Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17790 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME COGNOME nato a Licata il 28/02/1990
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 05/11/2024
visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. NOME COGNOME cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito per l’indagato l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Marsala, che si è riportato al ri chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania rigettava la richies di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 09/10/2024, che aveva applicato le seguenti misure cautelari coercitive:
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a COGNOME NOME (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, I, m, n, o, p, q e r) e Ru (per capi a, b, d, h, I, n, p e r), la misura cautelare della custodia in carcere;
a COGNOME NOME (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, I, m, n, o, p, q e r), COGNOME (per i capi a, b, d, f, h, I e r), COGNOME NOME (per i capi a, n, o) e COGNOME (per i capi a, p, o), la misura degli arresti domiciliari;
a COGNOME NOME (per i capi a, f), COGNOME NOME (per i capi a, I), COGNOME (per i capi a, d) e COGNOME (per i capi a, h), le misure congiunte dell’obbligo di d nel comune di rispettiva residenza ex art. 283 c.p.p. e della sospensione dall’esercizio di impr per la durata di un anno ex art. 299 cod. proc. pen..
ad COGNOME NOME (per i capi a, b, h), COGNOME Salvatore (per i capi a, d, I) e COGNOME (per i capi a, b, d, f, h, I), la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di ris residenza e ai soli COGNOME e COGNOME altresì quella congiunta dell’obbligo di presentazione a P.G. due volte alla settimana, in giorni e fasce orarie da fissarsi ad opera della polizia giudi
Si contestava agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via princip sottrazione dei prodotti petroliferi all’accise e al regime IVA corrispondente all’utiliz stessi.
Il reato principalmente contestato è infatti quello di cui all’articolo 40, comma 1, lett d. Igs. n. 504/1995 (capi b, d, f, h, I, n, p), cui accedono, specularmente, i delitti di em di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti delle ditte RAGIONE_SOCIALE» o della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, mentre ai capi r) e s) sono contestati, rispettivament i delitti di cui agli articoli 648-bis.1 e 515 cod. pen..
Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 416 cod. pen., oltre che mani illogicità e contradditorietà della motivazione, in riferimento all’articolo 273 cod. proc. p
Il COGNOME non può far parte del sodalizio, in quanto: ha intrattenuto rapp esclusivamente con un soggetto, il COGNOME; non emergono conversazioni telefoniche con alcun soggetto Indagato; non risulta dal compendio probatorio alcuna indicazione sul fatto che ricorrente fosse a conoscenza del «giro di affari» del predetto sodalizio.
Nel parlare di affectio societatis, il GIP e il Riesame lo fanno in modo generico, senza indicare per ogni singolo reo quale sarebbe la condotta da cui ne evince la sussistenza, limitandosi giudici della cautela, ad un mero automatismo tra le condotte poste in essere e la consapevolezza in capo al La Quatra di un pregresso accordo criminoso e deducendo così l’intraneità al sodalizi dalla mera fittizietà delle fatture.
Sussiste inoltre un evidente vizio di motivazione laddove al capo n) si contesta un so viaggio, da cui non può certo desumersi l’appartenenza al sodalizio, e quindi uno «stabi accordo» con gli altri compartecipi.
Manca, inoltre, qualsiasi motivazione in relazione alla documentazione prodotta dalla difesa da cui emerge che la “RAGIONE_SOCIALE” ha attivato procedura monitoria nei confronti delle “RAGIONE_SOCIALE“, verso la quale ha regolarmente emesso fattura: non si comprenderebbe, secondo il ricorrente, per quale motivo la “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe dovuto pagare le fatture per del carburante mai ricevuto.
Inoltre, se la “RAGIONE_SOCIALE” successivamente emetteva false fatture nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE“, non avrebbe avuto senso utilizzare false fatture emesse dalla “Gold Black”, in quan relative a carburante mai ricevuto.
2.2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento articoli 274 e 275 cod. proc. pen..
L’ordinanza si arresta a due anni prima, senza considerare il c.d. “tempo silente” intercor tra la fine delle indagini e l’esecuzione della misura (peraltro emessa dal GIP nove mesi dopo deposito della richiesta del pubblico ministero); nessun elemento attesta, contrariamente quanto affermato dal GIP, il verificarsi di condotte criminose da parte del La COGNOME occor medio tempore.
Non viene indicata neppure, a tal fine, quale sarebbe la prossima occasione di ricaduta ne crimine. Manca quindi ogni motivazione in punto di «attualità» delle esigenze cautelari.
Del pari, manca ogni motivazione in relazione alla «proporzionalità» di misure meno afflittive, quali quelle interdittive, a fronteggiare la riscontrata esigenza cautelare.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Prima di procedere all’esame delle doglianze relative al La Quatra, il Collegio riti necessario ripercorrere la cronistoria del procedimento e il percorso motivazionale del ordinanze della cautela.
Si contesta agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via princip sottrazione dei prodotti petroliferi all’accise e al regime IVA corrispondente all’utilizz stessi, cui accedono i delitti di sottrazione all’accise e di emissione di fatture per ope soggettivamente inesistenti, nonché, residualmente, i delitti di cui agli articoli 648-bis.1 cod. pen..
3.1 Le fonti di prova, da cui il GIP ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevol sono costituite prevalentemente dalla documentazione contabile e fiscale delle diverse società coinvolte, riscontrata: dalle immagini degli impianti di videosorveglianza installati pr depositi delle società coinvolte, dai dati GPS rilevati dalle autovetture adibite al traspo materiale, dal sequestro preventivo di prodotti petroliferi e autocisterne adibite al r trasporto e dalle intercettazioni telefoniche captate tra gli indagati.
In particolare, si procedeva:
all’installazione di apparati di localizzazione satellitare “GPS” sulle autocisterne ta TARGA_VEICOLO ed TARGA_VEICOLO, indicate nei documenti e-DAS quali veicoli adibiti al trasporto, per tracciarne gli spostamenti e consentire l’individuazione dei reali destinatari del pro energetico agevolato;
all’installazione di apparati di videosorveglianza presso i depositi delle ditte intere (“RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “Ditta Individuale COGNOME Grazia” COGNOME NOME“);
a intercettazione telefonica sulle utenze in uso a COGNOME Marco, COGNOME NOME (rappresentante legale e autista della RAGIONE_SOCIALE, intestataria dell’autocisterna CODICE_FISCALE), COGNOME Rocco (dipendente della «RAGIONE_SOCIALE»), COGNOME Vincenzo Antonio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Salvatore.
Inoltre, la lettura congiunta e coordinata delle dichiarazioni rese dagli indagati in se rispettivi interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen., avrebbe sostanzialmente confermato lo schema dei rapporti fraudolenti ricavabile dalle indagini di PG e anzi ha rafforzato il ragion convincimento che tale schema costituisse attuazione del programma di una struttura organizzata, avente carattere associativo, al cui vertice si collocava indubbiamente COGNOME NOME (detto NOME), coadiuvato da NOME e NOMECOGNOME nonché da taluni altri imprenditori e autotrasportatori in veste di anelli essenziali della catena.
3.2. Quanto ai delitti contestati, come evidenziato a pagina 16 dell’ordinanza genetica, i Igs. n. 504/1995, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte s produzione e i consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo Unico Accise), definisc all’art. 1 come «accisa» la «imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodot energetici», chiarendo – nel successivo art. 21 – quali sono detti «prodotti energetici», indic fra gli altri, la benzina, il cherosene, il gasolio e gli oli combustibili.
L’art. 3 prevede, inoltre, che «il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato ne quantità e qualità» e che «la liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quanti prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo».
Con riferimento ai prodotti energetici, l’art. 24 del testo unico dispone che quelli des agli usi elencati nella tabella A) allegata sono ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta ne misura ivi prevista, mentre il punto 5 della suindicata tabella prevede – a sua volta – l’applica di un’aliquota ridotta di accisa per il carburante impiegato in lavori agricoli.
Il gasolio destinato all’alimentazione dei mezzi agricoli sconta quindi un’accisa pari a 0,135 al litro, mentre l’accisa applicata su ogni litro di gasolio destinato all’uso «autotraz pari ad C 0,6174.
Analogamente, il d.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto l’istituzione e la discipl dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), prevede tre aliquote: ordinaria del 22%, quella mini del 4% e ridotta del 10%, applicando quest’ultima ai «prodotti petroliferi per uso agricolo».
È quindi del tutto evidente che il carburante destinato ad usi agricoli sconta un’accisa e u aliquota IVA molto più basse rispetto al carburante destinato ad autotrazione, consentendo un risparmio complessivo di circa 60/70 centesimi di euro al litro.
Così, al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti petroliferi e di evitare frod prevede che benzina, gasolio e tutti i prodotti usati come carburante, e dunque sottoposti accisa, circolano nel territorio dello Stato scortati da apposito documento di accompagnamento (Documento di Accompagnamento Semplificato, o «DAS»), la cui eventuale mancata esibizione pone la merce, ai sensi dell’art. 49 TUA, nella condizione di presunta illecita provenienz comporta l’applicazione al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta (art. 40 del D. Lgs. n. 504/1995).
Il DAS (ormai elettronico, o «e-DAS») è pertanto il documento che accompagna il prodotto energetico che ha già assolto il debito di accisa dal momento della sua estrazione dal deposit fiscale ove è custodito e del conseguente pagamento dell’accisa dovuta al momento in cui giunge a destinazione, ossia accompagna i prodotti nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al lu di consegna; pertanto, se regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto destinatario.
Esso prevede la compilazione di campi concernenti il mittente (speditore), il destinatario il vettore.
La Determinazione Direttoriale della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 138764/RU del 10/5/2020, stabilisce – art. 3, comma 4 – i contenuti dell’e-DAS, che deve riportare alcune informazioni, quali:
un codice CRS (Codice di Riferimento Standard – identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all’e-DAS dal sistema informativo);
i seguenti dati obbligatori: a) codice di accisa del deposito mittente; b) num identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratt deposito; in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale; c) accisa ed indirizzo del deposito destinatario nonché denominazione commerciale dell’esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un deposito commerciale di prodotti energetici; targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio; e) data e ora di spedizione f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettua denominazione commerciale del prodotto trasportato; h) quantitativo del prodotto trasportato e densità del prodotto a 15°C; i) peso a vuoto del mezzo; j) peso netto della spedizione (omissis).
Inoltre:
i carburanti circolano solo se accompagnati da una copia stampata dell’e-DAS;
l’emissione e l’annullamento dell’e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da par dello speditore nonché, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell’arriv carburanti stessi da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione al sist
informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo disposizioni della circolare direttoriale (nel caso specifico, effettuati i trasporti fino meta, gli e-DAS il codice di accisa o il codice ditta del deposito del mittente, il n identificativo e la data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratt deposito, il codice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario nonché la denominazio dell’esercente, la partita IVA del primo vettore nonché la denominazione del primo incaricat del trasporto, la targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio, venivano po fisicamente eliminati; in alcuni casi la spedizione è avvenuta senza documento di circolazione EDAS e, in ogni caso, non risulta alcuna comunicazione al sistema informativo degli Uffic Doganali);
al termine della circolazione, una copia dell’«e-DAS» è conservata nelle contabilità del speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanz (nel caso specifico, consta dalle indagini che in relazione alle partite di carburante di gasoli agricolo spedite dalla “RAGIONE_SOCIALE” e destinate ad usi non consentiti dalla Legge, non è stata istituita, tenuta e conservata alcuna contabilità. Unica eccezione il tentativo di COGNOME di sanare in epoca successiva una spedizione di gasolio uso agricolo effettuata addirittura senza la scorta di e-Das);
in caso di trasferimento tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un DAS per ogni spedizione.
3.3. Sotto il profilo sanzionatorio, il citato articolo 40 del d. Igs. 504/1995 punisce reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (no inferiore in ogni caso a 7.746 euro), chiunque:
fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
destina ad usi, soggetti ad imposta od a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodot soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggett maggiore imposta;
detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte l’ammissione al trattamento agevolato;
detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni n autorizzate.
Il comma 4 prevede che, se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.00 chilogrammi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
Il comma 3 equipara il tentativo al reato consumato.
L’articolo 49 prevede che i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti agevolati, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta impost ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessat all’operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono illecita provenienza.
In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottra del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta.
L’articolo 2 del decreto, che necessariamente integra la norma incriminatrice sotto il prof del momento di consumazione del reato, prevede (comma 1) che per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l’estrazion dal sottosuolo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingre irregolare nel territorio dello Stato.
L’accisa diviene esigibile (comma 2) all’atto della «immissione in consumo» del prodotto nel territorio dello Stato.
3.4. In punto di diritto, questa Corte ha precisato che «per la integrazione della fattisp non sono richieste né l’immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260609 – 01 Sez. 3, n. 10909 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 236089 – 01), mentre «la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile; quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato pro attraverso l’utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestr preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito» (Cass., Se III, sentenza n. 24603 del 25/1/2017 – dep. 18/05/2017, Rv. 270514-01, COGNOME).
Circa la «natura» del reato, si è precisato (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv 277981 – 01) che l’art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazio all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, disciplina un «del permanente», con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura «fino al pagamento dell’accisa ovvero fino a quando l’agente, per att volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell’autorità giudiziaria, non ha più disponibilità del bene».
Esso, inoltre, è un reato «a condotta libera» ed alla cui struttura sono estranei elementi necessaria fraudolenza; in proposito, Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, COGNOME Rv. 271783 – 01 ha chiarito che, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa sui carbur previsto dall’art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente sottrazione si attui «”con qualsiasi mezzo”, non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni».
3.5. Scendendo in concreto, l’ordinanza genetica ravvisa l’esistenza di un circui organizzato che si avvale di imprenditori e relativi collaboratori, quali alcuni autotraspor dedito a plurime e seriali operazioni commerciali connotate da meccanismo fraudolento e consistito:
nella commercializzazione di prodotti petroliferi del tipo gasolio, con modal complessivamente finalizzate ad evadere, in tutto o in parte, il pagamento dell’elevata acci per essi prevista, attraverso la fraudolenta destinazione di gasolio ammesso ad aliquote agevolate (impiego in lavori agricoli) rispetto ad usi soggetti a maggiore imposta (quali l’uso autotrazione);
nella emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, in quanto eme nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto petrolifero;
nell’autoriciclaggio del denaro non contabilizzato, frutto delle vendite di prod petrolifero senza fattura ai depositi delle imprese destinatarie, e riversato presso i conti co della medesima società fornitrice di petrolio.
Secondo l’ordinanza genetica, il sistema fraudolento creato, in altri termini, comportava predisposizione di documentazione falsa (fatture, e-DAS, ecc.) finalizzata ad ottenere sgrav fiscali non dovuti, mediante l’emissione di documenti di trasporto emessi nei confronti di sogge diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto – interponendo fittiziamente fra il forn carburante (la RAGIONE_SOCIALE) da immettere in commercio e il destinatario dello stesso, una societ «cartiera» (la d.i. «RAGIONE_SOCIALE» di COGNOME NOME) – ovvero nei confronti di soggetti di inesistenti, ma appositamente creati al fine di acquistare «cartolarmente» il prodotto medesimo, così simulando l’apparenza di una “filiera” fra i cui articolati passaggi veniva omessa il pagame dell’imposta formalmente dovuta. Il risparmi6 consisteva nell’eludere il pagamento di IVA accisa per carburante destinato a usi diversi da quello agricolo.
Lo schema illecito concretamente posto in essere dagli indagati vedeva la centralità della società «RAGIONE_SOCIALE con amministratore di fatto COGNOME Salvatore, avente deposi commerciale di prodotti petroliferi a Sciara (PA), il quale acquistava ingenti partite di «ga per uso agricolo», che successivamente vendeva alla ditta individuale «RAGIONE_SOCIALE, apparentemente destinataria del prodotto, ma in realtà soggetto meramente interposto in quanto ditta priva di deposito; le partite di gasolio per uso agricolo veniva realtà vendute a una serie di società che gestivano depositi di carburante per la vendi all’ingrosso, non autorizzati a riceverle (perché non «destinatari» del gasolio).
L’ordinanza evidenzia come la «RAGIONE_SOCIALE», costituita nel marzo 2019, legalmente rappresentata da NOME Salvatore (soggetto che vanta precedenti per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali ed irregolarità nella circolazio prodotti sottoposti ad accisa e che non ha mai dichiarato alcun reddito dal 2014 ad oggi), aveva stipulato con decorrenza dal giugno 2020 un contratto di affitto di ramo d’azienda con la socie
«RAGIONE_SOCIALE» (I.r. COGNOME Marco) inerente alla gestione di un deposito di carburanti autotrazione sito a Sciara (PA) in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE.
La «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE», d’altro canto, ditta così denominata dal marzo 2021 (in precedenza denominata «Club Calcio Catania di COGNOME RAGIONE_SOCIALE», esercente l’attività di posto telefonico pubblico ed Internet point) era rappresentata dal COGNOME, il quale non ha dichiarato alcun reddito dal 2009 fino ad oggi (e ha precedenti per reati quali rapin furto, porto abusivo di armi, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per fatti del 2006, 2012, 2016 e 2018), esercitava l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petrol in assenza di titolo autorizzativo previsto dalla legge per la commercializzazione del gasolio impieghi in uso agricolo.
Incrociando i dati ottenuti dalle suddette banche dati con la banca dati «Fatture corrispettivi» risultava che:
la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso in circa sei mesi (da marzo 2022 a settembre 2022) n. 204 fatture per un importo complessivo di € 3.780.093,79 ed Iva per € 378.009,41 nei confronti della «d.iRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia Marco»;
tali fatture non erano state accettate al sistema di interscambio della fatturazi elettronica dalla «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE» e risultavano, pertanto, come tutte fatture non consegnate ma solo messe a disposizione del portale, marcate da un simbolo rosso di alert (diversamente dalle fatture elettroniche che vengono regolarmente consegnate, contrassegnate da un simbolo verde di spunta e per le quali viene emessa una ricevuta di consegna);
non vi era alcuna traccia, invece, delle fatture di ulteriore vendita del prodotto da della «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE» ad altri soggetti, ad accezione di un’unica fatt emessa per la fornitura di “gasolio per uso agricolo” effettuata per la “d.i. COGNOME fattura postuma emessa ragionevolmente al solo scopo di sanare l’illegale destinazione del gasolio per uso agricolo, oggetto di sequestro preventivo effettuato in data 1.07.2022.
Le ditte che realmente ricevevano il gasolio (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), acquistavano le predette partite di carburante senza fattura né da RAGIONE_SOCIALE e né dalla d.i. RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di documenti di trasporto (e-DAS telematici) ideologicamente artefatti e fatture per operazioni inesistenti.
Ed infatti, ogni e-DAS riportava la RAGIONE_SOCIALE quale mittente del prodotto e la d individuale RAGIONE_SOCIALE di Guarnaccia quale destinatario; tuttavia, nello spazio dedicato luogo di consegna, il documento di trasporto non indicava un sito nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE (risultata essere un’impresa fittizia, non abilitata con licenza alla ricezione di car idrocarburi e priva di qualsivoglia deposito di stoccaggio), bensì il deposito fisico di altre i (come COGNOME, COGNOME, Incardona, ecc.), le quali non risultavano documentalmente destinatarie del prodotto, ma ne erano le sostanziali acquirenti.
A queste ultime, come detto, non fatturavano né la RAGIONE_SOCIALE né la RAGIONE_SOCIALE che, del resto, non poteva legalmente agire come acquirente per conto terzi, ossia come broker o committente di carburante della RAGIONE_SOCIALE che poi avrebbe lecitamente destinato alle imprese effetti acquirenti, proprio perché non era legalmente abilitata ad acquistare carburante e, non avendo un deposito fisico, avrebbe dovuto dichiarare di acquistare per conto terzi.
Si evidenzia inoltre, a pagina 20 dell’ordinanza genetica, che la «RAGIONE_SOCIALE» ha emesso documenti fiscali nei confronti del committente «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Per «committente», deve intendersi il soggetto che commercializza prodotti petroliferi, pu non essendo titolare di deposito, che, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prod movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti d circolazione.
In caso di estrazione effettuata per conto di un committente va indicato nell’e-DAS il nome preceduto dalla parola «per conto», e il numero di partita I.V.A. da riportare nel riqu «Destinatario»; nel procedimento in esame, in nessun e-Das è riportata la frase «per conto», ciò che esclude la presenza di un committente.
Ancora, contrariamente a quanto prescritto, l’ordinanza evidenzia che la «RAGIONE_SOCIALE» non ha mai indicato, nei rispettivi riquadri «Impianto ricevente» degli e-Das, il codice accis depositi commerciali riceventi, ma solo la partita I.V.A. della «RAGIONE_SOCIALE Guarna RAGIONE_SOCIALE» e quella del deposito ricevente.
E, di questi ultimi, non solo non ha indicato il codice accisa, ma nemmeno la denominazione commerciale, così da risultare del tutto oscura la identificazione del vero destinatario del prod petrolifero sul piano commerciale (impedendo la tracciabilità del prodotto petrolifero).
In altri termini, sono stati riportati, nella stragrande maggioranza degli e-Das, i soli i delle sedi operative dei depositi commerciali, mentre solo a seguito di riscontri investigat operazioni di sequestro, le imprese attenzionate hanno cominciato a immettere – ma non in tutti i casi – la denominazione sociale dell’impianto ricevente.
Le elencate discrasie rendono – secondo il GIP – gli «e-Das» non regolarmente emessi e compilati, così non legittimando la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE:
registrava documentazione contabile (e-DAS telematici e fatture di acquisto) afferenti approvvigionamenti «fittizi» di partite di «gasolio per uso agricolo» estratti dai de commerciali di prodotti energetici denominati «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE»;
consentiva ai siti di stoccaggio «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE» la ven (destinazione ad usi non consentiti) del gasolio per uso agricolo a soggetti terzi non autoriz a riceverlo;
compilava ed emetteva, a fronte dei richiamati approvvigionamenti, e-DAS telematici e fatture (di vendita) per operazioni “inesistenti” nei confronti della «RAGIONE_SOCIALE».
Salvo quanto si evidenzierà in riferimento ai singoli capi di incolpazione provvisoria schema delineato dall’ordinanza genetica sostanzialmente si basa sulla considerazione che, attraverso questa illecita «triangolazione» tra la «RAGIONE_SOCIALE», la «RAGIONE_SOCIALE» (cartier reali acquirenti-destinatari del prodotto, si sia attuata, per un verso, la evasione fiscale accise) e, per altro verso, la perdita di tracciabilità del prodotto petrolifero nelle po successive fasi di rivendita a terzi (che tuttavia costituiscono, come visto dianzi, meri post fa non punibili).
Analoghe considerazioni sono riportate, sinteticamente, alle pagine 3-4 dell’ordinanza impugnata.
Per quanto specificamente concerne la posizione del La COGNOME, allo stesso viene contestato il ruolo di compartecipe nel reato associativo (capo a), perché, in qualit rappresentante legale della “RAGIONE_SOCIALE” (simmetricamente a NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE), avendo il compito di compilare i documenti di trasport prescritti dalla normativa sulle accise (D.A.S.) attestanti forniture di “gasolio uso agric deposito di prodotti energetici “RAGIONE_SOCIALE“, in realtà mai effettuate in quanto destinate ad altri usi non consentiti, con la successiva emissione, sempre nei confronti richiamato sito di stoccaggio, di fatture per operazioni inesistenti.
Allo stesso vengono inoltre contestati i reati fine di cui ai capi n), per avere, in concors COGNOME NOME (in qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME qualità di amministratore di fatto della medesima società) e COGNOME NOME (in qualità d organizzatore delle attività illecite per conto di COGNOME anche attraverso le società al mede intestate), con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, sottratto all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e dell’I.V.A. periodo dal 11 marzo 2022 al 20 settembre 2022, litri 514.970 di “gasolio uso agricolo”, per u ammontare di C 155.866,60 di accisa evasa e di C 114.643,82 di I.V.A. evasa, nonché al capo o), per avere, nella anzidetta qualifica, al fine di consentire a terzi l’evasione delle impo redditi e sul valore aggiunto, relativamente all’anno di imposta 2022, emesso nei confronti del “RAGIONE_SOCIALE, n. 57 per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad C 652.100,7 di cui imponibile C 592.818,78 ed I.V.A. C 59.281,92.
4.1. L’ordinanza impugnata tratta la posizione dell’odierno ricorrente a pagina 10, o ripercorre la commissione dei reati fine da parte del La COGNOME (sottolineando che documentazione apparentemente regolare era lo strumento per la copertura di operazioni inesistenti, così come potrebbero esserlo gli stessi decreti ingiuntivi esibiti dalla dif
evidenzia come la sua attività costituisca un «tassello fondamentale» del meccanismo organizzativo.
4.2. La prima ordinanza, a sua volta, a pagina 27 precisa che «La Quatra NOME NOME, a dispetto di un’iniziale reticenza, ha ammesso che nell’instaurare il rapporto di fornitura a f della RAGIONE_SOCIALE si interfacciò con NOME e con lo stesso COGNOME NOME», mentre a pagina 55 tratt i reati fine di cui ai capi n) e o).
Per l’ordinanza genetica (con concetto ribadito anche dal Riesame), «al fine di verificare provenienza del “gasolio agevolato ad uso agricolo” commercializzato dalla “RAGIONE_SOCIALE“, l attività di indagine venivano estese alle operazioni di approvvigionamento di prodotto da par della stessa (pag. 55). Si individuavano, pertanto, i fornitori principali della “RAGIONE_SOCIALE società di seguito indicate:
“RAGIONE_SOCIALE“, sede legale a Misilmeri (PA), INDIRIZZO legalmente rappresentata da COGNOME NOME – Partita I.V.A.: P_IVA;
“RAGIONE_SOCIALE“, sede legale a Corleone (PA), INDIRIZZO, legalmen rappresentata da COGNOME Giuseppe, Partita I.V.A.:P_IVA;
“RAGIONE_SOCIALE“, con sede legale, amministrativa ed operativa a Partinico (PA) INDIRIZZO Partinico/San Cipirello, sn, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di pro petroliferi” – Partita I.V.A. 06771220826 – Codice operatore accise CODICE_FISCALE – legalmente rappresentata da COGNOME NOME;
“RAGIONE_SOCIALE“, con sede legale ed amministrativa a Palma di Montechiaro (AG), INDIRIZZO e luogo d’esercizio a Camastra (AG) in INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO, eserce l’attività di “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione” legalmente rappresent da La RAGIONE_SOCIALE NOME NOME, autorizzata allo stoccaggio di un quantitativo massimo di 30 m3 di gasolio autotrazione e per un quantitativo massimo di 30 m 3 di gasolio agricolo denaturato.
L’analisi delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza consentiva, peraltro, di appur l’esistenza di un altro schema fraudolento che vedeva coinvolta tale ultima società.
Emergeva che la “RAGIONE_SOCIALE” nel periodo 10.03.2022 – 21.09.2022 aveva dichiarato sui sistemi informatizzati dell’Agenzia delle Dogane n. 57 trasferimenti di “gasolio agevolat uso agricolo”, per complessivi 508.095 litri, effettuati con l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO intestata alla stessa “RAGIONE_SOCIALE” e condotta da RAGIONE_SOCIALE NOME NOME verso il deposito della società “RAGIONE_SOCIALE“, sito a Sciara (PA) a fronte dei quali emetteva fatture elettroniche di vendita per un imponibile complessivo pari a € 592.818,77 ed IVA par € 59.281,92. Ebbene, dalle attività di videosorveglianza nei pressi del deposito RAGIONE_SOCIALE, dati GPS da verifiche tecniche emerge un quadro diametralmente opposto:
l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO (incaricata dei trasporti) non si è mai recata presso deposito della RAGIONE_SOCIALE sito in Sciara (PA);
la “RAGIONE_SOCIALE“, a fronte delle false forniture di “gasolio agricolo” da parte del deposit “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di “scaricare” contabilmente gli acquisti di gasolio agevolato ef
dalla “RAGIONE_SOCIALE“, ha emesso nuovi e-DAS afferenti operazioni di vendita di gaso agevolato ad uso agricolo nei confronti della D.I. “RAGIONE_SOCIALE COGNOME Marco”;
infine, come per gli altri casi, la RAGIONE_SOCIALE non ha emesso alcun documento di traspo e/o fattura di vendita.
Sebbene la “RAGIONE_SOCIALE” confermasse, attraverso il sistema informatizzato di ADM, di ave ricevuto i rifornimenti presso il proprio deposito, le immagini degli apparati di videosorvegl installati presso il deposito della RAGIONE_SOCIALE sconfessavano tale volume di transazioni, evidenziand come i trasferimenti ivi indicati in realtà non fossero mai stati effettuati».
A titolo esemplificativo, l’ordinanza genetica menziona le vendite di gasolio agricolo 20.05.2022, del 7.06.2022, del 4.08.2022, del 19.09.2022, nonché i controlli operati su stra in data 3/5/2022 e in data 20.09.2022, in cui le giustificazioni del La Quatra erano contradd dall’evidenza del cronochirotachigrafo.
A pagina 58 della prima ordinanza si evidenzia come il La Quatra, per giustificare la mancat prova dell’approdo della sua autocisterna nel deposito di Sciara, ha sostenuto che in tutte occasioni di consegne le modalità furono quelle sopra indicate come «fuori deposito», ammettendo tuttavia che nei confronti di nessuna altra ditta acquirente di prodotto petroli egli ha mai fatto consegne sulla strada direttamente all’autobotte e che nell’anno di riferim non era stato in grado di indicare altri clienti oltre la RAGIONE_SOCIALE
Quanto al capo n), il GIP conclude (pag. 59) nel senso che «il presunto rapporto di fornitu verso la RAGIONE_SOCIALE sia in contraddizione con la realtà, nel senso che si è svolto solo apparentemente posto che l’autocisterna non si è mai recata in loco, e che le partite di gasolio agevolato ad uso agricolo (514.970 litri) acquistate dalla RAGIONE_SOCIALE, provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE e v alla RAGIONE_SOCIALE, siano state in realtà dirottate verso usi non consentiti e così sott pagamento delle relative imposte (accisa e iva ad aliquota ordinaria), in violazione derl’art comma 1, lettera c), del d. Igs. 504/1995, accertando la quantità di prodotto consumato in frode (514.970 litri) e le imposte evase quantificate, sulla base dei prezzi ponderati medi indus pubblicati sul sito intemet del Ministero dello Sviluppo Economico, in complessivi euro 160.426,48 di accisa evasa. I fatti emersi nel corso delle indagini consentono, pertanto ravvisare gravi indizi del reato di cui all’art. 40 comma 1 lett. c) del d. Igs. 504/1995 ricon agli amministratori di fatto e di diritto della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE scientemente messo in piedi detto meccanismo di fraudolenta sottrazione dei prodotti petrolife all’accisa. COGNOME Andrea è amministratore della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’autocisterna tar TARGA_VEICOLO, condotta da COGNOME NOME apparentemente usata per il fittizio trasporto del 4.8.2022».
Il GIP ritiene del pari sussistente il delitto di emissione di fatture per ope (soggettivamente) inesistenti, poiché, a dispetto di un’indicazione quale acquirente della G& dette fatture non sono sostenute da corrispondenti consegne fisiche. Ai fini del conteggio totale Iva evasa, l’importo di C 175.211,84, che la “Gold Black” avrebbe dovuto versare a tit
di IVA, deve essere necessariamente diminuito dell’importo totale IVA indicato nelle fatt emesse dalla stessa (pari a C 59.281,92). Pertanto, l’I.V.A. evasa relativa al prodott questione è pari ad C 115.929,92.
L’ordinanza genetica evidenzia, inoltre, a pagina 59-60 che «dalle indagini espletat emergevano ulteriori fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto n realmente effettuate, emesse dalla “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti della RAGIONE_SOCIALE al fine esclu di “scaricare” contabilmente il prodotto che la società avrebbe dovuto ricevere dalla “RAGIONE_SOCIALE“, in realtà era stato destinato illecitamente ad altri soggetti economici, la cui indivi non è risultata tuttavia possibile in quanto l’interrogazione della banca dati “fa corrispettivi”, permette di esaminare i soli dati fattura (imponibile, imposta, cede cessionario), escludendo la visualizzazione della causale delle stesse e dunque l’individuazion della natura della merce e in relazioni alle quali non risulta possibile contestare, pert delitto di cui all’art. 8 D.Igs. n. 74/2000».
A fronte della doglianza difensiva, riportata pedissequamente anche in sede di riesame e d ricorso per cassazione, secondo cui la presenza di bonifici, eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, in date prossime alle mancate consegne, escluderebbe i reati ipotizzati, il GIP evidenzi correttamente – come tale elemento non sia in grado di mettere in dubbio l’integrazione del fattispecie di reato: ciò che rileva è infatti che il gasolio fornito da La Quatra non sia p nella disponibilità del deposito dichiarato di Sciara, ma si sia reso irrintracciabile, consegnato a soggetti economici ulteriori, rispetto ai quali non sussiste documentazio commerciale né finanziaria, elemento sufficiente a configurare il delitto di cui agli artt. I. 504/95 e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sempre a pagina 60, la prima ordinanza disattende il profilo di censura relativo a attivazione di procedura monitoria, ritenendo, con motivazione non illogica, che «la circostan che la Gold Black S.r.l. in data 30.1.2024 (dunque peraltro assai tardivamente rispetto maturare dei relativi crediti) abbia azionato un decreto ingiuntivo per ottenere dalla “G& pagamento di due fatture insolute del 27/7/2022 e del 19/09/2022 (costituenti per La Quatra l uniche due non pagate). L’azione segue il controllo ad opera della polizia giudiziaria avvenut 19/09/2022 e potrebbe anche interpretarsi come il suggello della chiusura di un rapporto ch ormai era entrato nella sfera di interesse di indagini penali».
La provvista indiziaria del reato associativo viene invece analizzata a pagina 90 ss. de prima ordinanza.
Si evidenzia in tale sede che COGNOME NOME, titolare della D.I. “La COGNOME NOME NOME“, ha operato «all’interno del secondo meccanismo fraudolento studiato dall’associazion criminale e consistente nel dichiarare di avere effettuato forniture di gasolio ad uso agricol confronti della “RAGIONE_SOCIALE“, in realtà mai eseguite, ma che la stessa falsamente dichiarava avere regolarmente ricevuto accettando, attraverso il sistema di interscambio, i relativi eemessi (ove, tra l’altro, COGNOME veniva indicato quale soggetto incaricato dei trasporti) e
contestuale emissione delle correlate fatture relative ad operazioni inesistenti. Attravers meccanismo – la falsa dichiarazione da parte della “RAGIONE_SOCIALE” della regolare ricezione delle fornitu e la contestuale emissione da parte della “RAGIONE_SOCIALE” di fatture per operazioni inesi – la “RAGIONE_SOCIALE” riusciva, di fatto, a cedere il prodotto petrolifero fuori dai can vendendolo a terzi in assenza di titolo autorizzativo, realizzando così una totale evasione d imposte dovute. Allo stesso modo così facendo la società di COGNOME e NOME e Russo s procurava gli e-DAS necessari a giustificare una parte significativa della propria provvist gasolio. L’analisi degli e-DAS in tempo reale, unitamente all’attività di OCP eseguita dal perso dell’Agenzia delle Dogane ha, difatti, consentito di accertare che nessuna consegna alla “G&G” sia mai stata realmente effettuata, sconfessando altresì la veridicità delle dichiarazioni rila dallo stesso COGNOME che, in occasione del controllo dell’autocisterna effettuato dalla p 20.09.2022, dichiarava invece di avere effettuato lo scarico del materiale petrolifero pres deposito della “RAGIONE_SOCIALE” sito a Sciara, consegnandolo a Gresta Salvatore, diversamente, peraltro, da quanto risultante dai dati oggettivi ricavabili dal disco cronotachigrafo dell’autoci acquisito al momento dell’ispezione della stessa, dettagliatamente descritti nel paragr inerente la contestazione dei fatti di cui al capo n) ed o). Vale aggiungere che La COGNOME nel interrogatorio, pur ammettendo che furono NOME e COGNOME a presentarsi per intavolare u rapporto commerciale, ha cercato di sminuire il rapporto con i predetti, ma allo stesso tempo ammesso che nel corso del 2022 il suo principale, quasi esclusivo, cliente sia stato propri RAGIONE_SOCIALE (e nell’ordine di circa un milione di litri di gasolio agricolo e 50.000 litri di per autotrazione), non riuscendo peraltro a fare il nome di altri clienti, anche minorit esclusività del rapporto intessuto nel 2022 con la RAGIONE_SOCIALE e le modalità fraudolente del suo svolger le massicce quantità di prodotto petrolifero che ne era oggetto, attestano, sul piano indizi non solo un accordo tra COGNOME e gli amministratori di fatto e di diritto della “RAGIONE_SOCIALE altresì la strategica posizione di COGNOME quale apparente fornitore del sistema e, dunque, sua partecipazione al più articolato tessuto stabile dell’associazione criminale, che così face giustificava le propri provviste e realizzata indebiti e seriali guadagni fiscali». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto, prima di procedere all’esame delle doglianze difensive, il Collegio eviden quanto segue.
5.1. In primo luogo, a pagina 1 dell’ordinanza impugnata è contenuto un rinvio per relationem al provvedimento genetico della misura.
In proposito si sottolinea come, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «dopp conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso, per l’appunto, di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum.
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 19 COGNOME, Rv. 212768 – 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come
la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare».
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
5.2. Ancora in via preliminare va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza», ha chiarito (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/201 COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576) che non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare la valutazione colpevolezza all’esito del giudizio di merito.
Al fine dell’adozione della misura, invero, è sufficiente l’emersione di qualunque elemen probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’ind in ordine ai reati addebitati.
Detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l’art. 273 proc. pen., comma 1-bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
La stessa Corte costituzionale ha, del resto, chiarito (sentenza n. 121 del 2009) che « gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio: per aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità c degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico min considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l’e che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, att la dialettica dell’assunzione probatoria dibattimentale».
Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, è sufficiente qualunque eleme probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’in in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrisp agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio fina colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, ric precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179 – 01; conformi, ex multis: Sez. n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 02).
Inoltre, secondo principi ripetutamente sottolineati da questa Corte di legittimità, anc coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazion laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita crimin dell’associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 – 01, Sez. 3, n. 36381 de 09/05/2019. Rv. 276701 – 06).
Tanto premesso, il primo motivo, in cui si contesta la sussistenza della gravità indizia alla luce delle superiori considerazioni è in parte manifestamente infondato e in pa inammissibile per genericità.
Il Collegio evidenzia in proposito che la motivazione delle due concordi ordinanze, ove le sinotticamente, se pure sintetica in riferimento al reato associativo, non appare manifestamen illogica o apparente, mentre è corposamente motivata in ordine ai reati fine.
Come evidenziato ai parr. 4.2 e 4.3, infatti, la partecipazione dell’odierno ricorrente a fine è evidenziata in modo chiaro dai due provvedimenti, mentre la prima ordinanza motiva in modo preciso in ordine al ruolo, tendenzialmente infungibile, del La Quatra nella strutt organizzativa del sodalizio.
La doglianza è pertanto manifestamente infondata.
Va peraltro evidenziato come già la prima ordinanza, e poi quella oggi impugnata, hanno congruamente motivato in ordine alla sostanziale irrilevanza della documentazione esibita dal La COGNOME (relativa a pagamenti ricevuti, fatture emesse e procedure monitorie attivate), ciò da discende la genericità della doglianza di omessa motivazione sul punto, che con tali motivazion non si confronta.
Il secondo motivo, in cui si contesta il requisito della attualità e proporzionalit esigenza cautelare, è del pari inammissibile.
7.1. Nel caso di specie, a pagina 100, la prima ordinanza evidenzia che nei confront dell’odierno ricorrente (nonché di COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME e COGNOME), soccorr l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c) c.p.p., derivante dalla partecipazione alla professionale e organizzata di un meccanismo di forniture, approvvigionamento, acquisto di carburanti abusivo, in sistematica frode all’Erario e in mancanza di qualsivoglia segno resipiscenza.
Ritiene tuttavia il Giudice delle indagini preliminari che l’anzidetta esigenza possa es soddisfatta in modo differente nei confronti dei vari indagati.
Nei confronti del COGNOME, tenuto conto della peculiarità delle precedenti pendenze, de ampiezza ed essenzialità del rapporto economico con i vertici dell’associazione e della maggiore compromissione con il sistema del Giuffrida (COGNOME ha instaurato un rapporto di fornitur integralmente fittizio), ritiene che vada disposta la misura degli arresti domiciliari con di comunicazione con estranei.
7.2. L’ordinanza impugnata, dal canto suo, ritiene sussistente il pericolo di reiterazione reato (pag. 11) alla luce della gravità dei fatti, «con organizzazione di plurime atti sottrazione all’accise e all’IVA, di confezione di fatture ideologicamente false, in un contest rodato, connotato da stabili rapporti reciproci, massicce quantità di prodotto e dunque guadagno e con reiterazione temporale» (pag. 12), elementi che risultano chiaramente indicativi di «professionalità e spregiudicatezza anche nel ricorrere a metodi subdoli, quali la triangolazi con una ditta cartiera e la falsa fatturazione».
7.3. A fronte della genericità della doglianza espressa nel giudizio di riesame, pera solamente all’interno di memoria depositata in data 31/10/2024 e solo con generico riferiment alla «adeguatezza» della misura scelta (e quindi «aspecificamente» in relazione al requisito del «attualità» delle esigenze cautelari e della «proporzionalità» della misura adottata motivazioni delle due ordinanze non presentano profili di manifesta illogicità.
Esse, infatti, si pongono in linea di continuità con quella giurisprudenza secondo cui, in t di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve es concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel temp (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01), e secondo cui (Sez. 5, n. 12869 de 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286182 01) «il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richi invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilit condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto so
e
ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza».
Il requisito dell’attualità del pericolo può quindi sussistere anche quando l’indagato disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta, a condizione che il giudice com
una approfondita valutazione delle modalità del fatto, del contesto socio-ambientale in cu avvenuto il fatto, della personalità dell’indagato e del tempo trascorso dal fatto.
In altri termini, la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una coerente motivazione sulla «attuale», permanente, sussistenza dell’esigenza di disporre o tener
ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato (Sez. 2, n. 4494
13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2,
11511 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269684).
Analogamente, in punto di «idoneità», l’ordinanza ritiene idonea al conteniment dell’esigenza cautelare riscontrata quella applicata dal GIP, che «consente di restringere la li
di movimento dell’indagato, in guisa da impedire che lo stesso possa riprendere i legami con tessuto criminale di riferimento, impedendogli di instaurare nuovi schemi fraudolenti instauran
contatti con altri soggetti».
La motivazione del Tribunale del riesame non appare pertanto immotivata, posto che le questioni del c.d. «tempo silente» e della «proporzionalità» della misura non erano neppure sta devolute con i motivi di riesame, con conseguente affievolimento dell’obbligo di motivazione, c appare soddisfatto, sia pure in modo sintetico.
Il motivo è pertanto inammissibile.
8. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 marzo 2025.