Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8322 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME RoccoCOGNOME nato a Gela il 14/04/1969, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 31/10/2024
visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 09/10/2024, che aveva applicato le seguenti misure cautelari coercitive:
a NOME NOME (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q e r) e NOME (per capi a, b, d, h, l, n, p e r), la misura cautelare della custodia in carcere;
a COGNOME NOME (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q e r), COGNOME Marco (per i capi a, b, d, f, h, l e r), COGNOME Giuseppe Pietro (per i capi a, n, o) e COGNOME Marco (per i capi a, p, o), la misura degli arresti domiciliari;
a COGNOME Rosario (per i capi a, f), COGNOME NOME (per i capi a, l), COGNOME Salvatore (per i capi a, d) e COGNOME (per i capi a, h), le misure congiunte dell’obbligo di dimora nel comune di rispettiva residenza ex art. 283 c.p.p. e della sospensione dall’esercizio di imprese per la durata di un anno ex art. 299 cod. proc. pen..
ad COGNOME NOME (per i capi a, b, h), COGNOME Salvatore (per i capi a, d, l) e COGNOME Rocco (per i capi a, b, d, f, h, l), la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di rispettiva residenza e ai soli COGNOME e COGNOME altresì quella congiunta dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte alla settimana, in giorni e fasce orarie da fissarsi ad opera della polizia giudiziaria.
Si contestava agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi all’accise e al regime IVA corrispondente all’utilizzo degli stessi.
Il reato principalmente contestato Ł infatti quello di cui all’articolo 40, comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1995 (capi b, d, f, h, l, n, p), cui accedono, specularmente, i delitti di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti delle ditte RAGIONE_SOCIALE» o della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, mentre ai capi r e s sono contestati, rispettivamente, i delitti di cui agli articoli 648-bis.1 e 515 cod. pen..
Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione deducendo l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Lamenta, poi, violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione, per indebito utilizzo del sistema di «copia/incolla» di larghe pagine dell’ordinanza genetica, nonchØ per avere il Tribunale del riesame pronunciato nelle stesse persone fisiche ritenute incompatibili (in quanto già si erano pronunciate ai sensi dell’articolo 322 cod. proc. pen. nei confronti dell’odierno ricorrente).
Denuncia altresì travisamento dei fatti e omessa valutazione di elementi decisivi.
Inoltre, il provvedimento tratta per lo piø le figure di altri protagonisti della vicenda, toccando il ruolo del ricorrente in modo assolutamente marginale, omettendo di rispondere a precise doglianze: il ricorrente all’epoca dei fatti era un mero autista, lavoratore dipendente agli ordini e sotto la direzione della RAGIONE_SOCIALE, come comprovato dalla produzione documentale esibita in sede di interrogatorio.
Il «protagonismo» del COGNOME, quindi, deriva solo da un rapporto di lavoro, peraltro cessato dopo pochissimo tempo.
Conferma dell’estraneità al sodalizio sarebbe derivata anche dal modesto importo sequestrato allo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
In via preliminare, il Collegio evidenzia che il primo motivo, laddove deduce l’incompatibilità dei giudici del riesame, Ł manifestamente infondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 91 del 2023, ha dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità, a partecipare al giudizio di rinvio, del giudice, il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., annullata dalla Corte di cassazione.
¨ incompatibile il giudice penale che Ł chiamato a pronunciarsi sul merito dell’accusa: Ł solo la decisione sul merito del giudizio che non può essere – o apparire – condizionata dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa.
Il «giudizio cautelare» espresso all’esito della domanda di riesame – e ancor piø ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. – non implica al contrario alcuna valutazione sul «merito» dell’accusa risolvendosi in una ricognizione, positiva o negativa, degli elementi supportanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari da preservare.
Ciò in quanto la valutazione demandata al giudice del riesame reale (per la pronuncia citata, «a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, per le peculiarità del giudizio cautelare reale», ma con principio cui può essere attribuita valenza generale), non riveste le caratteristiche del «giudizio» contenutisticamente inteso, venendo piuttosto in rilievo una vicenda che si sviluppa unicamente nella medesima fase cautelare, in senso verticale.
Ciò in quanto il vaglio sarebbe limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti cautelari, non connotandosi di alcuna definitività, risultando, dunque, insuscettibile di incidere minimamente sul merito dell’ipotesi accusatoria.
Conferma della correttezza della soluzione ermeneutica proposta si rinverrebbe, secondo la Corte costituzionale, nell’art. 623, cod. proc. pen., il quale, al comma 1, lettera a), prevede che, «se e annullata un’ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento», mentre, alla lettera d), prevede che «se e annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale», aggiungendo: « tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata ».
Tale ultima prescrizione, presente nella lettera d) e non anche nella lettera a) – quella secondo cui il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata -, conferma la correttezza del presupposto interpretativo del giudice rimettente: ove oggetto di annullamento sia un’ordinanza e non già una sentenza, essa non opera.
La Consulta aveva peraltro già in precedenza aveva affermato (Corte Cost., sentenza n. 48 del 1994 e ordinanza n. 229 del 1994, con principio ribadito anche da questa Corte, Sez. U., n. 31022 del 17/07/2015, COGNOME, Rv. 264089 – 01) che le misure cautelari reali, pur raccordandosi necessariamente ad un reato, possono prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, proprio perchØ la funzione preventiva «non si proietta necessariamente sull’autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall’ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo».
La doglianza, che non tiene conto degli approdi della giurisprudenza costituzionale, Ł pertanto manifestamente infondata.
Analogamente, la doglianza in cui si contesta l’utilizzo del c.d. «copia/incolla» tra l’ordinanza impugnata e quella genetica, Ł manifestamente infondata, essendo da tempo stato chiarito dalla Corte di cassazione che l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito Ł previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte , essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (da ultimo: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 – dep. 03/03/2021, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 – dep. 13/01/2020, Rv. 278122).
La doglianza, poi, Ł assolutamente generica, omettendo di chiarire «quali» parti sarebbero state copiate dalla prima ordinanza e quale sia la pregnanza di dette parti sul tessuto motivazionale.
Prima di procedere all’esame delle doglianze relative alla assenza dei gravi indizi, il Collegio ritiene necessario ripercorrere la cronistoria del procedimento e il percorso motivazionale delle ordinanze della cautela.
In materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem ), esse si integrano, formando un unicum .
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212768 – 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare
le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare».
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purchØ questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioŁ tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso, preannunciandosi sin da ora che le censure omettono di confrontarsi in modo realmente critico con le due ordinanze sinotticamente considerate.
Si contesta agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi alle accise e al regime IVA corrispondente all’utilizzo degli stessi, cui accedono i delitti di sottrazione alle accise e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonchØ, residualmente, i delitti di cui agli articoli 648bis .1 e 515 cod. pen..
5.1 Le fonti di prova, da cui il GIP ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono costituite prevalentemente dalla documentazione contabile e fiscale delle diverse società coinvolte, corroborate dalle risultanze ottenute dalle immagini degli impianti di videosorveglianza installati presso i depositi delle società coinvolte, dai dati GPS rilevati dalle autovetture adibite al trasporto del materiale, dal sequestro preventivo di prodotto petrolifero e autocisterne adibite al relativo trasporto in occasione di talune delle occasioni monitorate di consegna di prodotto petrolifero dal fornitore al deposito destinatario e dalle intercettazioni telefoniche captate tra gli indagati.
In particolare, si procedeva:
all’installazione di apparati di localizzazione satellitare ‘GPS’ sulle autocisterne targate TARGA_VEICOLO ed TARGA_VEICOLO, indicate nei documenti e-DAS quali veicoli adibiti al trasporto, per tracciarne gli spostamenti e consentire l’individuazione dei reali destinatari del prodotto energetico agevolato;
– all’installazione di apparati di videosorveglianza presso i depositi delle ditte interessate (RAGIONE_SOCIALE‘,
RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘Ditta Individuale RAGIONE_SOCIALE‘, ‘d.i. COGNOME Alfonso’);
a intercettazione telefonica sulle utenze in uso a COGNOME Marco, COGNOME NOME (rappresentante legale e autista della RAGIONE_SOCIALE, intestataria dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO), COGNOME NOME (dipendente della «RAGIONE_SOCIALE), COGNOME Vincenzo Antonio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Salvatore.
Inoltre, la lettura congiunta e coordinata delle dichiarazioni rese dagli indagati in seno ai rispettivi interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen., avrebbe sostanzialmente confermato in modo sostanziale lo schema dei rapporti fraudolenti ricavabile dalle indagini di PG e anzi ha rafforzato il ragionevole convincimento che tale schema costituisse attuazione del programma di una struttura organizzata, avente carattere associativo, al cui vertice si collocava indubbiamente COGNOME Salvatore (detto NOME), coadiuvato da NOME e NOME, nonchØ da taluni altri imprenditori e autotrasportatori in veste di anelli essenziali della catena.
5.3. Quanto ai delitti contestati, come evidenziato a pagina 16 dell’ordinanza genetica, il d. lgs. n. 504/1995, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e i consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo Unico Accise), definisce
all’art. 1 come «accisa» la «imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici», chiarendo – nel successivo art. 21 – quali sono prodotti energetici, indicando, fra gli altri, la benzina, il cherosene, il gasolio e gli oli combustibili.
L’art. 3 prevede, inoltre, che «il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato nella quantità e qualità» e che «la liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo».
Con riferimento ai prodotti energetici, l’art. 24 TUA dispone che quelli destinati agli usi elencati nella tabella A) allegata sono ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta nella misura ivi prevista e il punto 5 della suindicata tabella prevede a sua volta l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa per il carburante impiegato in lavori agricoli.
Il gasolio destinato all’alimentazione dei mezzi agricoli sconta un’accisa pari ad € 0,135 al litro, mentre l’accisa applicata su ogni litro di gasolio destinato all’uso «autotrazione» Ł pari ad € 0,6174. Analogamente, il D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto l’istituzione e la disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, prevede tre aliquote: ordinaria del 22%, quella minima del 4% e ridotta del 10%, applicando quest’ultima ai «prodotti petroliferi per uso agricolo».
E’ quindi del tutto evidente che il carburante destinato ad usi agricoli sconti un’accisa e una aliquota IVA molto piø basse rispetto al carburante destinato ad autotrazione, consentendo un risparmio complessivo di circa 60/70 centesimi di euro al litro.
Così, al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti petroliferi e di evitare frodi, l’art. 12 prevede che benzina, gasolio e tutti i prodotti usati come carburante, e dunque sottoposti ad accisa, circolino nel territorio dello Stato scortati da apposito documento di accompagnamento (Documento di Accompagnamento Semplificato, o «DAS»), la cui eventuale mancata esibizione pone la merce, ai sensi dell’art. 49 TUA, nella condizione di presunta illecita provenienza e comporta l’applicazione al trasportatore ed allo speditore delle pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta (art. 40 del D. Lgs. n. 504/1995).
Il DAS (ormai elettronico, o «e-DAS») Ł pertanto il documento che accompagna il prodotto energetico che ha già assolto il debito di accisa dal momento della sua estrazione dal deposito fiscale ove Ł custodito e del conseguente pagamento dell’accisa dovuta al momento in cui giunge a destinazione, ossia accompagna i prodotti nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna. Esso, se regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario.
Esso prevede la compilazione di campi concernenti il mittente (speditore), il destinatario e il vettore.
La Determinazione Direttoriale della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 138764/RU del 10/5/2020, stabilisce – art. 3, comma 4 – i contenuti dell’e-DAS, che deve riportare alcune informazioni, quali:
un codice CRS (Codice di Riferimento Standard – identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all’e-DAS dal sistema informativo);
i seguenti dati obbligatori: a) codice di accisa del deposito mittente; b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito; in caso di fatturazione differita Ł indicato il numero di riferimento locale; c) codice accisa ed indirizzo del deposito destinatario nonchØ denominazione commerciale dell’esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un deposito commerciale di prodotti energetici; d) targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio; e) data e ora di spedizione; f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare; g) denominazione commerciale del prodotto trasportato; h) quantitativo del prodotto trasportato e densità del prodotto a 15°C; i) peso a vuoto del mezzo; j) peso netto della spedizione ( omissis ). Inoltre:
i carburanti circolano solo se accompagnati da una copia stampata dell’e-DAS;
l’emissione e l’annullamento dell’e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonchØ, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell’arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario Ł effettuata mediante la trasmissione al sistema informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo le disposizioni della circolare direttoriale (nel caso specifico, effettuati i trasporti fino alla reale meta, gli e-DAS il codice di accisa o il codice ditta del deposito del mittente, il numero identificativo e la data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito, il codice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario nonchØ la denominazione dell’esercente, la partita IVA del primo vettore nonchØ la denominazione del primo incaricato del trasporto, la targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio, venivano poi fisicamente eliminati; in alcuni casi la spedizione Ł avvenuta senza documento di circolazione e-DAS e in ogni caso non risulta alcuna comunicazione al sistema informativo degli Uffici Doganali);
al termine della circolazione, una copia dell’«e-DAS» Ł conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario (nel caso specifico, consta dalle indagini che in relazione alle partite di carburante di gasolio uso agricolo spedite dalla ‘RAGIONE_SOCIALE e destinate ad usi non consentiti dalla legge, non Ł stata istituita, tenuta e conservata alcuna contabilità. Unica eccezione il tentativo di COGNOME NOME di sanare in epoca successiva una spedizione di gasolio per uso agricolo effettuata addirittura senza la scorta di e-Das);
in caso di trasferimento tra depositi commerciali, lo speditore Ł tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione.
5.3. Sotto il profilo sanzionatorio, il citato articolo 40 del d. lgs. 504/1995 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore in ogni caso a 7.746 euro), chiunque:
fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
destina ad usi, soggetti ad imposta od a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
rigenera prodotti denaturati per renderne piø facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;
detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Il comma 4 prevede che, se la quantità di prodotti energetici Ł superiore a 2.000 chilogrammi ,la pena Ł della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
Il comma 3 equipara il tentativo al reato consumato.
L’articolo 49 prevede che i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza.
In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta.
L’articolo 2 del decreto, che necessariamente integra la norma incriminatrice sotto il profilo del momento di consumazione del reato, prevede (comma 1) che per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l’estrazione dal sottosuolo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
L’accisa diviene esigibile (comma 2) all’atto della «immissione in consumo» del prodotto nel territorio dello Stato.
5.4. In punto di diritto, questa Corte ha precisato che «per la integrazione della fattispecie non sono richieste nØ l’immissione in commercio, nØ la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260609 – 01; Sez. 3, n. 10909 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 236089 – 01), mentre la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile; quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato proprio attraverso l’utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito’ (Cass., Sez. III, sentenza n. 24603 del 25/1/2017 – dep. 18/05/2017, Rv. 270514-01, COGNOME).
Circa la «natura» del reato, questa Corte (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981 01) ha precisato che l’art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, disciplina un «delitto permanente», con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura «fino al pagamento dell’accisa ovvero fino a quando l’agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell’autorità giudiziaria, non ha piø la disponibilità del bene».
Esso, inoltre, Ł un reato «a condotta libera» alla cui struttura sono estranei elementi di necessaria fraudolenza; in proposito, Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271783 – 01, ha chiarito che, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa sui carburanti, previsto dall’art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Ł sufficiente che la sottrazione si attui «’con qualsiasi mezzo’, non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni».
5.5. Scendendo in concreto, l’ordinanza genetica ravvisa l’esistenza di un circuito organizzato che si avvale di imprenditori e relativi collaboratori, quali alcuni autotrasportatori, dedito a plurime e seriali operazioni commerciali connotate da meccanismo fraudolento, e consistito:
a) nella commercializzazione di prodotti petroliferi del tipo gasolio, con modalità complessivamente finalizzate ad evadere, in tutto o in parte, il pagamento dell’elevata accisa per essi prevista attraverso la fraudolenta destinazione di gasolio ammesso ad aliquote agevolate (impiego in lavori agricoli) ad usi soggetti a maggiore imposta (quali l’uso per autotrazione);
b) nella emissione di fatture o di altri documenti soggettivamente inesistenti, in quanto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto petrolifero;
c) nell’autoriciclaggio del denaro non contabilizzato, frutto delle vendite di prodotto petrolifero senza fattura ai depositi delle imprese destinatarie, e riversato presso i conti correnti della medesima società fornitrice di petrolio.
Il sistema fraudolento, in altri termini, comportava la predisposizione di documentazione falsa (fatture, e-DAS, ecc.) finalizzata ad ottenere sgravi fiscali non dovuti mediante l’emissione di documenti di trasporto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto – interponendo fittiziamente fra il fornitore del carburante (la RAGIONE_SOCIALE) da immettere in commercio
e il destinatario dello stesso, una impresa «cartiera» (la d.i. RAGIONE_SOCIALE di Guarnaccia Marco) –
ovvero nei confronti di soggetti di fatto inesistenti, ma appositamente creati al fine di acquistare «cartolarmente» il prodotto medesimo, così simulando l’apparenza di una ‘filiera’ fra i cui articolati passaggi veniva omesso il pagamento dell’imposta formalmente dovuta. Il risparmio consisteva nell’eludere il pagamento di IVA e accisa per carburante destinato a usi diversi da quello agricolo. Lo schema illecito concretamente posto in essere dagli indagati vedeva la centralità della società «RAGIONE_SOCIALE» RAGIONE_SOCIALE, con amministratore di fatto NOME COGNOME, avente deposito commerciale di prodotti petroliferi a Sciara (PA), il quale acquistava ingenti partite di «gasolio per uso agricolo», che successivamente vendeva alla ditta individuale «RAGIONE_SOCIALE», apparentemente destinataria del prodotto, ma in realtà soggetto meramente interposto in quanto priva di deposito; le partite di gasolio per uso agricolo venivano in realtà vendute a una serie di società gerenti dei depositi di carburante per la vendita all’ingrosso, non autorizzati a riceverle (perchØ non «destinatari» del gasolio).
L’ordinanza evidenzia come la «RAGIONE_SOCIALE», costituita nel marzo 2019, legalmente rappresentata da NOME NOME (soggetto che vanta precedenti per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali ed irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e che non ha mai dichiarato alcun reddito dal 2014 ad oggi), aveva stipulato con decorrenza dal giugno 2020 un contratto di affitto di ramo d’azienda con la società «RAGIONE_SOCIALE COGNOME Marco) inerente alla gestione di un deposito di carburanti per autotrazione sito a Sciara (PA) in INDIRIZZO.
La «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE», d’altro canto, ditta così denominata dal marzo 2021 (in precedenza denominata «RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE», esercente l’attività di posto telefonico pubblico e internet point ) era rappresentata dal NOME COGNOME il quale non ha dichiarato alcun reddito dal 2009 fino ad oggi (e ha precedenti per reati quali rapina, furto, porto abusivo di armi, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per fatti del 2005, 2006, 2012, 2016 e 2018), esercitava l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi in assenza di titolo autorizzativo previsto dalla legge per la commercializzazione del gasolio per impieghi in uso agricolo.
Incrociando i dati ottenuti dalle suddette banche dati con la banca dati «Fatture e corrispettivi» risultava che:
la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso in circa sei mesi (da marzo 2022 a settembre 2022) n. 204 fatture per un importo complessivo di € 3.780.093,79 ed Iva per € 378.009,41 nei confronti della «d.iRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia Marco»;
tali fatture non erano state accettate al sistema di interscambio della fatturazione elettronica dalla «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE» e risultavano, pertanto, come tutte le fatture non consegnate ma solo messe a disposizione del portale, marcate da un simbolo rosso di alert (diversamente dalle fatture elettroniche che vengono regolarmente consegnate, contrassegnate da un simbolo verde di spunta e per le quali viene emessa una ricevuta di consegna);
non vi era alcuna traccia, invece, delle fatture di ulteriore vendita del prodotto da parte della «d.i. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE» ad altri soggetti, ad eccezione di un’unica fattura emessa per la fornitura di ‘gasolio per uso agricolo’ effettuata per la ‘d.i. COGNOME NOME‘ – fattura postuma emessa ragionevolmente al solo scopo di sanare l’illegale destinazione del gasolio per uso agricolo, oggetto di sequestro preventivo effettuato in data 1.07.2022.
Le ditte che realmente ricevevano il gasolio (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) acquistavano le predette partite di carburante senza fattura nØ da RAGIONE_SOCIALE, nØ dalla D.I. RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di documenti di trasporto (e-DAS telematici) ideologicamente artefatti e con fatture per operazioni inesistenti.
Ed infatti, ogni e-DAS riportava la RAGIONE_SOCIALE quale mittente del prodotto e la ditta individuale Marte
RAGIONE_SOCIALE di Guarnaccia quale destinatario; tuttavia, nello spazio dedicato al luogo di consegna, il documento di trasporto non indicava un sito nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE (risultata essere un’impresa fittizia, non abilitata con licenza alla ricezione di carburante idrocarburi e priva di qualsivoglia deposito di stoccaggio), bensì il deposito fisico di altre imprese (come COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), le quali non risultavano documentalmente destinatarie del prodotto, ma ne erano le sostanziali acquirenti.
A queste ultime, come detto, non fatturavano nØ la RAGIONE_SOCIALE nØ la RAGIONE_SOCIALE che, del resto, non poteva legalmente agire come acquirente per conto terzi, ossia come broker o committente di carburante della RAGIONE_SOCIALE, che poi avrebbe lecitamente destinato alle imprese effettive acquirenti, proprio perchØ non era legalmente abilitata ad acquistare carburante e, non avendo un deposito fisico, avrebbe dovuto dichiarare di acquistare per conto terzi.
Si evidenzia inoltre, a pagina 20 dell’ordinanza genetica, che la «RAGIONE_SOCIALE» ha emesso documenti fiscali nei confronti del committente «RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia RAGIONE_SOCIALE».
Per «committente», deve intendersi il soggetto che commercializza prodotti petroliferi, pur non essendo titolare di deposito, che, quindi, non Ł obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, nØ alla compilazione di documenti di circolazione. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente va indicato nell’e-DAS il nome, preceduto dalla parola «per conto», e il numero di partita I.V.A. da riportare nel riquadro «Destinatario»; nel procedimento in esame, in nessun e-Das Ł riportata la frase «per conto», ciò che esclude la presenza di un committente.
Ancora, contrariamente a quanto prescritto, l’ordinanza evidenzia che la «RAGIONE_SOCIALE» non ha mai indicato, nei rispettivi riquadri «Impianto ricevente» degli e-Das, il codice accisa dei depositi commerciali riceventi, ma solo la partita I.V.A. della «RAGIONE_SOCIALE» e quella del deposito ricevente.
E, di questi ultimi, non solo non ha indicato il codice accisa, ma nemmeno la denominazione commerciale, così da risultare del tutto oscura la identificazione del vero destinatario del prodotto petrolifero sul piano commerciale (impedendo la tracciabilità del prodotto petrolifero).
In altri termini, sono stati riportati, nella stragrande maggioranza degli e-Das, i soli indirizzi delle sedi operative dei depositi commerciali, mentre solo a seguito di riscontri investigativi e operazioni di sequestro, le imprese attenzionate hanno cominciato a immettere – ma non in tutti i casi – la denominazione sociale dell’impianto ricevente.
Le elencate discrasie rendono – secondo il GIP – gli «e-Das» non regolarmente emessi e compilati, così non legittimando la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE.:
registrava documentazione contabile (e-DAS telematici e fatture di acquisto) afferente approvvigionamenti «fittizi» di partite di «gasolio per uso agricolo» estratti dai depositi commerciali di prodotti energetici denominati «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE»;
consentiva ai siti di stoccaggio «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE» la vendita (destinazione ad usi non consentiti) del gasolio per uso agricolo a soggetti terzi non autorizzati a riceverlo;
compilava ed emetteva, a fronte dei richiamati approvvigionamenti, e-DAS telematici e fatture (di vendita) per operazioni ‘inesistenti’ nei confronti della «RAGIONE_SOCIALE Guarnaccia RAGIONE_SOCIALE».
Salvo quanto si evidenzierà in riferimento ai singoli capi di incolpazione provvisoria, lo schema delineato dall’ordinanza genetica sostanzialmente si basa sulla considerazione che, attraverso questa illecita «triangolazione» tra la «RAGIONE_SOCIALE», la «RAGIONE_SOCIALE» (cartiera) e i reali acquirentidestinatari del prodotto, si sia attuata, per un verso, la evasione fiscale (IVA e accise) e, per altro verso, la perdita di tracciabilità del prodotto petrolifero nelle potenziali successive fasi di rivendita a
terzi (che tuttavia costituiscono, come visto dianzi, meri post factum non punibili). Analoghe considerazioni sono riportate, sinteticamente, alle pagine 3-4 dell’ordinanza impugnata.
Per quanto specificamente concerne la posizione del COGNOME allo stesso viene contestato il ruolo di compartecipe nel reato associativo (capo a), perchØ, in qualità di dipendente della RAGIONE_SOCIALE, con mansioni di autista, si poneva alla guida di autocisterne deputate al trasporto di carburanti e consegnava ingenti partite di «gasolio uso agricolo» in luoghi diversi rispetto a quelli indicati nei documenti di trasporto prescritti dalla normativa sulle accise (D.A.S.).
Allo stesso vengono inoltre contestati i reati fine di cui ai capi b) (per avere destinato ingenti partite di gasolio ad uso agricolo all’uso per autotrazione, in tal modo sottraendo siffatti prodotti energetici all’accertamento ed al pagamento dell’accisa per complessivi € 79.732,12 ed al pagamento dell’IVA per € 56.635,89), d) (per avere destinato ingenti partite di gasolio ad uso agricolo all’uso per autotrazione, in tal modo sottraendo siffatti prodotti energetici all’accertamento ed al pagamento dell’accisa per complessivi € 151.080,76 di accisa evasa e di € 119.050,48 di I.V.A. evasa, nonchØ per avere effettuato operazioni di miscelazioni non autorizzate ed avere detenuto e utilizzato un prodotto energetico ottenuto da miscelazioni non autorizzate), f) (per avere, nel periodo dall’11 marzo 2022, sottratto all’accertamento ed al pagamento di IVA e accisa litri 889.950 di ‘gasolio uso agricolo’, per un ammontare di € 294.350,70 di accisa evasa e di € 195.437,29 di I.V.A. evasa), h) (per avere sottratto all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e dell’I.V.A., nel periodo dal 25 marzo 2022 al 20 giugno 2022, litri 318.360 di ‘gasolio uso agricolo’, per un ammontare di € 88.103,70 di accisa evasa e di € 64.341,88 di I.V.A. evasa), l) (per avere sottratto all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e dell’I.V.A., nel periodo dal 22 marzo 2022 al 01 luglio 2022, litri 235.400 di ‘gasolio uso agricolo’, per un ammontare di € 73.497,74 di accisa evasa e di € 50.984,71 di I.V.A. evasa, nonchØ per avere effettuato operazioni di miscelazioni non autorizzate ed avere detenuto e utilizzato un prodotto energetico ottenuto da miscelazioni non autorizzate).
L’ordinanza impugnata tratta il capo di imputazione sub b) a pag. 4, evidenziando come, in primo luogo, il 9 giugno 2022 la cisterna tg. CODICE_FISCALE abbia trasportato il gasolio in un luogo e presso un soggetto diverso da quello indicato nell’e-DAS; in particolare, il COGNOME e l’Alabisio (l.r. della ditta RAGIONE_SOCIALE, nonchØ conducente del veicolo) venivano colti nel mentre scaricavano il carburante (che dalle analisi, per la sua composizione chimica, era destinato ad uso agricolo) in alcuni serbatoi posizionati all’interno di un semirimorchio non marciante.
La prima ordinanza, dal canto suo, a pagina 30 ss., evidenziava che dal deposito commerciale della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ di Sciara (come da tracciati GPS e servizio di videosorveglianza del deposito del RAGIONE_SOCIALE), avendo come formali destinazioni tramite DAS Paternò zona industriale INDIRIZZO e Palma di Montechiaro INDIRIZZO), la cisterna si fermava dapprima a Palma di Montechiaro, dove eseguiva uno scarico di 15.000 litri di gasolio presso il deposito di Brancato Grazia, e successivamente a Gela, da dove ripartiva alle 15:41 dopo avere ricevuto una telefonata da NOME. Infine, se ne rilevava la presenza presso il parcheggio di mezzi pesanti della RAGIONE_SOCIALE di Catania, INDIRIZZO e non già a Paternò.
Constatato qui che COGNOME insieme al coindagato COGNOME Rocco aveva in atto operazioni di travaso di ‘gasolio per uso agricolo’ dalla stessa autocisterna ad alcuni serbatoi posizionati all’interno di un semirimorchio/frigorifero di colore bianco non marciante (il tutto mediante un collegamento assicurato da un tubo nero). A giustificazione delle operazioni, l’autista dell’autocisterna TARGA_VEICOLO, COGNOME NOME, esibiva copia dell’e-DAS n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dal deposito di prodotti RAGIONE_SOCIALE recante come destinatario finale la ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME MARCORAGIONE_SOCIALE e come luogo di consegna
Paternò (CT) – INDIRIZZO, INDIRIZZO.n.c..
Nel corso delle operazioni interveniva altresì COGNOME NOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE (proprietaria dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO, il quale si dichiarava estraneo ai fatti, indicando COGNOME NOME e COGNOME NOME quali soggetti che avevano utilizzato il mezzo ‘a sua insaputa’. Tali venivano successivamente smentite dal contenuto delle intercettazioni telefoniche sull’utenza n. NUMERO_DOCUMENTO, in uso ad COGNOME NOME, di poco precedenti all’intervento dei militari della Guardia di Finanza, dal cui tenore emerge chiaramente che COGNOME, parlando con COGNOME, fosse a conoscenza dell’utilizzo del mezzo in proprietà alla società allo stesso formalmente intestata.
Inoltre, il 12/09/2022, l’autocisterna tg. BR116YE, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, ma condotta dal COGNOME (che era dipendente della RAGIONE_SOCIALE), si recava presso il deposito della società RAGIONE_SOCIALE (sito in Calatafimi Segesta (TP) in INDIRIZZO, mentre la sede legale ed amministrativa Ł ad Alcamo, INDIRIZZO al fine di approvvigionarsi delle seguenti quantità di prodotto energetico: 10.007 litri di ‘gasolio per uso agricolo’, scortato da e-DAS di carico n. 22IT9637643TPO00093G8; 2.000 litri di ‘gasolio per uso autotrazione’, scortato da e-DAS di carico n. 22IT9637763TPO00093G1.
Una volta caricato a bordo il prodotto, alle ore 11:59 circa della medesima giornata, il mezzo pesante lasciava gli spazi aziendali della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e si dirigeva al deposito ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Sciara (PA), attendendo l’emissione dei nuovi e-DAS di scarico.
Alle successive ore 14:33 circa il deposito ‘RAGIONE_SOCIALE compilava i seguenti e- DAS telematici: n. 22IT9642783PAY01345S8 per la fornitura di litri 2.000 di ‘gasolio per uso autotrazione’ a favore della ‘RAGIONE_SOCIALE con sede legale a Paternò (CT); n. 22IT9643002PAY01345S0 per la fornitura di litri 10.000 di ‘gasolio per uso agricolo’ a favore del deposito di prodotti petroliferi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Palma di Montechiaro (AG).
Alle successive ore 17:45 personale del Nucleo PEF di Catania faceva accesso presso gli spazi aziendali della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (in Paternò), ditta la quale avrebbe dovuto ricevere la fornitura di litri 2.000 di ‘gasolio per uso autotrazione’, e vi constatava la presenza della autocisterna TARGA_VEICOLO, nonchØ delle persone di COGNOME NOME, COGNOME Rocco e COGNOME NOME.
Dall’ispezione locale emergeva che la citata autocisterna conteneva solamente litri 1.000 di gasolio (‘uso agricolo’), mentre gli altri 9.000 litri di prodotto petrolifero erano già stati scaricati all’interno di una cisterna metallica della capacità di metri cubi 9 ubicata all’interno di un deposito in lamiera; venivano rinvenute ulteriori n. 2 cisterne in plastica cubiche della capacità di metri cubi 1 cadauna (totale litri 2.000), entrambe riempite totalmente con ‘gasolio per uso autotrazione’. Dalla colorazione, tuttavia, la PG riteneva che tutto il prodotto petrolifero rinvenuto fosse identificabile in gasolio ad uso agricolo. Le successive analisi chimiche sui campioni prelevati in sede appureranno che anche il campione di litri 2000 di gasolio dichiarato come ad uso autotrazione consisteva integralmente in gasolio ad uso agricolo e non era conforme all’uso per autotrazione, quale era stato invece dichiarato (v. annotazione di PG del 14/09/2022 e relativo rapporto di prova).
A giustificazione delle operazioni di scarico del prodotto petrolifero proprio il COGNOME Rocco esibiva il menzionato e-DAS n. 22IT9642783PAY01345S8, relativo alla fornitura di litri 2.000 di ‘gasolio per uso autotrazione’ (avente come fornitore la società RAGIONE_SOCIALE e come destinatario finale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, mentre per l’altra partita di carburante (litri 10.000 di ‘gasolio per uso agricolo’) non era in grado di fornire documentazione che ne legittimasse la detenzione e la fornitura presso gli spazi aziendali ispezionati.
L’ordinanza a pagina 34 destituisce di fondamento l’affermazione resa dal COGNOME in sede di interrogatorio, secondo cui, nei DAS che aveva visionato, il nome della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non figurava
mentre venivano indicati altri nomi (COGNOME, COGNOME), in quanto smentita dalle evidenze in atti: in tutti i casi in cui COGNOME Ł coinvolto nei trasporti e nelle consegne (v. nei successivi capi di imputazione le ditte COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) gli e-DAS di cui era munito il trasportatore recavano esattamente le indicazioni come destinatario della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Marco.
Del pari, a pag. 36, riteneva che le affermazioni relative alla miscelazione, che sarebbe stata impossibile, erano smentite dal servizio di videosorveglianza, dovendosi ritenere la miscelazione una scelta precisa e preordinata proprio a rendere possibile la successiva commercializzazione di gasolio agricolo come gasolio per autotrazione, piø costoso, piø remunerativo, ma così sottratto alle maggiori imposte.
L’ imputazione sub d) Ł trattata a pagina 6 dell’ordinanza impugnata e 39 della prima ordinanza. Le due ordinanze convergono nel ritenere che, dall’esame dei documenti e-DAS destinati a soggetti operanti nella provincia di Catania emessi, in particolare, dalla ‘RAGIONE_SOCIALE aventi come destinatario il deposito di prodotti energetici, sito a Montechiaro (AG), INDIRIZZO, gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE, emergeva il medesimo meccanismo fraudolento sopra descritto anche in relazione ad altri trasporti operati nella provincia di Agrigento. Segnatamente, la RAGIONE_SOCIALE, fornitrice, emetteva e-Das indicando la ‘D.I. RAGIONE_SOCIALE COGNOME quale committente e dunque intermediaria nella compravendita, e ‘RAGIONE_SOCIALE quale destinatario finale del prodotto. La RAGIONE_SOCIALE emetteva successivamente fattura di vendita nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE, a consegna finale avvenuta, ometteva di fatturare la vendita ulteriore nei confronti della RAGIONE_SOCIALE così consentendo a quest’ultima società di acquisire il gasolio agricolo in nero per destinarlo ai propri clienti non aventi titolo a riceverlo.
I dati forniti dai sistemi di localizzazione satellitare installati sulle autocisterne utilizzate per il trasferimento di gasolio per uso agricolo, riscontrati dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati presso i siti di interesse, consentivano di accertare le date e le consegne del prodotto petrolifero effettuate presso la suddetta ditta.
Si constatavano, dunque, essere state effettuate presso il deposito della ‘RAGIONE_SOCIALE le seguenti consegne: 10.06.2022; 7.07.2022; 14.07.2022 (in cui l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO era condotta da COGNOME NOME, scortata dall’e-DAS n. 22IT8477716PAY01345S6, relativo al trasferimento di 19.000 litri di gasolio agricolo) e 15/07/2022 (in cui l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO era condotta da COGNOME NOME, scortata dall’e-DAS n. 22IT8509854PAY01345S3, relativo al trasferimento di 19.000 litri di gasolio agricolo), per complessivi 527.000 litri di gasolio agricolo proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’interposta ‘D.I. RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME (fungente da ‘cartiera’).
L’ imputazione sub f) Ł trattata a pagina 8 dell’ordinanza impugnata e 43 della prima ordinanza.
In questo caso di tratta di trasporti di prodotto energetico effettuati dall’11.03.2022 al 12.09.2022 dagli autisti COGNOME NOME, COGNOME Rocco e COGNOME NOME e recanti quale destinatario il deposito di prodotti energetici sito a Palma di Montechiaro (AG), in INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE, costituita in data 19 marzo 2020 e legalmente rappresentata da COGNOME NOME, esercente l’attività di ‘Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione’. Anche nel caso di specie dall’analisi di tali documenti emergeva il medesimo meccanismo fraudolento sopra descritto: la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ emetteva DAS (avente ad oggetto talvolta carburante destinato ad uso agricolo e altre volte a uso autotrazione), indicando la ‘D.I. NOME COGNOME quale committente, ossia venditrice verso il deposito ‘RAGIONE_SOCIALE‘ quale destinatario; la RAGIONE_SOCIALE emetteva fattura verso la RAGIONE_SOCIALE; la D.I. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, a consegna avvenuta, ometteva di fatturare la vendita nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE, permettendo così
a quest’ultima società di introitare il gasolio agricolo/per autotrazione ‘in nero’ per destinarlo a suoi clienti non aventi titolo a riceverlo.
Per quanto qui interessa, nella consegna del 27.05.2022 (si omette la descrizione di mittenti/destinatari in quanto già sommariamente richiamata) veniva monitorata l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO (rimorchio targato TARGA_VEICOLO), condotta da COGNOME fare il solito giro, così come per la consegna del 20.6.2022, accompagnata dall’e-DAS n. NUMERO_DOCUMENTO (relativo al trasporto di 10.000 litri di gasolio per uso agricolo commissionato dalla ‘RAGIONE_SOCIALE. COGNOME di COGNOME‘ alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, effettuata dal COGNOME con l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO
L’interrogazione della banca dati e-Das nel periodo 11 marzo-20 giugno 2022 consentiva di appurare che, a fronte dell’acquisto di 889.950 litri di ‘gasolio a uso agricolo’, proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE per il tramite della interposta ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto ad emettere fatture di vendita nei confronti della società acquirente (la RAGIONE_SOCIALE, appunto), permettendo, pertanto, alla RAGIONE_SOCIALE di cederlo, ‘in nero’, a soggetti terzi non autorizzati a riceverlo.
L’ imputazione sub h) Ł trattata alle pagine 9-10 dell’ordinanza impugnata e 47 della prima ordinanza.
In questo caso, con il solito meccanismo di interposizione della RAGIONE_SOCIALE, destinatario del prodotto petrolifero era il deposito di prodotti energetici sito in Palma di Montechiaro (AG), INDIRIZZO, in proprietà alla ditta individuale COGNOME Grazia, ma gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, società esercente prevalentemente l’attività di ‘Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi’.
Anche in questo caso la COGNOME di COGNOME NOME, apparente intermediaria, a fronte di complessivi 307.440 litri di gasolio acquistato, non aveva emesso alcuna fattura nei confronti della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della D.I. COGNOME NOME, permettendo a quest’ultima società di introitare il gasolio agricolo ‘in nero’ per destinarlo a clienti non aventi titolo per riceverlo.
L’attività tecnica consentiva di monitorare le seguenti consegne:
consegna di gasolio agricolo eseguita il 25.05.2022 tramite l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO condotta dal COGNOME e da COGNOME NOMECOGNOME
consegna di gasolio agricolo del 30.05.2022, sempre per mezzo dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO, condotta da COGNOME
consegna di gasolio agricolo eseguita in data 6.07.2022, sempre per mezzo dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO, condotta da COGNOME
consegna di gasolio agricolo del 20.06.2022, con l’autocisterna targata TARGA_VEICOLO condotta da COGNOME NOME, anche se le conversazioni intercettate erano sempre tra il COGNOME e COGNOME NOME, dipendente del deposito della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
L’ imputazione sub l) Ł trattata a pagina 11 dell’ordinanza impugnata e 50 della prima ordinanza.
In questo caso, il destinatario dei prodotti petroliferi Ł il deposito di prodotti energetici sito in Agrigento in INDIRIZZO, frazione Agrigento, sede legale della ditta individuale COGNOME Alfonso.
Secondo il consueto schema, a fronte delle numerose forniture formalmente effettuate dalla ditta RAGIONE_SOCIALE (per complessivi 251.400 litri di prodotto), la stessa emetteva una sola fattura nei confronti della D.I. COGNOME NOME (fattura n.1/2022 emessa in data 28 luglio 2022 per un importo imponibile pari a € 14.138,30 ed IVA € 1.413,83 la cui fornitura Ł stata oggetto di sequestro operato in data 1.07.2022) omettendo, invece, di emettere qualsiasi fattura di vendita per le restanti 15 forniture.
Specificamente, dalle indagini emergeva che nel periodo 10.03.2022 – 1.07.2022 la società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE dichiarava sui sistemi telematizzati e-DAS n. 16 trasferimenti di ‘gasolio agevolato ad uso agricolo’, per complessivi 251.400 litri.
Il COGNOME veniva trovato alla guida dei seguenti carichi: 18.05.2022, per mezzo dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO; in data 27.05.2022, per mezzo dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO (rimorchio targato AC53983); in data 30.05.2022, per mezzo dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO; in data 3.06.2022, per mezzo dell’autocisterna targata TARGA_VEICOLO.
La provvista indiziaria del reato associativo viene invece analizzata a pagina 72 della prima ordinanza.
Si evidenzia in tale sede che gli elementi dai quali si ricava la serialità delle condotte costitutive dei delitti di cui all’art. 40, comma 1, lett. c) e 49 d.p.r. 504/95, 8 D. Lgs. 74/2000, corroborati dagli esiti delle ulteriori attività investigative espletate permettono di ritenere integrati i gravi indizi di una piø ampia e ramificata attività con caratteri associativi, struttura verticistica e articolazione di ruoli e competenze, finalizzata alla commissione di plurime, indeterminate ingenti frodi fiscali mediante la cessione di prodotto petrolifero in violazione della normativa delle accise nonchØ all’autoriciclaggio del denaro introitato attraverso la cessione ‘in nero’ del carburante soggetto a maggiore imposta, all’interno della quale con specifica ripartizione di ruoli, delineati nelle singole imputazioni loro ascritte, militavano la maggior parte dei soggetti cui il capo a) Ł contestato.
Invero, le intercettazioni, i servizi di osservazione e videosorveglianza, i sequestri operati presso i depositi siti nelle province di Catania e di Agrigento, il sistematico trasferimento dei corrispettivi in contanti riscossi dai compratori del gasolio o del carburante sul conto corrente individuale del titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE e la sua immediata confluenza sul conto della società di COGNOME NOME detto NOME, con conseguente trasformazione del provento dei delitti tributari, la documentazione acquisita e da ultimo le parziali ammissioni fatte in sede di interrogatorio, letti congiuntamente, attestano l’esistenza e l’operatività nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, almeno sotto il profilo della gravità indiziaria, di tutti gli indici sintomatici della contestata associazione, quali l’esistenza di un preciso e ben delineato programma criminoso (reso evidente, tra l’altro, dalla reiterazione delle condotte criminose svolte in attuazione del programma, la predisposizione di serie di basi logistiche deputate al carico e allo scarico del materiale petrolifero), la continuità e sistematicità dell’attività criminosa, la qualità delle modalità di azione sempre identiche e perfettamente collaudate.
Per quanto concerne il ruolo dell’odierno ricorrente nel sodalizio criminoso, a pagina 92 dell’ordinanza genetica si evidenzia che le indagini espletate hanno dimostrato il pieno coinvolgimento di COGNOME Rocco, conducente dell’autocisterna, responsabile in detta occasione delle operazioni di travaso del prodotto energetico unitamente ad COGNOME e a NOME COGNOME NOMECOGNOME quest’ultimo possessore del semirimorchio frigorifero non marciante in cui era stato travasato il gasolio, in palese violazione dell’art. 40 D. Lgs. n. 504/1995 volto a punire la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi, come nel caso di caso di gasolio ad uso agricolo, ad aliquote agevolate.
COGNOME, prosegue il GIP, Ł peraltro coinvolto negli episodi delittuosi di cui ai capi di imputazione b, d), f), h) e l). Giova citare, in particolare, il capo b), relativo alle operazioni fraudolente poste in essere il 12.09.2022 presso l’azienda de ‘RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata da COGNOME Carmelo al quale vengono parimenti contestati i reati di cui agli artt. 40, co. 1 e 4, e 49 del d.lgs 504/1995, alle quali era presente anche COGNOME NOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del mezzo sottoposto a sequestro e soprattutto organizzatore dell’associazione e longa manus di COGNOME NOME nella gestione della RAGIONE_SOCIALE e della sua fitta rete di rapporti commerciali, e al capo d) inerente le illecite operazioni di travaso di prodotto energetico destinato ad usi non consentiti all’interno del deposito di prodotti energetici di proprietà della ‘RAGIONE_SOCIALE, dettagliatamente analizzati nei capitali precedenti.
L’ordinanza genetica ricorda, inoltre, gli esiti emersi dall’attività di intercettazione telefonica e, segnatamente le conversazioni del 9.6.2022 tra COGNOME e COGNOME NOME, quelle del 4.7.2022 tra Alabiso e Giuffrida, e ancora quelle tra COGNOME e COGNOME. Tali dati confermano la piena operatività di COGNOME e COGNOME sul piano esecutivo per la realizzazione degli interessi illeciti dell’associazione a delinquere e, in particolare, del suo vertice COGNOME NOME dal quale ricevono precise istruzioni sull’organizzazione dei trasporti di gasolio agricolo, nonchØ sulla gestione dei mezzi adibiti al trasporto, e il loro inserimento in qualità di partecipe all’interno della stessa.
L’ordinanza del riesame non si dilunga in relazione alla appartenenza del COGNOME al sodalizio, ma ciò discende dalle modalità con cui l’istanza di riesame era stata proposta, ossia in termini assolutamente generici (e anche graficamente sovrapponibili all’odierno ricorso), in cui non si contestava, se non in modo apodittico, l’appartenenza al sodalizio, ma si limitava a affermare la sua natura di mero lavoratore dipendente.
Ciò posto, il ricorso, in cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria, Ł inammissibile per genericità.
Ed infatti, la lettura sinottica delle due ordinanze evidenzia il ruolo tutt’altro che subalterno, a dispetto della formale posizione rivestita di mero autista, dell’odierno ricorrente, che: risultava intrattenere rapporti con altri correi anche quando non era conducente del mezzo; procedeva egli stesso a riversare il gasolio in luoghi ad esso non deputati ovvero a miscelarlo; procedeva ad effettuare i trasporti con documenti di accompagnamento del carico difformi dalle reali destinazioni.
Le due ordinanze motivano in modo ampio e convergente in ordine alla sussistenza della provvista indiziaria sia in riferimento al delitto associativo che ai reati fine.
Con tali evidenze probatorie il ricorso non si confronta, limitandosi a generiche deduzioni e destinandosi così all’inammissibilità.
Va in proposito ricordato che, in ordine alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza», questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576) ha piø volte chiarito che la stessa non Ł omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.
Al fine dell’adozione della misura, invero, Ł sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
La stessa Corte costituzionale ha del resto chiarito (sentenza n. 121 del 2009) che «la gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento Ł eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio: per certi aspetti anche piø rigoroso, per certi altri piø debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l’eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell’assunzione probatoria dibattimentale».
Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, Ł sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perchØ i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’
intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1bis , cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179 – 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 02).
Inoltre, secondo principi ripetutamente sottolineati da questa Corte di legittimità, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 – 01, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019. Rv. 276701 – 06).
8. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME