Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1879 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1879 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEiRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sost Procuratore Generale nella persona di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Milano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITI”O
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 01/03/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29/10/2019 in forza della quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’ art. 642 cod. pen. in danno della RAGIONE_SOCIALE
L’ imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro la suindicata sentenza deducendo due motivi.
Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello fondato la affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base di una prova ritenuta falsa ed all’ esito della quale gli atti erano trasmessi il Procura. Lamenta che la corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva richiamato in sede istruttoria quanto dichiarato dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME sebben avesse ritenuto detti testi inattendibili, tant’ è che aveva disposto, su impulso di tutte le processuali, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Assume che nel caso in esame non poteva operarsi una valutazione frazionata quanto alla attendibilità del narrato dei testi, ipotesi peraltro nemmeno verificata o argomentata dai giudici di merito.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello motivato in modo meramente apparente ed illogico in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena ed al beneficio della non menzione e quanto alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE chieste circostanze attenuanti generiche.
Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provvisionale. Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che nel caso in esame difettava ogni dimostrazione del concreto danno subito dalla compagnia assicurativa.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. primo motivo è manifestamente infondato.
Invero in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazion compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli eleme offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il pro logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decis non è censurabile in sede di legittimità. Va, pure, rilevato che il giudizio sulla rilevanz attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogi si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazio valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE f prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Muovendo da tali premesse le censure formulate con il primo motivo si appalesano prive di pregio alcuno poste che la corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal pri
giudice il quale ebbe a riscontrare la “assoluta falsità del sinistro per cui è causa”, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittorie ha ritenuto l’imputato responsabile del reato in questione essendo emersi una serie di dati istruttori – unitariamente valutati – tali da comprovare la “certa simulazione dell’incidente di cui al capo b)”.
A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabi della condotta in questione in ragione della dedotta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di testi e COGNOME sia pure in parte ritenuta dai giudici di merito, non è diretta a contestare la log dell’impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternat ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall’art. 606 cod. proc. pen. e richiamati.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di profili già presi in esame dalla corte di appello e dalla stessa disattesi con una motivazion congrua in fatto e corretta in diritto (v. f.3.).
3.3. Il terzo motivo è anch’ esso manifestamente infondato sulla scorta del condivisibile principio per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decision di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazi dell’integrale risarcimento. (Sez. 2 – , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019) Rv. 277773 – 02).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il RAGIONE_SOCIALE
Il Presiclfente