Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6639 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6639 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d appello di Trieste, che ha confermato quella del Tribunale di Trieste e condannato i ricorrenti pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, per i reati di cui agli artt. 110, 642, c 2, e 476 cod. pen.;
Letta la memoria depositata in data 8 gennaio 2026 dall’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto, valutando i s motivi di ricorso, dichiararsi inammissibile l’impugnazione degli imputati e condannars medesimi al pagamento delle spese di costituzione e giudizio, depositando la nota spese;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta nullità della sentenza e vizi motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. e all’ar 192 cod. proc. pen. – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottene una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli ad dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplici ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4). A ben vedere esula dai pot della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso in esame la Corte di appello ha offerto valida e congrua motivazione sul tema, affermando senza aporie logiche la irragionevolezza della tesi difensiva che i due imputati siano stati visitati abusivamente dal COGNOME senza farsi registrare al pronto soccorso ospedaliero. A ben vedere, la regola di giud compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normal razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere “ragionevole”: tale non è quello che si fonda su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sé “no ragionevole” (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione). E questa sostenuta dagli imputati è una ipotesi alternativa giudicata, senza manifeste illogic irragionevole dalla Corte territoriale. Per altro, il motivo, in relazione alla rinn dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato perché prospetta enuncia ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza legittimità. La doglianza difensiva lamenta la mancata valutazione di prove, nonché l’assunzione di una prova in particolare, ritenuta decisiva; tuttavia, la rinnovazione dell’istruttoria nel g di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il gi ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U., n del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). La rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di no poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve esse specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentat posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per u valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320, del 10/12/2009, dep. 21/04/2010 Pacini, Rv. 246859). La Corte di appello ha fornito, per altro, sul punto una motivazione val e completa, spiegando che non sussistono i presupposti di cui all’art. 603 cod. proc. pen., quanto il quadro probatorio delineato risulta lineare ed univoco e non lascia alcun dubbio ci la colpevolezza dei ricorrenti (si veda pagg. 3-4 dell’impugnata sentenza); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che contesta nullità della sentenza pe violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 cod. proc. pen. – non è consentito in sede legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo d appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. pro pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, ch l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incomplet o comunque non corretto. Tanto più che, nel giudizio di cognizione come in quello cautelare, l’incompetenza territoriale non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( giudizio cautelare, Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, P., Rv.286758 e conf.: N. 32904 del 2018 Rv. 273672 – 01, N. 3816 del 2009 Rv. 242822 – 01);
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta nullità della sentenza p violazione ed erronea applicazione della legge per carenza di condizione di procedibilità manifestamente infondata, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il motivo di ricorso eccep l’illegittimità della procura speciale del rappresentante legale della compagnia assicurat poiché rilasciata priva di qualsiasi specificazione in merito al reato e perciò considerata gener Sul punto deve evidenziarsi come la procura speciale faccia esplicito riferimento al sinistro, al fatto storico specifico oggetto del giudizio, il che corrisponde al principio di diritto pe la procura speciale rilasciata per la proposizione della querela deve contenere, a pena inammissibilità, il riferimento a specifici reati oppure l’indicazione delle situazioni mandatario deve attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela. (Sez. 6, n. 28807, del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 267432). D’altro canto, in tema di costituzi di parte civile, la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante ente, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l’indicazione dei reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, ben po intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della so pertengono all’oggetto sociale (Sez. 2, n.22506 del 16/07/2020, COGNOME, Rv.279288 e conforme N. 1878 del 2017 Rv. 268769 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il quarto motivo di ricorso – che contesta violazione di legge e vizio motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità, in primo luogo perché inedito, in quanto l’atto di appello non lamentava alcunché in ordine a attenuanti generiche. Inoltre, e comunque, il motivo è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ordine alle condotte di produzione di ulteriori documenti falsi da parte degli imputati, al f ottenere il profitto, circostanza con la quale non si confronta il ricorrente che si limita a i l’incensuratezza degli imputati. Ma per dettato normativo – cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/202 COGNOME, Rv. 283489 – 01 – il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della q ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura dell’imputato (conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 – 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 – 01);
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
Considerato che dall’inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civi che si ritiene equo liquidare in complessivi euro 3015,00, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten dalla parte civile, che liquida in euro 3015,00, oltre accessori di legge.
sid ente
Il
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigiee estensore