Frode Assicurativa: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul reato di frode assicurativa, in particolare sulla sua natura giuridica, sul momento della consumazione e sulla competenza territoriale. Analizziamo insieme questo caso che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di un imputato, confermando la sua condanna.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un uomo condannato per aver simulato un incidente stradale mai accaduto. La particolarità della vicenda risiede nel meccanismo utilizzato: l’imputato ha indotto in errore una terza società, la quale, a sua volta, ha inoltrato la denuncia del falso sinistro alla compagnia di assicurazioni. Successivamente, l’imputato ha preso contatti diretti con la compagnia per ottenere il risarcimento.
Condannato in appello, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su diversi motivi. Sosteneva, in primis, che i fatti dovessero essere qualificati come truffa e non come frode assicurativa. In secondo luogo, contestava la competenza territoriale, affermando che il processo si sarebbe dovuto tenere nel luogo della prima richiesta di risarcimento. Infine, riteneva che il reato non si fosse perfezionato, ma fosse rimasto allo stadio del tentativo.
La Decisione della Corte sulla Frode Assicurativa
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati erano ‘meramente reiterativi’, ovvero una semplice ripetizione di questioni già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto significativi.
Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Analisi dei motivi di inammissibilità della frode assicurativa
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive. Ha chiarito che la condotta rientrava perfettamente nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 642 del codice penale, che punisce la denuncia di un sinistro non accaduto. Ha inoltre specificato che questa fattispecie non costituisce un ‘reato proprio’, ovvero non richiede che l’autore sia necessariamente il contraente della polizza, potendo essere commesso da chiunque.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si sono concentrate su quattro aspetti fondamentali.
1. Qualificazione del Reato: La Corte ha ribadito che la denuncia di un sinistro inesistente, perpetrata inducendo in errore un terzo che poi inoltra la pratica, rientra specificamente nella fattispecie di frode assicurativa (art. 642, comma 2, c.p.) e non in quella generica di truffa. Ha precisato che tale norma non configura un reato proprio, quindi chiunque può commetterlo.
2. Competenza Territoriale: La competenza è stata correttamente individuata nel luogo in cui la compagnia assicuratrice è stata effettivamente indotta in errore e dove il reato si è consumato, ovvero la sede della compagnia a cui è pervenuta la denuncia e dove sono iniziate le trattative per il risarcimento.
3. Consumazione del Reato: I giudici hanno ritenuto il reato consumato e non tentato, poiché la compagnia assicuratrice era stata, almeno inizialmente, indotta in errore dall’assunzione delle generalità altrui e dalla falsa denuncia, avviando di fatto la pratica di liquidazione del danno.
4. Determinazione della Pena: Infine, la Corte ha giudicato infondate le lamentele sulla severità della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua, in quanto basata sulla ‘non comune capacità a delinquere’ dell’imputato, sull’assenza di risarcimento e di pentimento, e sulla natura ‘articolata e capziosa’ dell’attività criminale posta in essere.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione conferma un orientamento rigoroso in materia di frode assicurativa. Sottolinea che non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata. Dal punto di vista sostanziale, consolida l’interpretazione dell’art. 642, comma 2, c.p. come reato comune, consumato nel momento e nel luogo in cui la falsa denuncia produce il suo effetto di induzione in errore presso la compagnia assicuratrice, indipendentemente dai passaggi intermedi.
Quando si considera consumato il reato di frode assicurativa tramite denuncia di un falso sinistro?
Il reato si considera consumato nel momento in cui la compagnia assicuratrice viene indotta in errore dalla falsa denuncia, anche solo inizialmente, e avvia la pratica. Non è necessario che l’inganno si perfezioni fino al pagamento del risarcimento.
Perché il reato contestato è stato qualificato come frode assicurativa e non come truffa?
Perché la condotta specifica di denunciare un sinistro mai avvenuto per ottenere un indennizzo rientra precisamente nella fattispecie prevista dall’articolo 642, secondo comma, del codice penale, che è una norma speciale rispetto a quella generale sulla truffa.
Il reato di frode assicurativa per falsa denuncia di sinistro può essere commesso solo dal titolare della polizza?
No. La Corte ha chiarito che la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 642 c.p. non costituisce un ‘reato proprio’, pertanto può essere commesso da chiunque, non necessariamente dal soggetto contraente della polizza assicurativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9321 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 12/08/1969
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta l’istanza di trattazione orale (che non può avere seguito nei processi tra Settima Sezione) e la successiva memoria presentate dal difensore, avv. NOME COGNOME
Ritenuto che risultano meramente reiterativi il primo motivo (che contesta l’a dell’art. 642 cod. pen., in quanto reato proprio configurabile solo a carico dovendosi dunque i fatti ricondurre nella fattispecie di truffa, deducendo altresì ch per la frode assicurativa, reato di pura condotta, dovrebbe radicarsi in Cuneo, dov prima richiesta di risarcimento) e il secondo e il terzo motivo (secondo c perfezionamento dell’inganno con l’altrui induzione in errore, imporrebbe di ritener la soglia del tentativo per la contestata sostituzione di persona, restando la q risposta da parte della Corte di appello), laddove la Corte di appello ha già corret che
la condotta è stata sussunta nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. (denuncia di sinistro non accaduto, perpetrata tramite induzione in errore del terz che inoltrò alla compagnia assicuratrice, con cui l’imputato stabilì poi diretti costituisce un reato proprio e che è stato conseguente consumato in Milano (pp. 4-5
che RAGIONE_SOCIALE era stata, quantomeno inizialmente, indotta in errore dall’assun generalità altrui (pp. 5-6);
che il quarto motivo, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti l’eccessiva severità della pena, risulta del tutto generico e comunque manifestame a fronte di una congrua motivazione che richiama, quanto alla prima doglianza, la capacità a delinquere, il mancato risarcimento del danno e l’assenza di resipisc irrilevante ex lege la semplice incensuratezza, nonché, quanto alla seconda doglianza, l e capziosa attività posta in essere e la commissione di analoghe condotte (p. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.