Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiarando l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nelle conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’il marzo 202 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 642,comma 2 cod. pen. e 367, 61 comm cod. pen.: secondo il capo di imputazione. COGNOME, al fine di conseg l’indennizzo da parte dell’assicurazione, aveva denunciato di aver subito il fu una Audi A3 da lui acquistata.
1.1 Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imput eccependo che esiti investigativi non consentivano l’individuazione di COGNOME NOME quale autore del reato di cui all’art. 642 comma 2 cod. pen., essendovi alcun elemento da cui desumere che avesse contraffatto i documenti d vendita, ma anzi emergendo che egli era stata truffato.
1.2 Relativamente al reato di cui all’art. 367 cod. pen., non era em alcuna circostanza dalla quale poter desumere che era stato l’imputato ad ind il figlio NOME NOME NOME NOME furto dell’autovettura; la circostanza che la d riat stata presentata da un soggetto diverso dall’imputato, il quale tra l’alt era mai stato chiamato a rispondere del reato, non poteva, come si leggev pag.7 della sentenza di primo grado, “non incidere in alcun modo sulla posizi dell’odierno imputato”, per cui non si comprendeva come si potesse condannar un soggetto per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. , nonostante lo stesso non avesse sporto alcuna denuncia.
1.3 Il difensore lamenta la nullità della sentenza per inosservanza, err applicazione di legge o quanto meno per mancanza, contraddittorietà e/ manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa concessione del attenuanti generiche ed alla omessa applicazione della sospensione condiziona della pena; eccepisce la violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacat legittimità e’ -si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a me dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutaz nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamen al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseg inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimen
che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ric come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispe a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr.,Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la pro valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti grad merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabi nella presente sede, che la responsabilità dell’imputato per entrambi i contestati derivava dai seguenti fatti:
COGNOME aveva registrato in data 5.1.2017 al PRA un atto da cui risultava aveva stipulato stipulava un contratto di compravendita dell’Audi A3 per il pre di 13.000,00 euro in data 24.3.2016, quando il veicolo non era marciante quanto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale era stato ridotto rottame, producendo anche un attestato di revisione e collaudo risultato falso il veicolo, al momento del contratto di compravendita (la firma sul contra era stata disconosciuta dal presunto venditore) era sotto sequestro, e ,do dissequestro, era stato acquistato da tale NOME nel settembre 2016 prezzo di 3.000,00 euro;
era quindi: evidente che il veicolo non era mai stato nella disponibi dell’imputato, e non lo era né al momento della stipula del contratt assicurazione (22/06/2017), né al momento della denuncia di furto (22/07/2017)
1.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere sta proposto in appello, in cui ci si lamentava soltanto del mancato assorbimento reato di cui all’art. 367 cod. pen. in quello di cui all’art. 642 cod. pen. ribadire che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questi sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare per non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile propor precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 1382 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632).
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, vi è motivazione della Corte di appe sia sul trattamento sanzionatorio che sul rigetto delle richieste di concessione attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (pagg.5 e 6 de
sentenza impugnata) con argomentazioni che, essendo esenti da manifesta illogicità, sono insindacabili in cassazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi del 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dell somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedot l’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi pe compensazione / -stt,,, Lete
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e d sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE-oggi RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 09/07/2024