Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SANT’ANTONIO ABATE il 29/05/1961 NOME nato a SALERNO il 03/08/1949
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/07/1947
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e le memorie sopravvenute nell’interesse di quest’ultimo;
rilevato che il primo motivo d’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, con il quale si contesta la tempestività della querela, è manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale «il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi. (Fattispecie, nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l’individuazione del soggetto attivo del reato)» (Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, P.C., Rv. 261326 01).
Considerato che il secondo motivo d’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE e il primo motivo di impugnazione di COGNOME, con il quale si contesta l’utilizzabilità e l’affidabilità della relazione dell’investigatore privato sono meramente reiterative di quelle sviluppate con il gravame, correttamente risolte dai giudici di merito, che hanno respinto l’eccezione richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato di frode in assicurazione previsto dall’art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo. (Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272674 – 01; Sez. 2 n. 884/24 del 20/2/2024, n.m; Sez. 7, Ord. n. 16584/24 del 20/2/24). Relazione investigativa, peraltro, valutata anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dall’investigatore privato;
considerato che il terzo motivo d’impugnazione di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e il secondo motivo dell’impugnazione di COGNOME, con il quale si censura la valutazione delle testimonianze e della loro attendibilità oltre che la valorizzazione di talune deposizioni testimoniali a discapito di altre è inammissibile perché ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non
-..–.-….,
può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del
19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione); parimenti inammissibile la denuncia di illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza e di
attendibilità delle fonti di prova, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato
argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Considerato che tale ultima ragione d’inammissibilità riguarda anche il terzo, il quarto e il quinto motivo d’impugnazione di COGNOME il quale offre una
valutazione delle emergenze istruttorie alternativo a quello della corte di appello sia in punto di responsabilità (terzo e quinto motivo), sia in punto di riconoscibilità
della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., reiterando temi puntualmente affrontati dalla corte di appello con motivazione
adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che aderente alla realtà processuale e ai principi di diritto affermati in relazione ai temi trattati;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.