Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8927 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8927 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
LA ROCCA NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e La Rocca Donatina;
ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la omessa dichiarazione di estinzione del reato loro ascritto, che si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché il reato ex art. 642 cod. pen. si estingue in sei anni, prorogati di un quarto, in presenza di eventi interruttivi come la sentenza di primo grado, e dalla data di presentazione delle false denunzie di sinistro non sono ancora decorsi sette anni e sei mesi, a prescindere da eventuali sospensioni;
ritenuto che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si censura l’affermazione di responsabilità e l’elemento soggettivo del reato è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, reiterando censure infondate in fatto e in diritto;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1. lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente affermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi nell’azione criminosa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
che la terza censura relativa al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio è generica poiché non si confronta con le motivazioni della Corte che ha correttamente condiviso le argomentazioni del Tribunale rilevando l’assenza di elementi positivi nella condotta dei due ricorrenti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila~ in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Prey.i9ente