Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 647 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 647 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 18/05/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la sentenza in data 03/03/2017 del Tribunale di Reggio Calabria, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 642 cod.pen..
Deduce:
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1.1. “Annullamento per violazione di legge ex art. 606 lett. B), c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all’art. 642 co. 11 c.p.”.
Il primo motivo si rivolge all’affermazione di responsabilità, al cui riguardo il ricorrente sostiene che essa si basa sulle sole dichiarazioni di COGNOME NOME, valutate in violazione dell’art. 192, comma 2 e comma 3, cod.proc.pen., mancando la verifica della credibilità; che mancano riscontri a tali dichiarazioni; che non ha valore probatorio quanto contenuto nella denuncia; che non sono state adeguatamente valutate le dichiarazioni rese da COGNOME.
Deduce, quindi, la mancanza di idonei elementi probatori a carico dell’imputato.
1.2. “Annullamento per violazione di legge ex art. 606 lett. b), c.p.p. in relazione all’art. 157 c.p. e 129 c.p.p.”.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha rilevato l’estinzione del reato per la prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado rimarcando come la prova della condotta fraudolenta fosse rinvenibile nelle dichiarazioni di COGNOME NOME, siccome riscontrate con la testimonianza di COGNOME NOME NOME con la documentazione versata in atti, ivi compresa quella allegata alla denunciaquerela e il modello CAI redatto e compilato dallo stesso NOME e dal coimputato COGNOME. La Corte di merito ha altresì spiegato le ragioni per cui le dichiarazioni rese da COGNOME non fossero idonee a scalfire il quadro accusatorio.
In presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, il primo motivo di ricorso offre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, fondata per lo più sulla reiterazione delle medesime questioni affrontate e risolte dalla Corte di appello.
A tal proposito, va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che come nel caso in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto il reato si era effettivamente prescritto già prima della pronuncia della sentenza di appello.
A tale riguardo va rilevato che l’imputazione indica quale data di commissione del reato il 14/11/2011; che, guardando alla pena edittale massima comminata per il reato di cui all’art. 642 cod.pen. e in considerazione dell’art. 157 cod.pen. e dell’art. 161 cod.pen, il tempo necessario alla sua prescrizione, considerando gli atti interruttivi, è pari a sette anni e sei mesi, che va a scadere i 14/05/2019; che a tale misura vanno aggiunti complessivi 148 giorni di sospensione, ivi compresi 64 giorni per emergenza COVID-19 e 84 giorni per rinvio su richiesta della difesa per adesione all’astensione dalle udienze proclamate dalle camere penali (dal 9.7.2019 al 01/10.2019).
Sulla base di tali indicazioni la prescrizione si è perfezionata il 09.10.2019, anteriormente alla pronuncia -in data il 18/05/2021- della sentenza di appello.
Il ricorrente -perciò- ha fondatamente eccepito che la Corte di appello non ha rilevato l’estinzione del reato per prescrizione.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Restano confermate le statuizioni civili. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore
Il Presidente