Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3477 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3477 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 42/2022 RMCP del Tribunale di Taranto del 21 marzo 2022;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, del foro di Taranto, la quale Insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza emessa in data 21 marzo 2022, solo in parte accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento del 11 febbraio 2022, con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva applicato a carico del medesimo, indagato in ragione di una imputazione provvisoria avente ad oggetto la partecipazione, con ruolo direttivo, ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di violazione della normativa in materia di Iva e di accise, la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Infatti, in sede di riesame della predetta misura, il Tribunale – pur ritenuta sussistere sia la ipotesi delittuosa associativa che quella di carattere tributario, avendo considerato che il COGNOME, unitamente ai figli ed ad un suo dipendente, avrebbe promosso una struttura commerciale volta a vendere prodotti petroliferi in evasione delle accise e della imposta sul valore aggiunto ad essi applicabili, attraverso la sistematica cessione a tariffa agevolata di detti prodotti a soggetti che di questa agevolazione non avrebbero potuto godere, avendo cura di fare simulatamente apparire che, invece, le cessioni erano operate in favore di soggetti che potevano godere della minore tariffa prevista per determinate categorie di uso del prodotto in questione (avendo, tuttavia, ritenuto non sussistere i gravi indizi di colpevolezza anche per la ipotesi di reato fine costituita dalla truffa ai danni dello Stato, mancando qualsiasi atto di disposizione patrimoniale di mano pubblica) – ha, tuttavia, modificato la misura cautelare applicabile al COGNOME, sostituendo quella degli arresti domiciliarí con la misura interdittiva, per la durata di un anno, del divieto di svolgere attività imprenditoriale nel campo del commercio degli idrocarburi.
Ha interposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il proprio difensore fiduciario, contestando sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione la legittimità del provvedimento, osservando che gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale di Taranto per confermare quanto alla associazione per delinquere e quanto ai reati in materia fiscale la misura cautelare imposta a carico del COGNOME erano non sufficienti, o perché equivoci, potendo la condotta dell’indagato essere considerata espressione di leciti comportamenti, ovvero perché argomentati in base ad una errata ricostruzione della disciplina di settore, ad esempio laddove si contestava al ricorrente il fatto di avere ceduto del carburante a prezzo agevolato soggetti che non potevano avvantaggiarsi di tale condizione di favore in quanto privi dei ol:
necessari requisiti soggettivi, dando, erroneamente, per scontato che in capo al COGNOME vi fosse l’obbligo di verificare se effettivamente costoro potevano godere della predetta agevolazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto lo stesso non prospetta la esistenza dì veri e propri vizi di legittimità nella ordinanza impugnata, ma ne segnala solo delle apparenti aporie motivazionali che tali risulterebbero esclusivamente per effetto di una lettura dei fatti operata da parte del ricorrente in maniera diversa da quella compiuta del giudice del riesame.
Si tratta, tuttavia, come evidente, di una censura di merito non ammissibile nella presente sede di legittimità.
Ed invero, la ordinanza impugnata pone in luce, a dimostrazione della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME in ordine ai reati in provvisoria contestazione, la circostanza che presso il deposito e la rivendita di carburanti gestita dal COGNOME unitamente ai figli avevano accesso anche soggetti che non erano titolari del libretti UMA (acronimo che individua gli utilizzatori di motori agricoli) o che avevano, comunque, già esaurito la loro disponibilità di acquisto di carburante a prezzo agevolato, i quali, ciononostante, si rifornivano del gasolio per uso agricolo; che era, altresì, risultato che il COGNOME, tramite la sua ditta, aveva ceduto anche del gasolio per uso agricolo a soggetti deceduti, sebbene nominativamente indicati nella documentazione amministrativa degli avvenuti acquisti, mentre altri individui che dalla documentazione da quello conservata risultavano essere stati acquirenti del ricorrente hanno, invece ) disconosciuta tale circostanza.
Tali risultanze sono tutte deponenti nel senso della esistenza di un meccanismo attraverso il quale il ricorrente, avendo fatto apparire una serie di vendite fittizie di carburante per uso agricolo a soggetti formalmente legittimati a tali rapporti, si procurava in tal modo una dotazione di carburante effettivamente cedibile ma a soggetti che non godevano delle condizioni legittimanti il prezzo più vantaggioso, così cagionando un danno erariale sia sotto i profilo del minore gettito IVA – determinato dal più basso prezzo di vendita – sia sotto il profilo del minore versamento delle accise, essendo venduti prodotti petroliferi con accise più vantaggiose a soggetti che di tale beneficio non erano legittimati a godere.
A fronte di tali puntuali argomentazioni la difesa del COGNOME ha contestato il dato obbiettivo che i soggetti non legittimati all’acquisto del carburante per uso agricolo acquistassero tale bene e non quello per l’autotrasporto (circostanza questa che, invece, nella ordinanza impugnata è smentita in fatto, posto che gli agenti della Guardia di Finanza hanno direttamente verificato che tali soggetti si rifornivano presso la pompa erogatrice riportante la indicazione del gasolio agricolo), ancora che i soggetti defunti risultati, invece, acquirenti del COGNOME fossero solo due (circostanza evidentemente irrilevante) e che comunque egli non era tenuto a verificare la reale identità degli acquirenti (elemento anche questo di carattere fattuale, non idoneo a contestare la circostanza, valorizzata dal Tribunale tarentino, della vendita del carburante a soggetti inesistenti), ed ancora che le cessioni da lui eseguite erano dal punto di vista della documentazione amministrativa del tutto corrette (omettendo, tuttavia, di giustificare la ragione del dato – come detto fortemente indiziante in merito alla avvenuta costituzione di una riserva “in nero” di merci – per la quale una parte dei suoi apparenti acquirenti avevano, invece, disconosciuto gli acquisti fatti presso di lui).
Parimenti fattuale, oltre che priva di dimostrazione, è la allegazione della circostanza che una parte del gasolio per il quale non vi sarebbe stata contabilizzazione era destinato all’autoconsumo dello stesso COGNOME.
Nello stesso modo, sono parimenti fattuali le censure aventi ad oggetto le modalità attraverso le quali si è realizzata la cessione, in data 17 dicembre 2020, di una quantità di gasolio a tale COGNOME NOME, cui sarebbe stata ceduta una quantità del più conveniente gasolio per riscaldamento laddove l’uso cui il carburante era destinato era, invece, quella della autotrazione.
Così come è generica la censura avente ad oggetto la non sussistenza dei gravi indizi dì colpevolezza in ordine al reato associativo; essa, infatti, non sì confronta con il dato di fatto, viceversa altamente significativo, che l’indagato è risultato avere utilizzato per il conseguimento dei propri scopi delittuosi, la struttura, appunto associativa, costituita dalla impresa commerciale da lui gestita unitamente aVigli ed unitamente ad altro suo dipendente, in relazione al quale – come è stato chiarito nella ordinanza impugnata che non risulta al riguardo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, contradditoria – sono emersi, nel corso delle non contestate intercettazioni di conversazioni fra presenti operate, elementi obbiettivi di comunione operativa con i familiari dell’odierno ricorrente.
a-t:
Il ricorso, risultato quindi inammissibile, in quanto sviluppato per lo più in fatto ovvero sulla base di argomentazioni difensive manifestamente infondate,
deve essere come tale dichiarato ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processali e della somma di euro
3.000,0 in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente