Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22573 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 04/04/2025
R.G.N. 2557/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1.COGNOME NOME nato a Napoli il 25/03/1980
COGNOME NOME nato a Napoli il 12/03/1979 entrambi rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 10/10/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; COGNOME
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle part, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha lette le conclusioni scritte depositate dall’avv. NOME COGNOME difensore dei ricorrenti, che ha
5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 15/09/2023 che aveva dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod. pen. commesso in concorso tra loro, con conseguente irrogazione a COGNOME NOME della pena di un anno mesi nove di reclusione e a COGNOME NOME della pena di un anno e sei mesi di reclusione, con condanna, in solido, al risarcimento dei danni in favore di Zurich RAGIONE_SOCIALE liquidati in euro 2.000,00.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 24 Cost. e 601 del codice di rito.
¨, in primo luogo, rilevato che la Corte di appello ha dichiarato l’assenza degli imputati che, nel frontespizio della sentenza sono stati indicati come elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del difensore fiduciario avv. NOME COGNOME ancorchŁ costoro avessero, invece, dichiarato domicilio presso le rispettive residenze, come risulta dalle procure speciali allegate all’atto di appello.
In secondo luogo, si rileva che, a seguito della morte dell’allora legale di fiducia, avvenuta in prossimità dell’udienza dibattimentale del 11/11/2022 fissata in prosecuzione, il Tribunale aveva proceduto alla nomina di un difensore d’ufficio, senza darne avviso agli imputati, come invece previsto dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., i quali, in tal modo, erano stati privati della possibilità di designare altro legale, con conseguente inutilizzabilità degli atti istruttori compiuti in presenza di quello designato dal giudice e nullità della sentenza di primo grado che anche su tali atti si fonda.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, fondato su elementi non sufficienti a ricondurre la condotta degli imputati allo schema legale della fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen.
I giudici di merito hanno erroneamente valutato le dichiarazioni rese dagli imputati agli investigatori privati della assicurazione in merito al sinistro di cui erano stati vittima (investimento da parte del conducente di un motociclo, mentre attraversavano la pubblica via sulle strisce pedonali), le dichiarazioni dell’avv. NOME COGNOME la nota di rettifica con la quale detto legale aveva comunicato l’errore contenuto nella richiesta di risarcimento avanzata da COGNOME COGNOME spiegandone le ragioni, le dichiarazione del teste COGNOME responsabile dell’ufficio antifrode sinistri della compagnia Zurich e, infine, la relazione redatta dalla società RAGIONE_SOCIALE redatta nell’interesse della
compagnia assicurativa, illegittimamente acquisita.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta con l’atto di appello ed avente ad oggetto l’audizione dell’assicurato NOME COGNOME l’esame di entrambi gli imputati e l’acquisizione della missiva avente come oggetto ‘correzione errore materiale sin. 9.47.18.57531 del 23.6.2017’.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di circostanze attenuanti generiche argomentato semplicemente con l’elencazione di astratti principi generali e richiamandosi a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
2.5. Con il quinto di motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione di ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizioni civili non avendo gli imputai arrecato alcun danno alla compagnia assicuratrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Manifestamente infondato Ł il primo profilo di doglianza dedotto con il primo motivo di ricorso che attinge la dichiarazione di assenza degli imputati nel giudizio di appello, sul punto la difesa ricorrente prospetta che nelle procure speciali allegate all’atto di gravame costoro avevano dichiarato domicilio presso le rispettive residenze e non, come, invece, indicato nel frontespizio della sentenza impugnata, presso lo studio professionale del nominato legale di fiducia.
Al di là di quanto riportato nella intestazione della pronuncia oggetto di ricorso, dall’esame del fascicolo processuale – consentito a questa Corte in ragione del tema processuale dedotto- risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello Ł stato notificato a mani di entrambi gli imputati, ne deriva che, non essendo comparsi all’udienza fissata, la dichiarazione di assenza Ł avvenuta correttamente.
Infondato Ł il secondo profilo di doglianza concernente l’inutilizzabilità degli atti di istruttoria dibattimentale assunti alla presenza del difensore d’ufficio nominato dal giudice per morte di quello di fiducia senza dare, tuttavia, avviso agli imputati di tale designazione e, per derivazione, la nullità della sentenza impugnata.
E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità – che il Collegio condivide- secondo il quale la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore di ufficio designato dalla autorità giudiziaria non comporta l’invalidità degli atti al cui compimento tale designazione era finalizzata atteso che la previsione di cui all’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. non prevede, in tale ipotesi, alcuna sanzione di nullità (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Lleshi, Rv. 275511; Sez. 6 n. 26095 del 03/06/2010, Attene, Rv 248036; Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Matei, Rv 233540).
Il terzo motivo di ricorso in punto di mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – il cui esame si impone prima del secondo per evidenti ragioni di priorità logico giuridica – Ł generico.
La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 1256 del 28/11/2013-dep. 2014, COGNOME, Rv. 258236; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, COGNOME, Rv 265323; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 271163; Sez. 5 n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577, Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023- dep. 2024, D., Rv. 285745). Dunque, ciò che rileva non Ł la qualità della risposta che la Corte territoriale fornisce alle istanze di integrazione probatoria della difesa, ma la desumibilità o meno, dal tessuto argomentativo della sentenza posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale nella quale il giudice di appello non sarebbe incorso ove avesse disposto la rinnovazione dell’istruttoria.
Alla luce di detti principi ormai consolidati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, i ricorsi ( pag. 9) si limitano a lamentare la mancata escussione degli imputati che avrebbe dovuto essere disposta al fine di consentire loro l’esercizio di difesa, dell’assicurato NOME COGNOME che avrebbe potuto ‘riferire su quanto a lui a conoscenza’ e l’omessa acquisizione di una missiva, senza indicare se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale, emendabile solo con l’introduzione dei dati oggetto della rinnovazione istruttoria, la censura difensiva risulta pertanto, sotto questo profilo, del tutto generica.
Va altresì ricordato che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, Ł un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchØ il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17/12/2015- dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820); il
sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d’appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, COGNOME, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2017, COGNOME, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522).
Anche con riferimento all’esame degli imputati, non assunto in primo grado, come avvenuto nel caso di specie, tale mezzo di prova può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che Ł onere della parte instante indicare e documentare.
La Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto, per ciascuna delle prove richieste, che la loro assunzione non era necessaria, ai fini del decidere, in ragione della completezza del compendio istruttorio, così assolvendo al proprio onere motivazionale.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 642 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, di fatto sollecita una rivalutazione di prove, non consentita in sede di legittimità.
La Corte di appello (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) con apparato giustificativo non manifestamente illogico ed aderente alle risultanze processuali (valorizzando anche i contenuti della relazione investigativa redatta dall’ufficio antifrode della Zurich Insurance Company, correttamente ritenuta utilizzabile in quanto atto formato prima della iscrizione della notizia di reato che ha dato vita al presente procedimento) ha ritenuto non veritiero il sinistro stradale oggetto della richiesta di indennizzo assicurativo, così ravvisando gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 642 cod. pen.
In particolare, il collegio di merito ha ampiamente argomentato in ordine al giudizio di marcata inverosimiglianza della ricostruzione dell’incidente prospettata alla compagnia di assicurazione e alla infondatezza della tesi difensiva dell’errore meramente materiale contenuto nella denuncia dello stessosinistro da parte dell’avv. COGNOME il quale, lungi dall’incorrere in una svista, aveva invece rappresentato un mendacio artatamente predisposto confezionato dagli imputati allo scopo di ottenere un non dovuto risarcimento.
Il ricorso ripropone tali identici profili di merito assumendone l’erronea valutazione da parte della Corte di appello e chiedendo in questa sede una non consentita nuova e diversa lettura del materiale probatorio.
Generici sono il quarto e il quinto motivo di ricorso con i quali si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e ci si duole del diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.
La Corte di appello (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) ha speso puntuale motivazione fondata, quanto al primo profilo, sul fatto che il fatto di reato non poteva considerarsi di minima offensività in relazione alle sue concrete modalità fraudolente e, quanto al secondo profilo, sulla mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio con, di contro, la ricorrenza di elementi negativi quali i precedenti penali (anche specifici) riportati da entrambi gli imputati e l’elevata intensità del dolo.
Trattasi di valutazioni discrezionali puntualmente argomentate (come tali non sindacabili in sede di legittimità) che i ricorsi (pagine da 10 a 12) non confutano in alcun modo limitandosi a passare in rassegna i principi giurisprudenziali dettati in tema di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen e di attenuanti generiche, così prospettando valutazioni meramente astratte.
Altrettanto generico Ł il sesto motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata revoca delle statuizioni civili disposte in favore della compagnia assicurativa (liquidazione, in via equitativa, della somma di euro 2.000,00 per danni patrimoniale e non) deducendo che quest’ultima non avrebbe subìto alcun danno di natura patrimoniale senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di appello ha evidenziato come la parte civile aveva sostenuto spese per l’istruttoria della pratica di sinistro avvalendosi della società investigativa RAGIONE_SOCIALE che aveva svolto articolate indagini.
I ricorsi vanno dunque complessivamente rigettati e a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 04/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME