a disposizione del portale, marcate da un simbolo rosso di alert (diversamente dalle fatture elettroniche che vengono regolarmente consegnate, contrassegnate da un simbolo verde di spunta e per le quali viene emessa una ricevuta di consegna);
non vi era alcuna traccia, invece, delle fatture di ulteriore vendita del prodotto da parte della «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE» ad altri soggetti, ad eccezione di un’unica fattura emessa per la fornitura di ‘gasolio per uso agricolo’ effettuata per la ‘d.i. COGNOME NOME‘ – fattura postuma emessa ragionevolmente al solo scopo di sanare l’illegale destinazione del gasolio per uso agricolo, oggetto di sequestro preventivo effettuato in data 1.07.2022.
Le ditte che realmente ricevevano il gasolio (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), acquistavano le predette partite di carburante senza fattura nØ da RAGIONE_SOCIALE e nØ dalla D.I. RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di documenti di trasporto (e-DAS telematici) ideologicamente artefatti e con fatture per operazioni inesistenti.
Ed infatti, ogni e-DAS riportava la RAGIONE_SOCIALE quale mittente del prodotto e la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di Guarnaccia quale destinatario; tuttavia, nello spazio dedicato al luogo di consegna, il documento di trasporto non indicava un sito nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE (risultata essere un’impresa fittizia, non abilitata con licenza alla ricezione di carburante idrocarburi e priva di qualsivoglia deposito di stoccaggio), bensì il deposito fisico di altre imprese (come COGNOME, COGNOME, Incardona, ecc.), le quali non risultavano documentalmente destinatarie del prodotto, ma ne erano le sostanziali acquirenti.
A queste ultime, come detto, non fatturavano nØ la RAGIONE_SOCIALE nØ la RAGIONE_SOCIALE che, del resto, non poteva legalmente agire come acquirente per conto terzi, ossia come broker o committente di carburante della RAGIONE_SOCIALE, che poi avrebbe lecitamente destinato alle imprese effettive acquirenti, proprio perchØ non era legalmente abilitata ad acquistare carburante e, non avendo un deposito fisico, avrebbe dovuto dichiarare di acquistare per conto terzi.
Si evidenzia inoltre, a pagina 20 dell’ordinanza genetica, che la «RAGIONE_SOCIALE» ha emesso documenti fiscali nei confronti del committente «RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia RAGIONE_SOCIALE».
Per «committente», deve intendersi il soggetto che commercializza prodotti petroliferi, pur non essendo titolare di deposito, che, quindi, non Ł obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, nØ alla compilazione di documenti di circolazione. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente va indicato nell’e-DAS il nome, preceduto dalla parola «per conto», e il numero di partita I.V.A. da riportare nel riquadro «Destinatario»; nel procedimento in esame, in nessun e-Das Ł riportata la frase «per conto», ciò che esclude la presenza di un committente.
Ancora, contrariamente a quanto prescritto, l’ordinanza evidenzia che la «RAGIONE_SOCIALE» non ha mai indicato, nei rispettivi riquadri «Impianto ricevente» degli e-Das, il codice accisa dei depositi commerciali riceventi, ma solo la partita I.V.A. della «RAGIONE_SOCIALE» e quella del deposito ricevente.
E, di questi ultimi, non solo non ha indicato il codice accisa, ma nemmeno la denominazione commerciale, così da risultare del tutto oscura la identificazione del vero destinatario del prodotto petrolifero sul piano commerciale (impedendo la tracciabilità del prodotto petrolifero).
In altri termini, sono stati riportati, nella stragrande maggioranza degli e-Das, i soli indirizzi delle sedi operative dei depositi commerciali, mentre solo a seguito di riscontri investigativi e operazioni di sequestro, le imprese attenzionate hanno cominciato a immettere – ma non in tutti i casi – la denominazione sociale dell’impianto ricevente.
Le elencate discrasie rendono – secondo il GIP – gli «e-Das» non regolarmente emessi e compilati, così non legittimando la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE.:
registrava documentazione contabile (e-DAS telematici e fatture di acquisto) afferenti approvvigionamenti «fittizi» di partite di «gasolio per uso agricolo» estratti dai depositi commerciali di prodotti energetici denominati «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE»;
consentiva ai siti di stoccaggio «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE» la vendita (destinazione ad usi non consentiti) del gasolio per uso agricolo a soggetti terzi non autorizzati a riceverlo;
compilava ed emetteva, a fronte dei richiamati approvvigionamenti, e-DAS telematici e fatture (di vendita) per operazioni ‘inesistenti’ nei confronti della «RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia RAGIONE_SOCIALE».
Salvo quanto si evidenzierà in riferimento ai singoli capi di incolpazione provvisoria, lo schema delineato dall’ordinanza genetica sostanzialmente si basa sulla considerazione che, attraverso questa illecita «triangolazione» tra la «RAGIONE_SOCIALE», la «RAGIONE_SOCIALE» (cartiera) e i reali acquirentidestinatari del prodotto, si sia attuata, per un verso, la evasione fiscale (IVA e accise) e, per altro verso, la perdita di tracciabilità del prodotto petrolifero nelle potenziali successive fasi di rivendita a terzi (che tuttavia costituiscono, come visto dianzi, meri post factum non punibili).
Analoghe considerazioni sono riportate, sinteticamente, alle pagine 3-4 dell’ordinanza impugnata.
Per quanto specificamente concerne la posizione del COGNOME, allo stesso viene contestato il ruolo di compartecipe nel reato associativo (capo a), perchØ, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, in veste di gestore del deposito di prodotto energetico sito in Agrigento, c.da ‘Averna Giardina Gallotti’, riceveva in consegna il carburante commercializzato dalla «RAGIONE_SOCIALE» e distratto dalla sua reale destinazione (in quanto negli e-DAS veniva indicato come destinatario la ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Marco’), in tal modo consentendo all’associazione di ottenere l’indebito risparmio di imposta con correlativo danno a carico dell’Erario.
Allo stesso viene inoltre contestato il reato fine di cui al capo l) per avere, in concorso con COGNOME Salvatore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Rocco e COGNOME NOME, sottratto all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e dell’I.V.A., nel periodo dal 22 marzo 2022 al 01 luglio 2022, litri 235.400 di «gasolio uso agricolo», per un ammontare di € 73.497,74 di accisa evasa e di € 50.984,71 di I.V.A. evasa, nonchØ per avere effettuato operazioni di miscelazioni non autorizzate ed avere detenuto e utilizzato un prodotto energetico ottenuto da miscelazioni non autorizzate.
4.1. L’ordinanza impugnata tratta l’imputazione sub l) a pagina 11, mentre la prima ordinanza a pagina 50.
Per l’ordinanza genetica (con concetto ribadito anche dal Riesame), il destinatario reale dei prodotti petroliferi era il deposito di prodotti energetici sito in Agrigento, INDIRIZZO, sede legale della ditta individuale COGNOME Alfonso.
Secondo uno schema collaudato, che si ripete in tutti i reati fine di cui all’articolo 40 d. lgs. 504/1995, a fronte delle numerose forniture formalmente effettuate dalla ditta «RAGIONE_SOCIALE» (per complessivi 251.400 litri di prodotto), la stessa emetteva una sola fattura nei confronti della d.i. COGNOME NOME (fattura n.1/2022 emessa in data 28 luglio 2022 per un importo imponibile pari a € 14.138,30 ed IVA € 1.413,83 la cui fornitura Ł stata oggetto di sequestro operato in data 1.07.2022; a pagina 23, la
prima ordinanza precisa che si tratta di «fattura postuma emessa ragionevolmente al solo scopo di sanare l’illegale destinazione del gasolio per uso agricolo, oggetto di sequestro preventivo effettuato in data 1.07.2022») omettendo, invece, di emettere qualsiasi fattura di vendita per le restanti 15 forniture.
Specificamente, dalle indagini emergeva che nel periodo 10.03.2022 – 1.07.2022 la società «RAGIONE_SOCIALE dichiarava sui sistemi telematizzati e-DAS n. 16 trasferimenti di «gasolio agevolato ad uso agricolo», per complessivi 251.400 litri.
A pagina 42, l’ordinanza GIP precisa che il COGNOME (autista), in sede di interrogatorio, ebbe a dichiarare «quanto alle modalità di travaso del carburante non consentite, ha ammesso che il carburante doveva essere, secondo la normativa, scaricato nelle cisterne a terra o nei pozzi e non su altra autocisterna e che invece ‘solo una volta’ fu COGNOME a ordinargli di scaricarlo all’interno di altra autocisterna perchØ doveva effettuare un nuovo trasporto», circostanza da cui si desume, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, una pluralità di operazioni di scarico presso il deposito del Farruggia.
A pagina 44 si evidenzia, poi, che il 27 maggio le telecamere di videosorveglianza poste presso la «RAGIONE_SOCIALE» mostrano il COGNOME che esce con la cisterna tg. TARGA_VEICOLO (rimorchio targato TARGA_VEICOLO), diretto presso il deposito della RAGIONE_SOCIALE e poi procedere anche al «trasferimento di ulteriori litri 15.000 di gasolio agricolo, con luogo di consegna Agrigento, INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE. (oggi chiamata INDIRIZZO–INDIRIZZO), ove Ł ubicato il deposito della ‘d.i. COGNOME Alfonso’», per poi ritornare presso il deposito della RAGIONE_SOCIALE.
Sembrerebbe, quindi, contrariamente a quanto labialmente dedotto dal ricorrente, che le due località coincidano e che si tratti solo di una modifica della toponomastica; trattasi, in ogni caso, di questione di fatto insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, che ben potrà costituire oggetto di approfondimento nel giudizio di merito.
A pagina 50 dell’ordinanza del GIP si evidenzia come dalle indagini emergesse che – nel periodo 10.03.2022/1.07.2022 – la società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE dichiarava sui sistemi telematizzati e-DAS n. 16 trasferimenti di «gasolio agevolato ad uso agricolo», per complessivi 251.400 litri, scortati da 13 eDAS recanti luogo di scarico ‘S.P.2 – c.da INDIRIZZO snc – Agrigento’ e da 3 successivi e-DAS recanti luogo di scarico ‘C.da Averna COGNOME – Agrigento’ (i due siti, come visto dianzi, in realtà coincidono).
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (la cui doglianza Ł peraltro meramente fattuale), nell’ordinanza non si sostiene che la ditta del Farruggia avesse installato presso la propria azienda un impianto di videosorveglianza, ma che «attraverso l’installazione di impianti di videosorveglianza nei pressi del deposito ‘Farruggia Alfonso’, nonchØ incrociando i dati riportati sugli e-DAS con le risultanze di tutte le indagini tecniche (intercettazioni telefoniche, videoregistrazioni e tracciati GPS), Ł stato possibile ricostruire, in dettaglio, le operazioni fraudolente», quindi con espresso riferimento ad una autonoma attività di polizia giudiziaria.
Dopo l’illustrazione delle modalità di commissione di tutte le consegne di carburante presso il deposito del Farruggia, a pagina 53 l’ordinanza genetica disattende la censura oggi riproposta, esplicitamente affermando che «i tentativi di smentita della reale effettuazione delle sopra contestate consegne di carburante da parte di COGNOME NOME nel corso dell’interrogatorio del 27/09/2024 non convincono. L’indagato ha sì, da un lato, ammesso di essersi interfacciato con la RAGIONE_SOCIALE e ha significativamente individuato in NOME NOME colui che gli propose per primo di fare qualche fornitura e che si presentò proprio come soggetto che lavorava all’interno della RAGIONE_SOCIALE. L’offerta di NOME era vantaggiosa in quanto egli non si sarebbe fatto pagare il trasporto ma solo il carburante. Dall’altro, però, COGNOME non convince laddove ammette l’effettuazione di una unica compravendita di gasolio dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quella culminata nella consegna e nel sequestro del 01/07/2022 (l’unica
consegna che non può essere negata), mentre disconosce tutte le precedenti di maggio e giugno 2022. Ora, a fronte della contestazione del fatto che il monitoraggio via GPS segnalava proprio l’approdo delle autocisterne provenienti dal deposito della RAGIONE_SOCIALE verso l’area ove Ł ubicato il suo deposito, COGNOME sostiene al riguardo che quelle consegne possono essere state compiute sì in INDIRIZZO, ma in un terreno attiguo al proprio deposito, ove insisteva anni prima un distributore di benzina che egli poi vendette e che attualmente Ł di pertinenza di un suo cugino COGNOME NOME (che vi abita in una casa di campagna). Si tratta di una smentita del tutto irragionevole e non credibile. Per un verso la documentazione e-DAS in atti individua proprio il deposito della ditta di ‘COGNOME Alfonso’ di INDIRIZZO (marzo – giugno 2022) e poi di contrada Averna-Giardina Gallotti (giugno – luglio 2022) come destinatario delle consegne e, per altro verso, Ł irragionevole ritenere che tali consegne, monitorate pedissequamente da sistema GPS e seguite dagli inquirenti come afferenti proprio al sito del deposito di Farruggia, siano state effettuate ad un soggetto economico sostanzialmente inesistente e sconosciuto, a fronte invece di un rapporto già in atto con COGNOME NOME».
La motivazione resa in proposito, confermata con le medesime argomentazioni a pagina 7 dell’ordinanza impugnata, non appare manifestamente illogica o contraddittoria: nella parte in cui ritiene le argomentazioni difensive poco credibili, infatti, fa uso corretto dei criteri di inferenza logica che presiedono il procedimento di valutazione della prova indiziaria, e le argomentazioni svolte dal ricorrente non sono in grado di scardinarne il percorso.
Il motivo di ricorso Ł pertanto infondato in quanto meramente contestativo e rivalutativo della motivazione offerta congiuntamente dalle due ordinanze.
4.2. La provvista indiziaria del reato associativo viene invece analizzata a pagina 72 ss. della prima ordinanza.
Si evidenzia in tale sede che gli elementi dai quali si ricava la serialità delle condotte costitutive dei delitti di cui all’art. 40, comma 1, lett. c) e 49 d.p.r. n. 504/95), 8 D. Lgs. n. 74/2000, corroborati dagli esiti delle ulteriori attività investigative espletate, permettono di ritenere integrati i gravi indizi di una piø ampia e ramificata attività con caratteri associativi, struttura verticistica e articolazione di ruoli e competenze, finalizzata alla commissione di plurime, indeterminate ingenti frodi fiscali mediante la cessione di prodotto petrolifero in violazione della normativa delle accise nonchØ all’autoriciclaggio del denaro introitato attraverso la cessione ‘in nero’ del carburante soggetto a maggiore imposta, all’interno della quale con specifica ripartizione di ruoli, delineati nelle singole imputazioni loro ascritte, militavano la maggior parte dei soggetti cui il capo a) Ł contestato.
Invero, le intercettazioni, i servizi di osservazione e videosorveglianza, i sequestri operati presso i depositi siti nelle province di Catania e di Agrigento, il sistematico trasferimento dei corrispettivi in contanti riscossi dai compratori del gasolio o del carburante sul conto corrente individuale del titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE e la sua immediata confluenza sul conto della società di COGNOME NOME detto NOME, con conseguente trasformazione del provento dei delitti tributari, la documentazione acquisita e, da ultimo, le parziali ammissioni fatte in sede di interrogatorio, letti congiuntamente, attestano l’esistenza e l’operatività nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, almeno sotto il profilo della gravità indiziaria, di tutti gli indici sintomatici della contestata associazione, quali l’esistenza di un preciso e ben delineato programma criminoso (reso evidente, tra l’altro, dalla reiterazione delle condotte criminose svolte in attuazione del programma), la predisposizione di serie di basi logistiche deputate al carico e allo scarico del materiale petrolifero, la continuità e sistematicità dell’attività criminosa, la qualità delle modalità di azione sempre identiche e perfettamente collaudate.
Per quanto concerne il ruolo dell’odierno ricorrente nel sodalizio criminoso, a pagina 82 l’ordinanza genetica evidenzia (riportandone ampi stralci) «le diverse chiamate intercorse tra Russo e COGNOME NOME nel periodo 20.07.2022 – 29.07.2022, nel corso delle quali i due interlocutori discutevano del
sequestro del camion operato dalla Guardia di Finanza l’1.07.2022, delle fatture e dei relativi documenti di trasposto da emettere in relazione al prodotto petrolifero sequestrato, che, dall’analisi della banca dati e-DAS, risultava spedito dal deposito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e commissionato dalla d.i. ‘RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia RAGIONE_SOCIALE‘ che, tra l’altro, figurava come destinatario finale (e-DAS n. NUMERO_DOCUMENTO), sebbene la p.g. abbia poi accertato come il ‘gasolio agevolato ad uso agricolo’ sia stato consegnato al deposito di prodotti petroliferi della D.I. ‘COGNOME Alfonso’».
Sinteticamente, dalle conversazioni emerge che i due convengono sulla necessità di emettere la fattura per poter ottenere il dissequestro del camion sequestrato il 1° luglio 2022 (RIT 1614/2022 Progressivo: V.4892.2), mentre, per il futuro, COGNOME espressamente riferisce al COGNOME di dover parlare con «qualcun altro» per prendere disposizioni (RIT 1614/2022 Progressivo: V.4975.2).
A pagina 84, l’ordinanza genetica inferisce, con motivazione non manifestamente illogica, che dal tenore della conversazione e sulla base degli esiti dell’attività investigativa Ł ragionevole ipotizzare che la terza persona cui COGNOME fa riferimento sia COGNOME NOMECOGNOME stante l’acclarato ruolo di fornitore originario del carburante poi commercializzato e trasportato dalle autocisterne di NOME. Il legame tra i due risulterebbe poi verificato dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME il 19.10.2022 che, dopo avere visionato il titolare del documento di trasporto, indicava proprio nella persona di COGNOME NOMECOGNOME il «soggetto che qualche anno fa venne in deposito per avere disponibilità di prodotto verso una ditta che avrebbe aperto a Bagheria (PA)», il titolare dell’impianto al quale inviò il prodotto, come richiesto da COGNOME NOME.
Tale percorso argomentativo viene ripreso dall’ordinanza impugnata a pagina 7-8, in cui si desume dalla ripetitività delle condotte, dalla sostanziale identità dei soggetti e dalle modalità di versamento del denaro da parte dei reali acquirenti sul conto corrente personale del titolare della ‘cartiera’, uno schema che rientra nel reato associativo.
Quanto al ruolo del COGNOME, sinteticamente, a pagina 11 l’ordinanza impugnata evidenzia come egli, al pari degli altri destinatari (COGNOME, COGNOME e COGNOME), abbia costantemente accettato la reiterata fornitura di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi, «nella piena consapevolezza della seriale distorsione della corretta procedura di acquisto», interfacciandosi allo scopo con COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonchØ con i trasportatori, tra cui il COGNOME, intraneo al sodalizio.
Ciò posto, i primi due motivi, in cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria, sono manifestamente infondati.
Ed infatti la motivazione delle due concordi ordinanze, che vanno lette sinotticamente, se pure sintetiche in riferimento al reato associativo, non appaiono manifestamente illogiche o apparenti, mentre sono corposamente motivate in ordine ai reati-fine.
Va in proposito ricordato che, in ordine alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza», questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576) ha piø volte chiarito che la stessa non Ł omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.
Al fine dell’adozione della misura, invero, Ł sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi).
La stessa Corte costituzionale ha del resto chiarito (sentenza n. 121 del 2009) che «la gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento Ł eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio: per certi
aspetti anche piø rigoroso, per certi altri piø debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l’eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell’assunzione probatoria dibattimentale».
Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, Ł sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perchØ i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1bis , cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179 – 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 02).
Inoltre, secondo principi ripetutamente sottolineati da questa Corte di legittimità, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 – 01, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019. Rv. 276701 – 06). Le doglianze sono pertanto manifestamente infondate.
Il terzo motivo, in cui si contesta il requisito della attualità della esigenza cautelare, Ł manifestamente infondato.
Va premesso che il COGNOME nel proporre riesame, in data 25 ottobre 2024, si Ł limitato a chiedere l’annullamento dell’ordinanza genetica, nØ, in sede di riesame, ha depositato motivi scritti (almeno per quanto a conoscenza di questa Corte), limitandosi alla discussione orale, in cui ha contestato genericamente, la sussistenza delle esigenze cautelari, depositando documentazione (v. verbale di udienza).
6.1. Il Collegio, preliminarmente, ritiene di dover confermare l’indirizzo (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938 – 01) secondo cui in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva, «specificamente dedotta», puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione.
Tuttavia, il principio deve essere specificato nel senso che, in sede di riesame di misure cautelari, posta l’applicabilità anche al riesame dell’articolo 581 cod. proc. pen., l’obbligo di motivazione di cui Ł gravato il Tribunale del riesame Ł speculare rispetto al livello di specificità dei motivi proposti, per cui, in assenza di deduzioni difensive, non incombe sul Tribunale del riesame alcun obbligo di motivazione (per cui il ricorso eventualmente proposto dovrà sul punto essere dichiarato inammissibile; v. sul punto, Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752 – 01; Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277543 – 01), mentre, a fronte di censure presenti, ma generiche, la motivazione potrà limitarsi a fare rinvio alle argomentazioni rese dal provvedimento impugnato, in applicazione del principio di reciproca integrazione dei provvedimenti, o a rendere «succinta motivazione» (Sez. 4, n. 2331 del 16/12/2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, Orza, Rv. 285737 – 03).
6.2. Nel caso di specie, a pagina 100, la prima ordinanza evidenzia che nei confronti dei titolari dei
depositi (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME Rosario) ricorrono le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c) c.p.p. (pericolo di reiterazione di reati della stessa specie), derivanti:
a) dalla partecipazione alla gestione professionale e organizzata di un meccanismo di forniture, approvvigionamento, acquisto di carburanti abusivo e in sistematica frode all’Erario;
b) dalla mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza.
Sul piano della personalità, aggiungeva che COGNOME NOME aveva subito un procedimento penale, concluso con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per il delitto di eccedenze di prodotti nei depositi fiscali ex art. 47 L. 504/95 del 2016.
L’ordinanza impugnata, dal canto suo, a fronte della generica doglianza proposta dal ricorrente in tema di esigenze cautelari, riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato alla luce della gravità dei fatti, «con organizzazione di plurime attività di sottrazione all’accise e all’IVA, di confezione di fatture ideologicamente false, in un contesto ben rodato, connotato da stabili rapporti reciproci, massicce quantità di prodotto e dunque di guadagno e con reiterazione temporale» (pag. 12), elementi che risultano chiaramente indicativi di «professionalità e spregiudicatezza anche nel ricorrere a metodi subdoli, quali la triangolazione con una ditta cartiera e la falsa fatturazione».
Secondo il Riesame, d’altro canto, Ł da escludere che le condotte in esame siano connotate da episodicità e occasionalità, dovendosi ritenere che, «dall’epoca dei fatti sino ad oggi, gli indagati non abbiano cessato di perpetrare condotte delittuose offensive dei beni giuridici anzidetti, rendendo altresì attuale il pericolo di ricaduta nel reato».
6.3. A fronte della genericità della doglianza espressa nel giudizio di riesame, peraltro solamente nel corso della discussione orale e solo con generico riferimento alla sussistenza del periculum in mora (e quindi «aspecificamente» in relazione al requisito della «attualità» delle esigenze cautelari), la motivazione delle due ordinanze non presentano profili di manifesta illogicità, ponendosi in linea di continuità con quella giurisprudenza secondo cui, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicchØ il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01), e secondo cui (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME Rv. 282891 – 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286182 – 01) «il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non Ł equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza».
Il requisito dell’attualità del pericolo può quindi sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta, a condizione che il giudice compia una approfondita valutazione delle modalità del fatto, del contesto socio-ambientale in cui Ł avvenuto il fatto, della personalità dell’indagato e del tempo trascorso dal fatto.
In altri termini, il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269684), poichØ la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla «attuale», permanente sussistenza dell’esigenza di
disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato.
Il motivo Ł pertanto manifestamente infondato.
7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME