Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1542 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1542 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. 25653/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di pri grado in forza della quale NOME COGNOME era condannato alla pena ritenuta di giustizia p reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all’ affermazione responsabilità dell’imputato in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiarars I’ inammissibilità del ricorso nonché liquidarsi le spese processuali come da allegata nota.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
4.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del gi di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi esten all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riserv competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una alternativa.
Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello st segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustif sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corp argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferi ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazion elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
4.2. Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente doveva rispondere del reato di cui all’ art. 642 c.p. in quanto sul RAGIONE_SOCIALE complessive emergenze istruttorie (quali le dichiarazioni della sig.ra COGNOME dichiarazioni dei paramedici presenti sull’ ambulanza intervenuta in occasione del sinistro U Caudullo e le dichiarazioni dell’ investigatore privato COGNOME) era emersa la prova della f della dinamica del sinistro per come riferita dal ricorrente nonché dal coimputato COGNOME.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quan
alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, d ricorso, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, qui mero merito, appaiono del tutto infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricor determina equitativamente in tremila euro. L’ imputato va, altresì, condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputat alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legg
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
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Il Presidente