Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11601 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11601 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/06/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del 25/10/2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 cod. pen.), aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in concorso (con NOME COGNOME e con NOME COGNOME) di cui al capo f), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato alla compagna assicuratrice RAGIONE_SOCIALE
Avverso l’indicata sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Il primo motivo Ł proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 195 dello stesso codice, e in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), d ) ed e ), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 195 dello stesso codice, e riguarda l’affermazione di responsabilità per il suddetto reato di cui al capo f).
NOME COGNOME premette che tale affermazione di responsabilità sarebbe stata basata sull’unico elemento probatorio costituito dalla dichiarazione di disconoscimento del sinistro – peraltro, non di quello di cui al capo f) ma di quello cui al capo b) – che era stata rilasciata da NOME COGNOME, figlio di NOME, proprietaria dell’autocarro che avrebbe cagionato l’incidente stradale, a NOME COGNOME, investigatore incaricato da RAGIONE_SOCIALE, il quale NOME COGNOME aveva dichiarato di essere l’unico utilizzatore del suddetto autocarro e aveva, appunto, disconosciuto il sinistro che avrebbe visto coinvolto lo stesso autocarro e nel quale la NOME avrebbe riportato lesioni personali.
Ciò premesso, la ricorrente deduce anzitutto che la propria difesa aveva chiesto che, con riguardo a quanto era stato riferito dal testimone NOME COGNOME, a norma dell’art. 195 cod. proc. pen., fossero chiamati a deporre sia NOME COGNOME sia sua madre NOME COGNOME.
La NOME precisa che il COGNOME era uno dei testimoni di cui il pubblico ministero aveva chiesto l’esame, che i propri difensori, con riguardo a quanto aveva riferito il testimone NOME COGNOME, avevano richiesto, nel corso delle udienze del 25/01/2023 e del 22/03/2023 davanti al Tribunale di Trieste, che fosse sentito il COGNOME ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen., che «stante una irreperibilità di fatto, per mancata consegna della notifica e senza alcun accertamento ulteriore», il pubblico ministero, nonostante il dissenso dei difensori, rinunciava alla testimonianza del COGNOME, con la conseguente acquisizione, nel corso dell’udienza del 22/03/2023, della menzionata dichiarazione dello stesso COGNOME di disconoscimento del sinistro.
La COGNOME afferma pertanto che «il contributo conoscitivo offerto dal COGNOME nella parte in cui riferisce le dichiarazioni del COGNOME che, a sua volta, riporta le dichiarazioni della madre, non sia utilizzabile, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., in assenza di una loro escussione dibattimentale», con la conseguente insufficienza degli elementi probatori a fondare il giudizio di responsabilità.
In secondo luogo, la COGNOME deduce che l’elemento di prova costituito dalla menzionata dichiarazione del NOME COGNOME, oltre a non essere entrato correttamente nel processo, atteso che sarebbe stato necessario esaminare in dibattimento sia lo stesso NOME COGNOME sia sua madre NOME sia il conducente dell’autocarro NOME NOME, non sarebbe neppure «rassicurante».
La ricorrente rappresenta che l’investigatore NOME COGNOME era stato l’unico testimone escusso nel dibattimento, il quale, non essendo riuscito a escutere nØ la proprietaria (NOME NOME) nØ il conducente (NOME) dell’autocarro, si era limitato a raccogliere la menzionata dichiarazione sottoscritta del «sedicente» figlio della proprietaria, appunto NOME COGNOME, appena diciottenne al momento del sinistro (essendo nato il
04/01/1998 ed essendo il sinistro del 09/12/2016). Questi, «pur non avendo alcun rapporto formale con l’autocarro in questione», non essendone il proprietario, disconosceva il sinistro del 22/11/2017 che aveva visto coinvolto l’autocarro targato TARGA_VEICOLO, anch’esso intestato alla NOME, cioŁ il sinistro di cui al capo b) e non quello di cui al capo f), il quale era avvenuto nella diversa data del 09/12/2016 e aveva visto coinvolto il diverso autocarro targato TARGA_VEICOLO.
La ricorrente contesta che la Corte d’appello di Trieste, ignorando i rilievi difensivi su tale punto, con una motivazione generica, avrebbe ritenuto, «con una sorta di contagio probatorio», di utilizzare la suddetta «già problematica sorta di disconoscimento de relato extraprocessuale» anche in relazione al capo f).
Nel contestare la motivazione di cui al primo capoverso della pag. 15 della sentenza impugnata, la COGNOME denuncia in particolare la contraddizione logica tra la premessa che « mezzi in questione venivano utilizzati dal NOME» COGNOME e le affermazioni secondo cui lo stesso NOME COGNOME aveva «disconosciuto i sinistri in esame anche dopo essersi confrontato con i propri genitori» e aveva rilasciato al COGNOME una dichiarazione con la quale aveva disconosciuto il sinistro «anche per conto della madre», «quindi, dichiarando implicitamente di non essere l’unico utilizzatore del mezzo».
La dichiarazione del NOME COGNOME sarebbe stata comunque travisata atteso che, posto che, come si Ł detto, essa era relativa al diverso sinistro del 22/11/2017 di cui al capo b), la Corte d’appello di Trieste «ne estendeva automaticamente gli effetti anche a quello di cui si discute».
La COGNOME denuncia ancora che, dalla dichiarazione del testimone COGNOME, «e precisamente a pag. 5 della relazione», sarebbero emersi i seguenti dati, che erano stati evidenziati dalla difesa, che sarebbero stati ignorati dalla Corte d’appello di Trieste e che avrebbero dovuto indurre a una diversa valutazione degli elementi probatori, e segnatamente che: a) posto l’«allarmante» fatto che alla NOME risultavano intestati ben 47 veicoli, si doveva ritenere poco credibile che suo figlio NOME COGNOME potesse, a distanza di anni dai sinistri, essere a conoscenza di tutti i veicoli che erano intestati alla madre, ricordarne targa e modello, nonchØ gli spostamenti ed esserne l’esclusivo utilizzatore, nonostante il fatto che, poichØ il giorno del sinistro 09/12/2016 il NOME aveva compiuto da poco 18 anni, egli non poteva guidare veicoli di cilindrata superiore a 55 kw/t, quale era l’autocarro coinvolto nel sinistro, del quale egli, pertanto, non poteva «essere, nel periodo di riferimento, l’utilizzatore»; b) la difformità tra la firma del COGNOME che figurava in calce alla dichiarazione di disconoscimento del sinistro del 29/10/2019 e la firma dello stesso COGNOME apposta sulla carta d’identità allegata alla relazione del COGNOME del 20/01/2020.
Tali dati inficerebbero l’utilizzabilità del disconoscimento del sinistro «per l’omessa verifica circa la provenienza dell’autore del documento e delle dichiarazioni contenute nell’atto stesso, prodotti in giudizio», in relazione agli artt. 191 e 240 cod. proc. pen., e, comunque, minerebbero la valutazione dello stesso disconoscimento che sarebbe stata
operata dalla Corte d’appello di Trieste «sulla base di un principio di affidamento alle dichiarazioni rese, senza alcun controllo processuale, che, al contrario, presentano evidentemente delle criticità la cui analisi Ł stata del tutto omessa dalla Corte», che non avrebbe motivato «sulle ragioni di tale affidamento pur in presenza di tali elementi negativi».
La Corte d’appello di Trieste avrebbe anche omesso di «incrociare con generico dato emerso dalla suddetta dichiarazione gli altri elementi di prova (se non attraverso un generico riferimento alla possibilità che la NOME si fosse fatta male in circostanze diverse) quali la certificazione medica acquisita relativa ai danni subiti dalla COGNOME (sui quali il p.m. faceva specifiche indagini per verificarne l’autenticità) o i mancati rilievi circa la dinamica del sinistro, la valutazione dei danni sui veicoli coinvolti ed i mancati accertamenti sul conducente del veicolo al momento dell’avvenuto sinistro, ovvero il NOME».
Da tutto ciò la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
2.2. Il secondo motivo Ł proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Corte d’appello di Trieste avrebbe omesso di motivare in ordine alla censura, che la RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato con il proprio atto di appello, di mancanza della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, con riguardo alla necessità che, ai fini di tale applicazione, il fatto sia ritenuto sintomatico, in relazione ai reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
I giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno basato l’affermazione di responsabilità di NOME per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo f) sulla base degli elementi di prova costituiti: a) dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva riferito che NOME COGNOME, figlio di NOME, proprietaria dell’autocarro che avrebbe investito l’autovettura sulla quale avrebbe viaggiato la COGNOME, aveva dichiarato di essere l’unico utilizzatore di tale autocarro e aveva disconosciuto il sinistro; b) dall’acquisita dichiarazione scritta che era stata rilasciata dallo stesso NOME COGNOME, dalla quale risultava, appunto, quanto sopra, cioŁ che egli era l’utilizzatore esclusivo dell’autocarro e che, dopo essersi confrontato anche con la madre, disconosceva il sinistro. I giudici del merito hanno altresì argomentato come fosse risultato che il sinistro in questione si inseriva nella riscontrata predisposizione seriale di falsi sinistri, tutti coinvolgenti automezzi di proprietà di NOME NOME.
Con riguardo a tali elementi probatori, si deve osservare quanto segue.
Quanto alle dichiarazioni de relato del COGNOME, diversamente da quanto Ł sostenuto dalla ricorrente, esse sono pienamente utilizzabili.
Si deve in proposito ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d’ufficio di cui all’art. 507 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820-02; Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, COGNOME, Rv. 263062-01).
Posto tale principio, si deve rilevare che: a) come risulta dal verbale dell’udienza del 22/03/2023, a fronte della rinuncia del pubblico ministero al testimone NOME COGNOME («Il PM rinuncia all’esame del teste COGNOME»), i difensori degli imputati si limitarono a rimettersi al giudice («le difese si rimettono»), senza pertanto chiedere che la suddetta fonte diretta, cioŁ il COGNOME, fosse esaminato; b) dall’esame di tutti i verbali delle udienze davanti al Tribunale di Nocera Inferiore (udienze del 06/07/2022, 05/10/2022, 25/01/2023, 22/03/2023, 19/04/2023, 31/05/2023, 28/06/2023 e 25/10/2023), contrariamente a quanto Ł affermato nel ricorso, non risulta che, fino alla discussione, vi sia stata richiesta di parte di chiamare a deporre il NOME COGNOME.
Ne discende che, attesa l’assenza di una richiesta di parte, le dichiarazioni de relato del COGNOME sono utilizzabili anche al di fuori delle ipotesi che sono tassativamente previste dall’art. 195, comma 3, cod. proc. pen. (impossibilità per morte, infermità o irreperibilità).
Si deve aggiungere che, come Ł stato chiarito dalla Corte di cassazione, nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato , qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L. Rv. 279259-01; Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261316-01).
Quanto alla dichiarazione scritta che era stata rilasciata dal NOME COGNOME agli investigatori di RAGIONE_SOCIALE, anch’essa si deve ritenere utilizzabile.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che l’attivazione dello statuto codicistico che Ł previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (a norma degli artt. 391nonies e 327bis cod. proc. pen.) Ł rimessa alla volontà del soggetto, avendo carattere del tutto facoltativo. Sulla scorta di ciò, si Ł ritenuta legittima l’attività svolta da un investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391nonies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 275286-01).
Con particolare riguardo al reato frode in assicurazione, di cui all’art. 642 cod. pen., e alle dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, la Corte di cassazione ne ha quindi affermato l’utilizzabilità, in quanto non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell’ambito di attività di investigazione difensiva, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 391bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272674-01).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, non risulta che RAGIONE_SOCIALE intendesse attivare le investigazioni difensive preventive previste dall’art. 391nonies cod. proc. pen., e che l’approfondimento in ordine al sinistro risulta essere stato svolto, inoltre, prima dell’iscrizione della notizia di reato, del tutto correttamente la Corte d’appello di Trieste ha utilizzato le dichiarazioni che il NOME COGNOME aveva reso all’investigatore incaricato da RAGIONE_SOCIALE
Quanto all’asserito travisamento delle dichiarazioni del COGNOME, sull’assunto che esse sarebbero state relative al diverso sinistro del 22/11/2017 di cui al capo b), si deve rilevare che, dall’esame degli atti, risulta che, in esito all’udienza del 25/01/2023 davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, fu acquisita, come allegato 4.1 alla relazione a firma dell’investigatore NOME COGNOME, una dichiarazione a firma del NOME COGNOME che era specificamente relativa al sinistro di cui al capo f) («presunto sinistro stradale accaduto in data 09-12-2016 in Napoli INDIRIZZO»), con la quale il NOME COGNOME aveva riferito di essere l’«utilizzatore esclusivo del veicolo tg. TARGA_VEICOLO» (cioŁ dell’autocarro che avrebbe causato l’incidente di cui al capo f), di «essere completamente estraneo al presunto sinistro stradale accaduto in data 09-12-2016 in Napoli INDIRIZZO», che nØ lui nØ sua madre conoscevano il presunto conducente dell’autocarro («nØ io nØ mia madre conosciamo il presunto conducente al momento del presunto sinistro tale NOME») e di ritenersi vittima di una truffa («mi ritengo insieme a mia madre vittima di truffa»). Da ciò la manifesta insussistenza del lamentato travisamento.
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la motivazione della responsabilità dell’imputata per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto sia esente, per le ragioni che si sono indicate, da violazioni di legge, e sia altresì priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, essendo stata fondata sia sulla dichiarazione de relato del testimone COGNOME sia sulla dichiarazione scritta del testimone diretto NOME COGNOME, entrambe utilizzabili e convergenti nel senso della falsità del sinistro che era stato denunciato dalla NOME mediante la missiva che era stata indirizzata dal suo difensore alla compagnia assicuratrice.
Quanto alle ulteriori censure della ricorrente al riguardo, esse appaiono dirette a ottenere una diversa valutazione sul punto dell’attendibilità di quanto Ł stato dichiarato dal NOME COGNOME (per iscritto e agli investigatori di RAGIONE_SOCIALE), il che non Ł possibile fare in sede di legittimità.
A proposito di tali censure, si osserva in ogni caso che: a) il fatto che il NOME COGNOME abbia dichiarato di essersi «confrontato» con sua madre, diversamente da quanto Ł sostenuto
dalla ricorrente, non implica logicamente che egli non fosse l’utilizzatore esclusivo dell’autocarro; b) la ricorrente ha omesso di indicare da quale specifico punto della relazione dell’investigatore di RAGIONE_SOCIALE risulterebbe che il COGNOME non poteva guidare l’autocarro; c) la provenienza dal COGNOME della menzionata dichiarazione scritta era stata accertata dall’investigatore di RAGIONE_SOCIALE; d) le osservazioni in ordine alle capacità mnemoniche del COGNOME costituiscono delle mere illazioni; e) l’argomentazione della Corte d’appello di Trieste secondo cui, a fronte delle prove che erano state acquisite, i meri referti del pronto soccorso non consentivano di ritenere che il sinistro fosse effettivamente accaduto, in quanto non presentavano una correlazione certa con lo stesso, appare del tutto logica.
2. Il secondo motivo Ł fondato.
La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui Ł richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782-01; in motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato).
In senso sostanzialmente analogo, Ł stato affermato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa (quale Ł anche quella reiterata specifica e infraquinquennale) attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. P_IVA).
Piø diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01).
Fermo quanto precede, nel caso di specie: a) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva applicato l’aumento di pena per la recidiva senza alcuna motivazione; b) in entrambi gli atti di appello che erano stati presentati dai suoi difensori, la COGNOME aveva specificamente contestato tale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.
A fronte di tali specifiche censure della ricorrente sul punto, la Corte d’appello di Trieste ha anch’essa omesso di motivare, atteso che la mera affermazione della stessa Corte secondo cui «il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputata risulta congruo e proporzionato al disvalore del fatto» (terzo capoverso della pag. 15 della sentenza impugnata) non si può in alcun modo ritenere integrare una specifica e adeguata motivazione della sussistenza della recidiva nei necessari termini che si sono indicati sopra.
Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Trieste per un nuovo giudizio su tale punto; b) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di trieste. dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente